Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26030 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 17/11/2020), n.26030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1328-2018 proposto da:

A.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GERMANA PAGANO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA, LUIGI CALIULO,

EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1110/2017 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE,

depositata il 23/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/10/2020 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Nocera Inferiore, pronunciando in sede di opposizione nel procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 7, ha dichiarato improponibile la domanda proposta da A.M.R., diretta ad ottenere il ripristino dell’assegno ordinario di invalidità, revocatole a seguito di revisione triennale;

a fondamento della decisione il Tribunale ha rilevato che il giudizio non era stato preceduto dalla necessaria domanda amministrativa; per la cassazione della sentenza la A. ha proposto ricorso, svolgendo due motivi, ai quali ha resistito l’Inps con controricorso; la proposta del relatore è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

i motivi di ricorso sono due:

omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, costituito dalla prova del rituale esperimento dell’iter amministrativo volto ad ottenere la conferma del beneficio previdenziale, in relazione alla L. n. 222 del 1984, art. 7 e alla L. n. 88 del 1989, art. 46;

– violazione e falsa applicazione della L. n. 222 del 1984, art. 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

la ricorrente assume che il Tribunale avrebbe omesso di valutare una serie di elementi da cui desumere l’avvenuto esperimento dell’iter amministrativo, nonchè di esaminare i documenti contenuti nel suo fascicolo di parte nella fase di a.t.p., in particolare il documento 5 sub A, da cui risulterebbe l’avvenuta presentazione della domanda amministrativa di conferma dell’assegno di invalidità e la successiva presentazione, a fronte del diniego, del ricorso amministrativo al comitato provinciale Inps;

il secondo motivo prospetta la medesima questione sotto il profilo della violazione di legge, assumendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto improponibile la domanda per mancato esperimento dell’iter amministrativo;

il primo motivo è manifestamente fondato, con conseguente assorbimento del secondo;

per quanto esso non sia perfettamente incentrato sulla ratio decidendi della sentenza impugnata, – giacchè il ricorrente la individua nel mancato espletamento del procedimento amministrativo, laddove l’improponibilità è stata pronunciata per la mancata presentazione della domanda amministrativa, volta ad ottenere la conferma del beneficio previdenziale -, tuttavia nella sua illustrazione il ricorrente corregge il tiro e con più pertinenza appunta le censure sull’omessa considerazione, da parte del giudice di merito, del provvedimento dell’Inps di “reiezione di domanda conferma assegno di invalidità” adottato in data 27/9/2013;

in tale provvedimento, vi sarebbe il chiaro riferimento alla domanda amministrativa di conferma dell’assegno, presentata dall’ A. il 16/9/2013;

in sostanza, al di là della non perspicua formulazione della censura, ciò che il ricorrente lamenta è l’omesso esame di un documento decisivo il provvedimento di reiezione della domanda amministrativa – nonchè il mancato ricorso al ragionamento presuntivo attraverso il quale il giudice avrebbe potuto e dovuto desumere dal fatto noto – il suddetto provvedimento di reiezione – il fatto ignoto – ossia l’avvenuta presentazione della domanda amministrativa;

così riguardato il motivo di ricorso, esso coglie nel segno;

il provvedimento di reiezione dell’Inps è trascritto nelle sue parti significative nel ricorso per cassazione ed è correttamente e specificamente localizzato (doc. n. 5 sub A del fascicolo di a.t.p.);

in esso si legge: “oggetto: reiezione di domanda conferma assegno di invalidità; rif. domanda n. (OMISSIS) Pensione/prestazione n. (OMISSIS) cat. Iocom cf. (OMISSIS) Le comunico che non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 16/9/2013, per il seguente motivo:…”;

il Tribunale ha del tutto omesso sia di esaminare il documento sia, conseguentemente, di rendere chiare le ragioni della mancata applicazione del ragionamento presuntivo che, invece, la situazione delle emergenze probatorie emersa nel giudizio avrebbe giustificato, considerato pure che la questione della regolarità dell’iter amministrativo – e, quindi, dell’esistenza di un atto di impulso della parte -, era stata comunque dedotta in giudizio da entrambe le parti;

si ricade, quindi, nell’ipotesi che le Sezioni Unite nelle citate sentenze del 2014, nello scrutinare il significato dell’espressione “fatto” di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., hanno individuato come omesso esame di un fatto secondario (in tal senso, Cass. 6/7/2018, n. 17720); correttamente, dunque, è stato invocato il vizio contemplato nell’art. 360 c.p.c., n. 5 il quale è stato dedotto nel rispetto dei termini e con i requisiti indicati dalle sezioni Unite nelle sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014;

quanto alla decisività del fatto non esaminato, essa appare evidente, dal momento che il rigetto (rectius l’improponibilità) della domanda si è fondato unicamente sulla mancanza di domanda amministrativa, mentre il documento, ove fosse stato esaminato, avrebbe offerto la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, il convincimento del giudice di merito, e da condurre ad una diversa soluzione della vertenza (Cass. 26/6/2018, n. 16812; Cass. 28/9/2016, n. 19150);

conclusivamente il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e le parti rimesse dinanzi al giudice del merito perchè riesamini la controversia alla luce delle suesposte considerazioni, nonchè provveda, a regolare le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Nocera Inferiore, in persona di diverso giudice, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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