Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26031 del 20/11/2013


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Civile Ord. Sez. U Num. 26031 Anno 2013
Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA

sul ricorso 26104-2012 proposto da:
COMUNE DI MARANO LAGUNARE, in persona del Sindaco protempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FRANCESCO SIACCI 38, presso lo studio dell’avvocato
GIUSSANI ALESSANDRO, rappresentato e difeso
dall’avvocato ALESSANDRO TUDOR, per delega a margine
del ricorso;
– ricorrente contro

i9 m

Data pubblicazione: 20/11/2013

COMUNE DI LATISANA, COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO, in
persona dei rispettivi Sindaci pro-tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PORTA
PINCIANA 6, presso lo studio dell’avvocato CARAVITA DI
TORITTO BENIAMINO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MARPILLERO MARCO, per delega a

– controricorrenti nonchè contro

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, COMUNE DI
PRECENICCO, COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA, COMUNE DI
MUZZANA DEL TURGNANO;
– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 655/2011 del TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE di TRIESTE;
uditi gli avvocati Alessandro TUDOR, Alessandra
PERGOLESE per delega dell’avvocato Marco Marpillero;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Pasquale FIMIANI, il quale chiede alla
Corte di Cassazione affermarsi: la giurisdizione del
giudice amministrativo in relazione alla domanda
tendente a far dichiarare che l’ordinanza n. 45/2001 è
illegittima per incompetenza; la giurisdizione del

margine del controricorso;

Commissario Regionale per la Liquidazione degli Usi
Civici, prevista dall’art. 29 L. 16 giugno 1927, n.
1766, in relazione alla domanda negatoria del diritto
di uso civico nella laguna di Marano affermato e
disciplinato dal Comune di Marano Lagunare nella
predetta ordinanza n. 45/2001; con le pronuncie

conseguenziali.

Svolgimento del processo
1) In forza di un decreto del prefetto di Udine, n. 534 del 1886, che accertava
a favore del comune di Marano il possesso ai fini della pesca nelle acque della
Laguna di Marano, il comune omonimo emetteva ordinanza 3 agosto 2001 n.
45, con la quale vietava la pesca ai non residenti nel comune, salvo il

Palazzolo della Stella – Muzzana del Turgnano.
I comuni di Latisana e di Lignano Sabbiadoro hanno proposto nel novembre
2001 ricorso al TAR Friuli per l’annullamento dell’ordinanza.
Il Comune di Marano ha resistito con comparsa del gennaio 2002 e
successivamente con atto di costituzione di nuovo difensore e produzione
documenti.
Il 12 novembre 2012 ha notificato ricorso per regolamento preventivo di
giurisdizione, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del Commissario
Regionale agli usi civici.
I comuni di Latisana e

di Lignano Sabbiadoro

hanno resistito con

controricorso.
La Regione Friuli e i Comuni di Precenicco, Palazzolo della Stella, Muzzana del
Turgnano non hanno svolto attività difensiva.
Il Procuratore Generale, investito del ricorso ex art. 375 c.p.c., ha chiesto con
requisitoria scritta che sia dichiarata:

a) la giurisdizione del giudice amministrativo

in relazione alla domanda

tendente a far dichiarare che l’ordinanza numero 45 è illegittima per
incompetenza.

b) la giurisdizione del commissario regionale in relazione alla domanda
negatoria del diritto d’uso civico nella laguna di Marano, affermato e
disciplinato dal Comune.
Le parti costituite hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
2) Le tesi difensive
2.1)I1 ricorso è imperniato su un unico complesso motivo, che denuncia

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riconoscimento di limitati diritti agli abitanti nei Comuni di Precenicco,

violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 29 della legge 1766 del 1927 sul
riordinamento degli usi civici; art. 10 r.d. numero 332 del 1928 (reg. di
esecuzione); articolo 7 del decreto legislativo numero 104 del 2010 (CPA).
•Il comune di Marano sostiene che la giurisdizione nel caso di specie sia
appartenente al commissario regionale agli usi civici; che la giurisdizione si
determina soprattutto in funzione della causa petendi; che secondo le norme in
materia di usi civici, i commissari sono chiamati a decidere tutte le
controversie circa l’esistenza, la natura ed estensione dei diritti suddetti.
Deduce che il ricorso si concentra sulla contestazione dell’esercizio delle
potestà comunali di regolazione dell’uso civico di pesca, perché i comuni
ricorrenti solo formalmente denuncerebbero vizi di legittimità del
provvedimento impugnato, ma in realtà: a) ritenendo che sia necessario
preventivamente lo svolgimento di adeguata istruttoria, contestano
l’estensione territoriale del diritto;
b)contestando la identificabilità delle aree assoggettate al diritto d’uso civico di
pesca in relazione ai confini amministrativi comunali, negano parimenti
l’ambito territoriale di estensione del diritto.
c) affermando il venir meno del diritto d’uso civico di pesca in forza della
normativa regolante le acque interne – e negando quindi la sopravvivenza di
ogni potestà del Comune – affermerebbero l’affrancazione con conseguente
liquidazione dell’uso civico e così investirebbero una materia riservata al
giudizio dal commissario.
Inoltre il comune di Marano afferma la giurisdizione speciale del Commissari:
d) perché il ricorso nega il potere del Comune di emettere provvedimenti
normativi regolatori del diritto d’uso civico di pesca.
e) perché invocando il mancato coinvolgimento degli altri comuni finisce con il
riconoscere ai medesimi una posizione giuridica capace di incidere sulla
regolazione del diritto d’uso civico e così sulla sua ampiezza.
2.2) Il controricorso dei comuni di Latisana e Lignano muove dalle seguenti
premesse:
a) in sede di costituzione davanti al Tar il Comune di Marano aveva invocato la

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competenza del Tribunale superiore delle acque,
b) l’atto impugnato (ordinanza) si concludeva ricordando che il ricorso contro
di esso era proponibile davanti al Tar.
.c) L’interesse fatto valere dai comuni ricorrenti è quello di consentire la
continuazione della pesca amatoriale da parte dei pescatori dilettanti.
Venendo alla materia del regolamento, per dimostrare il vero oggetto del

impugnata” la difesa dei due comuni invoca il parere pro ventate del dirigente
usi civici della Toscana, prodotto dinanzi al Tar.
Sostiene inoltre che l’interesse pubblico dei comuni è impedire l’irrogazione di
nuove sanzioni pecuniarie a carico dei pescatori e che era stata fatta valere in
ricorso la potestà legislativa della regione Friuli in materia di caccia e pesca,
poiché l’intervento normativo del Comune di Marano si configura come
“anomalo atto di normazione secondaria”. In memoria (pag. 5) fa presente che
la posizione giuridica fatta valere è di interesse legittimo all’esercizio della
pesca.
3) La giurisdizione dei Commissari per gli usi civici.
Il vigente Art. 29 della Legge 16/06/1927 n. 1766, di conversione in legge del
R. Decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici
nel Regno, stabilisce al secondo comma che: <

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