Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26031 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26551-2010 proposto da:

G.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, LARGO BRINDISI 11, presso lo studio dell’avvocato BOCCUCCIA

ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

REDAELLI GIOVANNI, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.T., PR.BR., UCI SRL, G.L., S.

B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 898/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

25.3.09, depositata il 12/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito per la ricorrente l’Avvocato Antonio Boccuccia che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata relazione nella quale è stata proposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c. con dichiarazione d’inammissibilità dello stesso.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite. Le parti non hanno presentato memorie.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio, diversamente da quanto proposto dal relatore ha ritenuto che il ricorso debba considerarsi manifestamente fondato, in quanto sussiste il lamentato vizio della sentenza impugnata;

che, infatti, la sentenza impugnata, dopo aver dato atto anche nelle conclusioni della domanda risarcitoria proposta dalla G. I., non ha provveduto relativamente alla stessa;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso, va disposta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, la medesima Corte territoriale, in diversa composizione, affinchè si pronunci sull’indicata conclusione, provvedendo anche in ordine alle spese, incluse quelle di cui al presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Brescia.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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