Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26034 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 26034 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

Data pubblicazione: 20/11/2013

SENTENZA

sul ricorso 27841-2012 proposto da:
MOLINARO ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA COLA DI RIENZO 44, presso lo studio dell’avvocato
GENTILI CARLA MARIA, che lo rappresenta e difende, per
delega a margine del ricorso;
– ricorrentecontro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE

IL

PUBBLICO

MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
– controricorrente nonchè contro

– intimati –

avverso la sentenza n. 85/2012 della CORTE DEI CONTI I^ sezione giurisdizionale centrale – ROMA, depositata
il 23/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;
udito l’Avvocato Carla Maria GENTILI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI, che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

DI MARZIO ANTONIO FEDERICO, CAPPONI LUIGI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti
per il Molise convenne in giudizio Antonino Molinaro e Luigi Capponi, in
qualità, rispettivamente, di amministratore dell’associazione “Agri
Trivento” e di funzionario del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,

titolo di danno patrimoniale ed all’immagine subìti dallo Stato.
Da indagini compiute in sede penale, infatti, era emerso che il Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali aveva concesso, attraverso l’illecito
operato del Capponi, finanziamenti all’associazione indicata con la
produzione di atti falsi ed utilizzati per fini diversi da quelli previsti.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Molise, con sentenza
del 19.12.2008, accolse la domanda con riferimento al solo danno
patrimoniale, condannando i convenuti in solido al pagamento della
somma di C 611.821,88.
Proposero appello il Capponi ed il Molinaro contestando la correttezza della
decisione impugnata.
La Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale, con sentenza
del 23.2.2012, rigettò gli appelli.
Ha proposto ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione affidato a
due motivi Antonino Molinaro.
Resiste con controricorso il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti.
L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia art. 360, n. 1) c.p.c. : motivi
attinenti alla giurisdizione. Difetto di giurisdizione della Corte dei Conti per
assenza di danno erariale.
Con il secondo motivo si denuncia art. 360, n. 1) c.p.c.: motivi attinenti
alla giurisdizione. Difetto di giurisdizione della Corte dei Conti nel giudizio
di responsabilità per la non ricorrenza delle ipotesi tassativamente previste
dalla legge ai fini dell’attribuzione alla stessa della giurisdizione. Violazione
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chiedendone la condanna al pagamento della somma di C 911.821,88 a

del principio in virtù del quale la giurisdizione si determina al momento
della domanda ed esclusivamente sulla base del suo contenuto.
I due motivi, per l’intima connessione delle censure con gli stessi
proposte, sono esaminati congiuntamente.
Essi non sono fondati.
In primo luogo, vale ribadire che è principio pacifico quello per cui , in
materia di responsabilità amministrativa, il sindacato delle Sezioni Unite

giurisdizionale è circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione
di detto Giudice ed, in concreto, all’accertamento di vizi che attengano
all’essenza della funzione giurisdizionale e non al modo del suo esercizio (
v. per tutte S.U. ord. 21.6.2010 n. 14890; v. anche S.U. 12.11.2012 n.
19594; S.U. 12.10.2012 n. 17405 in motiv.).
Ora, le censure proposte dall’attuale ricorrente, sotto l’apparente denuncia
del difetto di giurisdizione del giudice contabile, in realtà si risolvono in
censure attinenti a valutazioni di merito operate dal giudice contabile,
come tali al di fuori del sindacato delle Sezioni Unite della Corte di
cassazione.
Il che vuol dire che le censure toccano il merito della giurisdizione interna
della stessa Corte dei Conti.
Il ricorrente, infatti, denuncia, quale motivo di giurisdizione, presunti vizi
relativi all’atto introduttivo del giudizio contabile per indeterminatezza
dell’oggetto della domanda e delle ragioni poste a suo fondamento, tali da
incidere sulla statuizione con la quale è stata affermata la ricorrenza della
responsabilità amministrativa.
Infatti, con il primo motivo il ricorrente contesta l’accertamento
dell’effettivo sviamento del contributo, emergendo soltanto “mere
irregolarità; mentre, con il secondo, denuncia l’apoditticità della
valutazione sullo stesso sviamento.
Ma, gli argomenti trattati nel ricorso riguardano, in realtà, la potestà
accertativa della Corte dei Conti in relazione all’esistenza in concreto del
danno, alle condotte poste in essere dai responsabili ed al nesso di
causalità.
Di ciò vi è riscontro nelle stesse affermazioni del ricorrente laddove, al
termine della illustrazione del primo motivo, così si esprime: ” La sentenza
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della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti in sede

impugnata non si è attenuta ai suddetti principi [omissione della deduzione
delle condotte causative del danno, verificazione dell’evento lesivo,
rapporto causale], omettendo di verificare la sussistenza della
giurisdizione contabile in base all’esame dei fatti materiali esposti nella
citazione introduttiva del procedimento, sia con riguardo alla sussistenza
del danno erariale che con riguardo alle condotte asseritamente
determinative dello stesso”.

