Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26034 del 05/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26034
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 5916-2010 proposto da:
V.D., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
avverso la sentenza n. 50/21/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE di TORINO del 10.6.09, depositata il 21/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
8/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO
DESTRO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio.
Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe:
Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:
“Il sig. V.D. ha depositato plesso la Cancelleria di questa Corte un atto qualificato come “Ricorso all’illustrissimo Signor Presidente della Suprema Corte di Cassazione contro il dispositivo di sentenza emesso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino”.
L’atto non è stato notificato ad alcuno ed è stato sottoscritto dallo stesso V.D..
E’ evidente che si tratta di atto non inquadrarle nella categoria del ricorso per cassazione, posto che non e diretto contro nessun intimato e non è stato notificato ad alcuno. Ne deriva che non può nemmeno ipotizzarsi la configurazione di un rapporti) processuale e che, quindi, il ricorso è inesistente come tale.
Peraltro, l’impugnazione è stata sottoscritta dall’interessato e non da un avvocato iscritto all’apposito albo, con la ulteriore conseguenza che l’atto in questione, ove mai fosse qualificabile come ricorso, sarebbe comunque inammissibile ai sensi dell’art. 365 c.p.c.”:
Considerato.
– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;
– che non sono state depositate memorie, nè vi è stata partecipazione alla Camera di Consiglio;
– che anche la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;
– che non vi sono spese da liquidare.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011