Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26031 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 16/12/2016, (ud. 22/07/2016, dep.16/12/2016),  n. 26031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

H.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Poma n. 2,

presso l’avv. Roberto Nania, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avv. Igor Janes, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di

Bolzano n. 42/1/09, depositata il 23 giugno 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22

luglio 2016 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

uditi l’avv. Roberto Nania per il ricorrente e l’avvocato dello Stato

Paola Maria Zerman per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, il quale ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo, assorbito il secondo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. H.G., dottore commercialista, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello del contribuente, è stata confermata la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per IRAP relativa all’anno 2000.

Il giudice d’appello ha affermato che i compensi del contribuente provengono (oltre che dall’attività di membro di diversi collegi sindacali) dall’attività di collaboratore di diversi studi commerciali, della cui struttura organizzativa egli ha fatto uso.

2. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e formula il quesito se costituisca presupposto per l’applicazione dell’IRAP l’esercizio di un’attività di consulenza da parte di un professionista presso strutture autonomamente organizzate appartenenti e facenti capo ad altri professionisti, anche per quanto attiene alla direzione ed alla responsabilità.

Il motivo è fondato, alla stregua del consolidato principio in virtù del quale, in tema di IRAP, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, situazione che ricorre quando il contribuente non sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, ma risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse (tra le tante, Cass. nn. 18749 e 25311 del 2014).

2. Resta assorbito il secondo motivo.

3. Pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

4. Si ravvisano giusti motivi, in considerazione dell’epoca in cui la citata giurisprudenza si è consolidata, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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