alla insussistenza della giurisdizione contabile, ma alla fondatezza o meno
dell’azione promossa; come tali incensurabili in questa sede.
La giurisdizione della Corte dei Conti è stata ritenuta sussistere in virtù dei
presupposti di fatto e di diritto accertati nei due gradi del giudizio
contabile.
In particolare, a) l’avvenuta concessione da parte del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali di un contributo pubblico destinato alla
costruzione di una strada interpoderale in agro di Trivento; b) la indebita
percezione della somma da parte dell’associazione “Agri Trivento” (il cui
amministratore era Antonino Molinaro) attraverso l’attività delittuosa posta
in essere da un funzionario ministeriale ( Luigi Capponi); così distogliendo
denaro pubblico dallo scopo per il quale la contribuzione era avvenuta,
vanificando, in concreto, l’intervento pubblicistico al quale la contribuzione
era vincolata per legge .
In ordine alla giurisdizione del giudice contabile in ipotesi analoghe a
quella descritta vale richiamare la più recente giurisprudenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (S.U. ord. 25.3.2013 n. 7377; S.U. 2013 n.
7377; S.U. 25.1.2013 nn. 1774 e 1775), confermativa, peraltro, di quella
già da tempo affermata dalle S.0 (fin da S.U.10.3.2006n. 4511).
Il principio è il seguente: ” Il baricentro per discriminare la giurisdizione
ordinaria da quella contabile si è, infatti, spostato dalla qualità del
soggetto – che può ben essere un privato o un ente pubblico non
economico – alla natura del danno e degli scopi perseguiti; cosicché ove il
privato, cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte incida
negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla P.A., alla
cui realizzazione esso è chiamato a partecipare con l’atto di concessione
del contributo, e l’incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento
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Pare evidente che trattasi di valutazioni di merito autonome, relative, non

dalle finalità perseguite, esso realizza un danno per l’ente pubblico (anche
sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che
avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato
ed approvato dall’ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore),
di cui deve rispondere davanti al giudice contabile”.
Ciò, in quanto “ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei
conti per danno erariale, in ragione del sempre più frequente operare

di stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, è irrilevante
il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo
consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in
una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato” (nello
stesso senso v. anche S.U. ord. 9.5.2011 n. 10062).
Le risultanze, anche penali di cui si dà atto nella sentenza impugnata
(sentenza di condanna definitiva del Capponi (n. 140/07), emessa ai sensi
dell’art. 444 c.p. dal GUP presso il tribunale di Campobasso,” che anche
relativamente alla fattispecie in esame ha escluso la possibilità di una
sentenza di proscioglimento, per i reati contestati di truffa aggravata per il
conseguimento di erogazioni pubbliche e di falso ideologico, sussistendo
più che sufficienti elementi di prova della responsabilità, tenuto conto delle
dichiarazioni confessorie e delle voluminose informative di P.G. agli atti del
processo”), unitamente a quelle probatorie relative alla condotta del
Molinaro indicate nella sentenza impugnata, che hanno ravvisato una sua
responsabilità amministrativa, “collegata alla intenzionale compilazione
anomala di fatture emesse addirittura in data successiva al decreto di
liquidazione del finanziamento, e così pure alla sottoscrizione – da parte
del Molinaro – della seconda lettera relativa al rimborso IVA datata 27
novembre 1998” (pag. 9 sent.), rendono evidente ricorrere l’eadem ratio
ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei Conti.
Conclusivamente, il ricorso è rigettato.
La qualità di parte solo in senso formale del Procuratore Generale presso
la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti esclude che sussistano i
presupposti per provvedere sulle spese.

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dell’amministrazione al di fuori degli schemi del regolamento di contabilità

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in data 8 ottobre 2013 in Roma, nella camera di consiglio delle

Sezioni Unite civili della Corte di cassazione.

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