Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26035 del 05/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26035
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 21525-2010 proposto da:
M.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA TRECASTAGNI 80;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 469/14/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA del 30.6.2010, depositata l’8/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’8/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO
DESTRO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio.
Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;
Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:
“Il sig. M.V. ha depositato presso la Cancelleria di questa Corte un atto qualificato come Ricorso Sentenza sezione 14^ n. 469/14.10 della Commissione Tributaria Regionale di Roma.
L’atto non è proposto contro alcuno, non è stato notificato ad alcuno ed è stato sottoscritto dallo stesso M.V..
E’ evidente che si tratta di atto non inquadrabile nella categoria dei ricorso per cassazione, posto che non è diretto contro nessun intimato e non è stato notificato ad alcuno.
Ne deriva che non può nemmeno ipotizzarsi la configurazione di un rapporto processuale e che, quindi, il ricorso è, come tale, inesistente.
Peraltro, l’impugnazione è stata sottoscritta dall’interessato e non da un avvocato iscritto all’apposito albo, con la ulteriore conseguenza che l’atto in questione, ove mai fosse qualificabile come ricorso, sarebbe comunque inammissibile ai sensi dell’art. 365 c.p.c.;
Considerato.
– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;
– che non sono state depositate memorie, nè vi è stata partecipazione alla Camera di Consiglio;
– che anche la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;
– che non vi sono spese da liquidare;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011