Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26030 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 15/10/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 15/10/2019), n.26030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10911-2015 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 44,

presso lo studio dell’avvocato SILVIO CRAPOLICCHIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO MARSILI;

– ricorrente –

contro

OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PO’ 25/B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RESSI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO CONFESSORE;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3743/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/04/2014, R. G. N. 2744/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/07/2019 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per l’estinzione del

procedimento per intervenuta rinuncia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3743 pubblicata il 18.4.14, ha respinto l’appello principale proposto da F.M., anestesista rianimatore, e l’appello incidentale proposto dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, confermando la decisione di primo grado che aveva dichiarato illegittimo il trasferimento del F. presso la sede di (OMISSIS) e respinto le altre domande del medesimo di risarcimento danni causati dalla condotta datoriale inadempiente e vessatoria.

2. La Corte di merito ha ritenuto priva di supporto probatorio la tesi dell’appellante principale secondo cui il nuovo primario, prof. V.A., avrebbe soppresso la posizione di aiuto responsabile coordinatore, dopo il pensionamento del Dott. C. che rivestiva tale ruolo, pur di non assegnarla al F. medesimo. Ha escluso che il crollo della produzione scientifica del F. a partire dal 2002 potesse attribuirsi al prof. V., nominato primario fin dal 1992. Ha aggiunto che il maggior impegno lavorativo richiesto, a partire dal 2003, con conseguente calo della produzione scientifica, poichè riguardante anche altri medici del Centro Rianimazione, non potesse avere alcuna valenza sintomatica di una volontà lesiva della professionalità del F..

3. La sentenza impugnata ha precisato che la domanda proposta dal ricorrente in primo grado aveva ad oggetto una pretesa condotta mobbizzante posta in essere dalla società, anche attraverso l’imposizione di ore di lavoro straordinario e turni di guardia in numero eccessivo, ma non anche una domanda risarcitoria dei danni da usura psico-fisica. Ha aggiunto che, ove anche si ritenesse proposta una domanda di risarcimento del danno da usura psico-fisica per eccessivo carico di lavoro, la stessa sarebbe priva delle necessarie allegazioni e prove. Difatti, secondo quanto accertato dal Tribunale, il F. aveva sempre fruito dei riposi compensativi a fronte di prestazioni di lavoro straordinario e nel periodo 2000-2005 aveva accumulato mediamente 180 giorni di assenza ogni anno, lavorando un numero di giorni inferiori rispetto a quelli lavorativi. Inoltre, i turni di guardia che erano di h. 24 all’inizio del primariato del prof. V., erano stati ridotti ad h. 12, salvo che nei periodi estivi o il sabato e la domenica; l’intervallo tra due turni di h. 24 era a sua volta di 24 ore e dal 1992 al 1996 era proprio il F. a redigere il prospetto mensile dei turni, poi curato personalmente dal V.. Alla luce di questi accertamenti, la domanda di risarcimento del danno psicofisico per eccessivo carico di lavoro avrebbe richiesto allegazioni puntuali, oltre che specifica documentazione sanitaria, sul nesso causale tra i ritmi di lavoro e la patologia lamentata, laddove le certificazioni prodotte dal F. riguardavano unicamente condizioni di stress da mobbing. Considerazioni analoghe la Corte di merito ha svolto quanto alle domande risarcitorie per le condizioni insalubri di lavoro, con esposizione al fumo passivo.

4. Riguardo al trasferimento presso la sede di (OMISSIS), la Corte territoriale ha confermato l’inammissibilità, già dichiarata dal primo giudice, della questione di svolgimento presso detta struttura della sola attività di “interventista” e non anche di quella anestesiologica, in quanto introdotta per la prima volta nelle note conclusive di primo grado. La sentenza impugnata ha tuttavia escluso, in linea generale, che potesse ravvisarsi demansionamento laddove al dipendente si chieda lo svolgimento di mansioni comunque riconducibili alla sua professionalità, come nella specie non contestato.

5. La Corte di merito ha respinto l’appello incidentale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù confermando la illegittimità del trasferimento del F. presso la sede di (OMISSIS) a causa delle genericità delle ragioni addotte.

6. Avverso tale sentenza, il F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù con controricorso e ricorso incidentale, quest’ultimo articolato in un unico motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Prima della data fissata per la pubblica udienza, il sig. F., per il tramite dei legali procuratori speciali, ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione notificato all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, dando atto della conciliazione in sede giudiziale intervenuta tra le parti, con integrale compensazione delle spese di lite.

2. L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, a sua volta, per il tramite dei legali procuratori speciali, ha rinunciato al ricorso incidentale per cassazione e accettato la rinuncia del F., anche ai fini della compensazione delle spese di lite. L’atto di rinuncia al ricorso incidentale è stata notificato al F. ed i legali procuratori speciali di questi vi hanno apposto il visto.

3. Sussistono pertanto tutte le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c. perchè sia dichiarata l’estinzione del processo, con compensazione delle spese di lite.

4. La declaratoria di estinzione esonera le parti ricorrenti, principale e incidentale, dal versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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