Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26030 del 16/12/2016

Cassazione civile, sez. trib., 16/12/2016, (ud. 22/07/2016, dep.16/12/2016),  n. 26030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Luca

Gaurico n. 257, presso l’avv. Marco Lupo, rappresentato e difeso da

se medesimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 63/51/09, depositata il 17 aprile 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22

luglio 2016 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

uditi l’avvocato dello Stato Paola Maria Zerman per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SOLDI Anna Maria, il quale ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo, assorbiti gli altri.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato confermato il diritto di A.G., avvocato, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1999 e 2000.

Il giudice a quo ha ritenuto che il motivo d’appello con cui l’Ufficio aveva eccepito che il contribuente si era avvalso, per gli anni d’imposta in contestazione, della definizione agevolata prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 7 fosse inammissibile per novità, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, e comunque infondato, sia perchè non validamente documentato sia, in ogni caso, perchè il condono non è preclusivo del diritto al rimborso. Nel merito, ha accertato l’inesistenza di alcuna struttura organizzativa, dati i “modesti beni strumentali, indispensabili all’esercizio dell’attività (computer del 1998, telefonino ed arredamento)”.

2. Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che l’eccezione, sollevata nel controricorso, di inammissibilità del ricorso per “violazione del principio di autosufficienza”, è infondata, risultando il ricorso dotato di sufficiente grado di specificità, con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 7 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, censurando, con idoneo quesito, la sentenza impugnata là dove il giudice a quo ha ritenuto che la dedotta adesione al condono di cui al citato art. 7 costituisse motivo inammissibile, per essere stato proposto per la prima volta in appello, e comunque infondato, in quanto il condono non ha effetto preclusivo del diritto al rimborso.

Il motivo è fondato alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: a) in tema di processo tributario, l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di sanatoria fiscale può essere fatta valere per la prima volta anche in grado di appello, dovendosi ritenere che la deduzione degli effetti del condono, per il rilievo pubblicistico dell’originario rapporto sostanziale e processuale col fisco, integri una eccezione in senso improprio, non soggetta alle preclusioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e rilevabile d’ufficio dal giudice (da ult., Cass., sez. un., n. 1518 del 2016); b) la presentazione dell’istanza di condono preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per gli anni d’imposta definiti in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente non dovute per assenza del relativo presupposto (quale, nella specie, l’IRAP) (tra molte altre, Cass. nn. 1967 del 2012 e 4566 del 2015).

2. Col secondo motivo, la ricorrente denuncia l’insufficienza della motivazione della sentenza, sia con riguardo alla circostanza della presentazione dell’istanza di condono, sia in relazione alla ritenuta esclusione di un’autonoma organizzazione.

Il motivo, rispondente al disposto dell’art. 366 bis c.p.c., è parzialmente fondato.

Lo è con riguardo alla prova della presentazione dell’istanza di definizione agevolata, da un lato perchè la ricorrente aveva prodotto, come riportato in ricorso, la relativa “interrogazione al Sistema Fisco”, dall’altro in quanto il controricorrente non contesta il fatto di aver aderito al condono, limitandosi ad eccepirne la mancata produzione della prova.

Il motivo è, invece, infondato in relazione all’accertamento dell’assenza di autonoma organizzazione, non contenendo elementi decisivi idonei ad inficiare l’accertamento compiuto al riguardo dal giudice di merito, sopra riportato in narrativa.

3. In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti indicati, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio della causa, per nuovo esame e per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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