Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26032 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26561-2010 proposto da:

J.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLA 17, presso lo studio dell’avvocato

MONTEFALCONE CLAUDIO, rappresentato e difeso dall’avv. JONNA

MARCELLO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SAT di PUCA G. e C. Snc in persona dei legali rappresentanti ed

inoltre M.E., MA.CR., M.

S., MA.FR. quali eredi di Ma.Al.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio

dell’avvocato STINGONE CARMINE, rappresentati e difesi dall’avvocato

PIERANGELI SERGIO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

CARIGE ASSICURAZIONI SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BENACO 5, presso lo

studio dell’avv. CHIARA MORABITO, rappresentata e difesa dall’avv.

CUCCHIERI ALBERTO, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1135/2010 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata

1’8/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito per i controricorrenti l’Avvocato Carmine Stingone (per delega

avv. Sergio Pierangeli) che si riporta agli scritti ed insiste per il

rigetto del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa, è stata depositata la seguente relazione:

“1 – La sentenza impugnata, depositata 1’8 luglio 2010, confermando quella di primo grado, ha, per quanto qui rileva, rigettato l’appello dello J., ritenuto esclusivo responsabile del sinistro in lite, perchè muovendo in retromarcia ometteva di dare la precedenza all’autocarro sopraggiungente da tergo e lo urtava nonostante questo tenesse una velocità ridottissima o fosse fermo.

2 – Ricorre per cassazione il predetto con tre motivi; la compagnia assicuratrice e gli altri intimati resistono con rispettivi controricorsi.

3. – I motivi denunciano: 1) omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sulla valutazione probatoria di una dichiarazione dell’attore resa su al di fuori di un modulo di con stazione amichevole e contraddetta dallo stesso presunto confidente con violazione degli artt. 2054 e 2733 c.c. e L. n. 39 del 1977, n. 5; 2) violazione art. 2054 c.c. per mancata applicazione della presunzione di colpa prevista per scontro tra veicoli, che, pur avendo funzione sussidiaria, diventa assorbente allorchè risulti come nella specie che uno dei conducenti (la controparte M.) non abbia rispettato la velocità nè adottato alcuna precauzione per evitare lo scontro; 3) contraddittorietà della motivazione sul punto decisivo della velocità dell’autocarro investitore e della mancata adozione di precauzione da parte del conducente dello stesso, senz’altro possibili in relazione alla visibilità dei luoghi ed alla possibilità di arrestare il veicolo investitore.

Le censure – che possono trattarsi congiuntamente data l’intima connessione – implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Pur (impropriamente) rubricate e sviluppate in parte sotto il profilo della violazione di legge, ripropongono, in realtà, un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, senza tenere presente il consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui in – tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità quando sia – come nella specie – adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (Cass. n. 15434/04; 11007/03; v. anche Cass. n. 13085/07; 4009 e 4660/06).

La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione, proprio esaminando gli elementi la cui valutazione il ricorrente assume che sia stata pretermessa.

La prima censura, inoltre si rivela formulata in violazione del canone di autosufficienza documentale di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 dovendosi ribadire, anche in relazione alle dichiarazioni oggetto di detta censura che “a norma dell’art. 369 c.p.c., commi 1 e 2, n. 4), la parte che propone ricorso per cassazione è tenuta, a pena di improcedibilità, a depositare gli atti e i documenti sui quali il medesimo si fonda; ne consegue che, qualora venga invocato, a sostegno del ricorso, un determinato atto del processo, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ove la parte non abbia provveduto al deposito di tale atto, e ciò anche se il ricorrente abbia depositato l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio del giudizio “a quo”, a norma del medesimo art. 369, comma 3 (Cass. n. 3689/11; ord. S.U. n. 7161/10); nè, in ogni caso, risulta indicato nel ricorso per cassazione, ove dette dichiarazioni risultino prodotte nel giudizio di merito.

4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo l’attività difensiva svolta da ciascuna delle parti costituite;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, in favore della SAT, in Euro 2.500,00, di cui Euro 2.300,00 per onorario, e in favore della Ca.ri.ge. in Euro 2.000,00 di cui Euro 1.800,00 per onorario, oltre, per ciascuna di dette parti, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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