Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26030 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26490-2010 proposto da:

MILANO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS) in persona del procuratore

speciale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 18, presso lo studio

dell’avvocato TUCCILLO LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BALBO 21, presso lo studio dell’avvocato SILVIO

GANDINO, rappresentato e difeso dagli avvocati LALLO GENNARO, MAZZA

VINCENZO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

ANM -ACCENDA NAPOLETANA MOBILITA’ SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3059/2010 del GIUDICE DI PACE di BARRA del

20.4.2010, depositata il 18/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa, è stata depositata la seguente relazione:

“1 – La sentenza impugnata (G. Pace Napoli, depositata il 18.5.2010 e notificata il 24.7.2010), ha, per quanto qui rileva, accolto per quanto di ragione la domanda del proprietario del motociclo, per i danni riportati nel sinistro in causa, liquidati in Euro 500= oltre accessori, ritenendo superata, sulla base della prova testimoniale raccolta, la presunzione di responsabilità concorrente ex art. 2054 c.c., comma 2, e, quindi l’esclusiva responsabilità del conducente dell’autobus.

2 – Ricorre per cassazione la compagnia assicuratrice dell’ANM, con unico motivo; il F. resiste con controricorso;

l’intimata ANM non ha svolto attività difensiva.

3 – Il motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. ed omessa e contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su fatto controverso e decisivo, perchè la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato le risultanze istruttorie emerse in sede penale, pur avendo disposto l’acquisizione del decreto di archiviazione del procedimento penale a carico del conducente dell’autobus.

3-1. – Il ricorso è manifestamente inammissibile, in quanto la sentenza pronunciata dal giudice di pace in una causa decisa secondo equità, ove sia stata emanata dopo l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 339 c.p.c., comma 3, è impugnabile con l’appello e non con ricorso per cassazione, che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.

3.2. – Invero, si deve ribadire che “dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge con certezza assoluta che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339 cod. proc. civ., comma 3 è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso (se si esclude la la revocazione per motivi ordinari). Tale conclusione – non desumibile esplicitamente da detta norma, posto che l’avverbio “esclusivamente” che in essa figura potrebbe apparire riferibile non al mezzo esperibile, bensì ai motivi deducibili con il mezzo stesso, onde l’interprete potrebbe avere il dubbio (peraltro per il solo vizio di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5) che contro la sentenza sia esperibile, prevedendolo altra norma, altra impugnazione ordinaria per i motivi esclusi e segnatamente il ricorso per cassazione – si giustifica, oltre che per un’elementare ragione di coerenza, che esclude un concorso di mezzi di impugnazione non solo per gli stessi motivi, ma anche per motivi che rispetto a quelli ammessi in riferimento ad un mezzo rappresenterebbero un loro allargamento, si giustifica in forza della lettura dell’art. 360 nuovo testo, là dove nel comma 1 prevede l’esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado. Poichè la sentenza equitativa del giudice di pace non è nè una sentenza pronunciata in grado di appello nè una sentenza pronunciata in unico grado (atteso che è, sia pure per motivi limitati, appellabile e, dunque, è sentenza di primo grado), appare evidente che essa non è sottoponibile a ricorso per cassazione per i vizi diversi da quelli indicati dall’art. 339, comma 3 e particolarmente per quello di cui all’art. 360, n. 5. Nè, d’altro canto è ipotizzabile la configurabilità del ricorso per cassazione per il motivo di cui all’art. 360, n. 5 sulla base del nuovo testo dello stesso art. 360, u.c. che ammette il ricorso per cassazione contro le sentenze ed i provvedimenti diversi dalla sentenza per i quali – a norma dell’art. 111 Cost., comma 7 – è ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge per tutti i motivi di cui al comma 1 e, quindi, nelle intenzioni del legislatore, anche per quello di cui al n. 5 citato. Invero, la sentenza del giudice di pace pronunciata nell’ambito della giurisdizione equitativa, essendo appellabile, sia pure per motivi limitati, sfugge all’ambito di applicazione del suddetto comma 7, che pertiene alle sentenze ed ai provvedimenti aventi natura di sentenza in senso cd. sostanziale, per cui non sia previsto alcun mezzo di impugnazione e non riguarda i casi nei quali un mezzo di impugnazione vi sia, ma limitato a taluni motivi e la decisione riguardo ad esso possa poi essere assoggettata a ricorso per cassazione (com’è quella resa dal giudice d’appello sulle sentenze del giudice di pace ai sensi dell’art. 339, comma 3 la quale, naturalmente, lo sarà con adattamento dei motivi di ricorso all’ambito di quelli devolvibili al giudice d’appello stesso” (Cass. 13019/07; S.U. n. 27339/08; ord, n. 10774 e n. 10775/08).

4. – Si propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c. e la sua dichiarazione d’inammissibilità”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite. Le parti non hanno presentato memorie.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile;

Le spese seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita;

non v’è motivo di provvedere sulle spese del presente giudizio nei confronti della parte intimata che non ha svolto attività difensiva;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 800,00, di cui Euro 600,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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