Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26030 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 26030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19206/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

PUMA & PULL DI S.G. & SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 126/4/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONAL1 di ANCONA, depositata l’01/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 23 febbraio 2016 la Commissione tributaria regionale delle Marche accoglieva gli appelli proposti dalla Push & Pull di S.G. & C. sas avverso le sentenze nn. 12-13/2/2011 della Commissione tributaria provinciale di Ancona che ne aveva respinto i ricorsi rispettivamente contro gli avvisi di accertamento IRAP, IVA 2004-2005-2006 e contro le conseguenti cartelle di pagamento. La CTR osservava in particolare che le pretese fiscali portate da detti atti impositivi e della riscosssione non erano fondate, avendo la società contribuente adeguatamente provato la propria estraneità al meccanismo frodatorio rilevato dall’Agenzia fiscale (fatture per operazioni sia soggettivamente che oggettivamente inesistenti), la quale comunque non aveva provato in modo persuasivo il contrario.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un motivo unico.

L’intimata società contribuente non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

In via preliminare e d’ufficio va rilevata la nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento per difetto originario del contraddittorio.

Va infatti ribadito che:

– “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 25300 del 28/11/2014, Rv. 633451-01);

– “L’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dei relativi soci. Tuttavia, qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini delle imposte dirette, IVA ed IRAP, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del “simultaneus processus” per l’inscindibilità delle due situazioni” (Sez. 5, Sentenza n. 26071 del 30/12/2015, Rv. 638421-01);

– “L’Irap è imposta assimilabile all’Ilor, in quanto essa ha carattere reale, non è deducibile dalle imposte sui redditi ed è proporzionale, potendosi, altresì, trarre profili comuni alle due imposte del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 17, comma 1 e art. 44. Ne consegue che, essendo l’Irap imputata per trasparenza ai soci, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento dcll’Irap dovuta dalla società” (Sez. Sentenza n. 10145 del 20/06/2012, Rv. 622713-01; conforme, Sez. U, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017, Rv. 644364-01).

Pacifico che i soci della società contribuente verificata non sono mai stati evocati nel presente processo, ne consegue de plano la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Ancona.

PQM

La Corte pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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