Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26034 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 15/10/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 15/10/2019), n.26034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10378-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati GAETANO DE RUVO, SAMUELA PISCHEDDA e DANIELA ANZIANO;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT S.P.A., in persona del legale – rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo

studio dell’avvocato LUIGI ALBISINNI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ACHILLE BUONAFEDE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 262/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 12/04/2013, R. G. N. 306/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2019 dal Consigliere Dott. GHINOY PAOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ACHILLE BUONAFEDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Unicredit Banca di Roma s.p.a. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Novara con il quale l’INPS aveva chiesto il pagamento della somma di Euro 39.525,00 a titolo di mancato riaccredito di ratei di pensione erogati dopo la morte dei beneficiari.

2. L’adito giudice accoglieva parzialmente l’opposizione, condannando l’istituto di credito al pagamento in favore dell’INPS della somma di Euro 2.292,00, decisione questa riformata dalla Corte di Appello di Torino che, in accoglimento del gravame proposto dalla banca, dichiarava che nulla era da questa dovuto per i titoli azionati dall’Inps.

3. La Corte territoriale argomentava che, secondo gli artt. 2 e 6 della Convenzione stipulata dall’INPS con l’istituto di credito, incombeva sull’INPS l’onere di fornire la prova rigorosa della tempestività della comunicazione del decesso dei pensionati e, quindi, della data d’ interruzione del pagamento, mettendo la banca in condizione di potere bloccare a sua volta l’accredito in favore dei defunti, oppure, in alternativa, di dimostrare come ed in quale data l’istituto di credito fosse venuto a conoscenza aliunde del decesso, prova che nel caso non era stata fornita.

4. Per la cassazione di tale decisione l’INPS ha proposto ricorso, affidato ad un unico articolato motivo, cui ha resistito con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c., Unicredit s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale in relazione agli artt. 1362 e ss. c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un punto decisivo del giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per avere la Corte d’ appello interpretato gli artt. 2 e 6 della Convenzione sottoscritta dall’INPS con gli istituti di credito discostandosi dalle regole di ermeneutica contrattuale, in quanto dalla lettura combinata del contenuto di detti articoli risulterebbe evidente come la banca fosse tenuta a rifondere all’INPS le somme che risultavano accreditate dopo la data di decorrenza di eliminazione della pensione e ciò a prescindere dal fatto che fosse o meno a conoscenza del decesso del pensionato. Sottolinea che la ratio di tale disposizione contrattuale è da rinvenire nella necessità di garantire l’equilibrio delle posizioni dei contraenti perchè, se da un lato, in forza della convenzione, le banche hanno l’opportunità di accedere ad un più vasto bacino di clientela oltre a lucrare il compenso per l’incarico di pagamento affidato, dall’altro – a fronte del vantaggio conseguito dagli istituti di credito – l’INPS riceve il beneficio della “assicurazione” con riguardo al recupero dei pagamenti indebiti; tale censura viene articolata anche sotto il profilo della motivazione insufficiente essendo stata omessa una valutazione complessiva dell’intero contenuto contrattuale.

6. Il ricorso non è fondato.

La questione oggetto di causa è stata già affrontata da questa Corte con l’ordinanza n. 10773 del 3 maggio 2017, cui occorre dare continuità, dovendosi dunque concludere che la prima parte del motivo è infondata e la seconda inammissibile.

7. Non ricorre in primo luogo la dedotta violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, alla luce dei principi affermati da questa Corte secondo cui in tema di interpretazione del contratto -operazione questa riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale – ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate, e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa; il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va poi verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al rispettivo coordinamento a norma dell’art. 1363 c.c. e con riguardo a tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni parte e parola che la compone, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (Cass. n. 9755 del 04/05/2011; Cass. n. 4670 del 26/02/2009; Cass. n. 4176 del 22/02/2007; Cass. n. 28479 del 22/12/2005).

8. Nel caso in esame, non si è verificata alcuna violazione di tali criteri in quanto la Corte d’ appello ha correttamente interpretato gli artt. 2 e 6 della Convenzione sulla scorta del loro chiaro tenore letterale (l’art. 2 prevede che “…In ogni caso la Banca è tenuta, indipendentemente dalle vicende della incapienza o dalla chiusura del conto corrente interessato, a rifondere all’INPS le somme che risultino accreditate dopo la data di decorrenza di eliminazione della pensione così come previsto dall’art. 6 punto 2 lett. c);…”; l’art. 6, punto 2 lett. c) stabilisce che “…la banca è tenuta di propria iniziativa o su richiesta, di norma per via telematica, da parte dell’INPS. c) a rifondere all’INPS le somme che risultino accreditate dopo la data di morte del pensionato, resa nota dalla sede INPS od a conoscenza della Banca stessa, nel conto corrente sul libretto di deposito a risparmio del pensionato deceduto” ed il cui combinato disposto non lascia spazio ad una interpretazione diversa da quella adottata nell’impugnata sentenza.

9. Quanto alla seconda parte del motivo, la stessa è inammissibile alla luce dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 così come novellato (dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito in L. n. 134 del 2012 ed applicabile “ratione temporis”) nella interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte (SU n. 8053 del 7 aprile 2014) finendo con il criticare la sufficienza del ragionamento logico posto alla base dell’interpretazione di determinati atti del processo, e dunque un caratteristico vizio motivazionale, in quanto tale non più censurabile (si veda Cass., S.U., n. 8053/14 secondo cui il controllo della motivazione è ora confinato sub specie nullitatis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132, c.p.c., esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione).

10. Il ricorso va dunque rigettato.

11. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

12. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Inps al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 1.800,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% ed accessori.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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