Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26034 del 16/12/2016
Cassazione civile, sez. trib., 16/12/2016, (ud. 22/07/2016, dep.16/12/2016), n. 26034
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
A.O.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Emilia Romagna n. 58/19/10, depositata il 31 maggio 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22
luglio 2016 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;
uditi l’avvocato dello Stato Paola Maria Zerman per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SOLDI Anna Maria, il quale ha concluso per l’improcedibilità o, in
subordine, l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato riconosciuto il diritto di A.O., ingegnere, al rimborso dell’ IRAP versata per gli anni 1998/2000.
Il giudice a quo ha ritenuto che il contribuente, nello svolgimento della propria attività, “non si è avvalso di beni strumentali di particolare rilievo nè tantomeno di dipendenti o collaboratori”, per cui si è in presenza di un’attività intellettuale “che risulta preminente e insostituibile”.
2. L’intimato non si è costituito.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo, la ricorrente, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, censura la sentenza impugnata per avere il giudice d’appello attribuito rilevanza determinante, ai fini della decisione, alla insostituibilità della figura del professionista.
Il motivo è infondato, in quanto l’affermazione – sopra riportata contenuta in sentenza, che sarebbe in sè errata se ne costituisse la ratio decidendi, deve in realtà ritenersi svolta ad abundantiam e risulta, comunque, priva di rilievo, in presenza dell’accertamento in fatto dell’assenza di autonoma organizzazione.
2. Quest’ultimo accertamento è oggetto, sotto il profilo del vizio di motivazione, del secondo motivo di ricorso.
Anch’esso è, tuttavia, infondato, poichè gli elementi indicati dalla ricorrente (e risultanti dalle dichiarazioni dei redditi del contribuente per gli anni in discussione), concernenti il valore dei beni strumentali, l’ammontare di compensi corrisposti a terzi o di quote di ammortamento, considerati unitamente “all’entità del reddito prodotto in quegli anni”, si rivelano o, come quest’ultimo, irrilevanti ai fini che qui interessano (secondo la costante giurisprudenza di questa Corte), oppure, gli altri, privi di decisività, anche in ragione dei relativi importi, e come tali inidonei a contrastare adeguatamente l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
4. Non v’è luogo a provvedere sulle spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016