Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26032 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 16/12/2016, (ud. 22/07/2016, dep.16/12/2016),  n. 26032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.C.R., elettivamente domiciliato in Roma, via Boezio n. 16,

presso l’avv. Beniamino Lapiscopia, rappresentato e difeso dall’avv.

Pietro Ciavarella, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, sez. staccata di Foggia, n. 263/26/09, depositata il 29

giugno 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22

luglio 2016 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

uditi l’avv. Pietro Ciavarella per il ricorrente e l’avvocato dello

Stato Paola Maria Zerman per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SOLDI Anna Maria, il quale ha concluso per l’accoglimento del

secondo motivo per quanto di ragione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L.C.R., medico convenzionato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stato negato il diritto del contribuente al rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2001.

Il giudice a quo ha ritenuto esistente un’autonoma organizzazione, in ragione della corresponsione a terzi di compensi per prestazioni direttamente afferenti all’attività svolta.

2. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

3. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112, 115, 116 e 167 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1.

Col secondo deduce violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 “difetto di motivazione ed illogicità manifesta”.

Con il terzo denuncia violazione degli artt. 91 c.p.c. e segg. e art. 112 c.p.c., nonchè “difetto di motivazione ed illogicità manifesta”.

2. I motivi si rivelano inammissibili per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, detta norma richiede: a) quanto alle censure di violazione di legge, la formulazione di un quesito di diritto, in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata, per cui è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si riveli inadeguata a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (per tutte, Cass., sez. un., n. 26020 del 2008 e n. 19444 del 2009); b) in ordine a censure di vizi motivazionali, la chiara e sintetica indicazione – che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo – del fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, o delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della stessa la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. nn. 2652 e 8897 del 2008, 27680 del 2009, 5858 del 2013 e numerose successive conformi).

I motivi proposti sono del tutto privi degli indicati requisiti.

3. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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