Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26030 del 20/11/2013


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Civile Ord. Sez. U Num. 26030 Anno 2013
Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA

sul ricorso 26102-2012 proposto da:
COMUNE DI MARANO LAGUNARE, in persona del Sindaco protempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FRANCESCO SIACCI 38, presso lo studio dell’avvocato
GIUSSANI ALESSANDRO, rappresentato e difeso
dall’avvocato ALESSANDRO TUDOR, per delega a margine
del ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 20/11/2013

FABBRO PAOLO;
– intimato –

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 227/2011 del GIUDICE DI PACE di
PALMANOVA;
udito l’avvocato Alessandro TUDOR;

consiglio del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Pasquale FIMIANI, il quale chiede alla
Corte di Cassazione affermarsi: la giurisdizione del
giudice adito in relazione alla domanda tendente a far
dichiarare che l’ordinanza-ingiunzione opposta è
affetta da illegittimità derivata da quella
dell’ordinanza presupposta n. 45/2001; la giurisdizione
del Commissario Regionale per la Liquidazione degli Usi
Civici, prevista dall’art. 29 L. 16 giugno 1927, n.
1766, in relazione alla domanda negatoria del diritto
di uso civico nella laguna di Marano affermato e
disciplinato dal Comune di Marano Lagunare nella
predetta ordinanza n. 45/2001; con le pronuncie
conseguenziali.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

Svolgimento del processo
1) Il Sindaco di Marano Lagunare, a regolamentazione del diritto di godimento
degli usi civici, ha disposto, con l’ordinanza sindacale n. 45 del 2001, il divieto
della pesca nella laguna di Marano ai non residenti nel comune, stabilendo
sanzioni commisurate al quantitativo pescato.
con la quale gli

è stato intimato il pagamento di euro 25,82, oltre spese, per aver esercitato la
pesca in violazione dell’ordinanza, Paolo Fabbro, residente in Basiliano (Ud),
ha proposto nell’agosto 2011 opposizione ex art. 22 L. n. 689/81 davanti al
giudice di pace di Palmanova.
Il Comune ha resistito, vantando l’esistenza del diritto di uso civico,
compatibile con la demanialità del bene.
Ha affermato la potestà del sindaco di regolamentare con ordinanze l’uso
civico.
1.1) In data 12 novembre 2012 il comune di Marano ha proposto davanti a
questa Corte ricorso per Regolamento di giurisdizione, deducendo che la
controversia sarebbe soggetta alla giurisdizione del Commissario Regionale
agli usi civici.
Il giudice di pace ha sospeso il procedimento.
L’opponente non ha svolto in questa sede attività difensiva.
Il Procuratore Generale, investito degli atti ex art. 375 c.p.c., ha formulato
richieste scritte.
E’ stata depositata memoria.
Motivi della decisione
2) Il Comune espone un unico motivo di ricorso.
Ricorda che la giurisdizione si determina sulla base della domanda e
precisamente del petitum sostanziale, identificabile in funzione della causa

petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.
Afferma che il Commissario per gli usi civici conosce di tutte le controversie
circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto di uso civico di pesca.
Deduce che l’opponente ha svolto contestazioni che non investirebbero
“direttamente l’ingiunzione di pagamento”, ma l’ordinanza presupposta, con la
3
n.26101:2012 D’Ascola rei i
I 11

Raggiunto da ordinanza ingiunzione n. 28/2011 n. prot.

quale è stato regolato l’uso civico di pesca e quindi l’esistenza del diritto di uso
civico su cui deve pronunciarsi il Commissario ai sensi dell’art. 29 della legge
1766/27.
Il procuratore generale ha chiesto che sia affermata:
– la giurisdizione del giudice adito in relazione alla domanda tendente a far
dichiarare che l’ordinanza – ingiunzione opposta è affetta da illegittimità

– La giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici
in relazione alla domanda negatoria del diritto di uso civico nella laguna di
Marano affermato e disciplinato dal Comune di Marano Lagunare nella predetta
ordinanza numero 45.
3) Il ricorso è parzialmente fondato.
3.1) Nel ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/81, l’opponente ha svolto
quattro motivi.
Con il primo e con il secondo motivo è denunciata la illegittimità della
ingiunzione perché la normativa sanzionatoria contenuta nell’ordinanza
sindacale n. 45/01 sarebbe illegittima.
Parte opponente censura il provvedimento in primo luogo assumendo che esso
si fonderebbe su un uso civico, “dal contenuto ignoto”, che contrasterebbe con
il disposto dell’art. 822 cod. civ. e con gli artt 28 e 30 cod. nav., relativi alla
appartenenza delle lagune al demanio pubblico. Invoca Cass SU 3811/11, che
ha ricondotto al demanio necessario marittimo la laguna veneta.
In secondo luogo l’opposizione ex art. 22 sostiene che l’uso civico invocato
dalla amministrazione di Marano sarebbe in contrasto con i principi di cui
all’art. 3 Cost. e ai principi del dpr n. 1369/68 che regola la disciplina della
pesca sportiva.
3.2) Il vigente art. 29 della Legge 16/06/1927 n. 1766, di conversione in legge
del R. Decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi
civici nel Regno, stabilisce al secondo comma che: <

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