Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26031 del 05/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26031
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 26551-2010 proposto da:
G.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, LARGO BRINDISI 11, presso lo studio dell’avvocato BOCCUCCIA
ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
REDAELLI GIOVANNI, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.T., PR.BR., UCI SRL, G.L., S.
B.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 898/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del
25.3.09, depositata il 12/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;
udito per la ricorrente l’Avvocato Antonio Boccuccia che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa è stata depositata relazione nella quale è stata proposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c. con dichiarazione d’inammissibilità dello stesso.
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite. Le parti non hanno presentato memorie.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio, diversamente da quanto proposto dal relatore ha ritenuto che il ricorso debba considerarsi manifestamente fondato, in quanto sussiste il lamentato vizio della sentenza impugnata;
che, infatti, la sentenza impugnata, dopo aver dato atto anche nelle conclusioni della domanda risarcitoria proposta dalla G. I., non ha provveduto relativamente alla stessa;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso, va disposta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, la medesima Corte territoriale, in diversa composizione, affinchè si pronunci sull’indicata conclusione, provvedendo anche in ordine alle spese, incluse quelle di cui al presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011