Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2603 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15833-2016 proposto da:

P.N. RICORSO NON DEPOSITATO AL 06/07/2016;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA MILLEVOI 73/81, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FIERTLER che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

– intimati –

avverso la sentenza n. 1150/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 18/09/2015, depositata il 28/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Equitalia Sud s.p.a. ha depositato controricorso per resistere al ricorso, notificatole in data 29.marzo 2016, con il quale P.N. ha chiesto la cassazione della sentenza n. 1150/2015 della Corte d’appello di Reggio Calabria, pubblicata in data 28 settembre 2015.

Con certificazione in data 6 luglio 2016 la Cancelleria centrale civile di questa Corte ha attestato la mancata iscrizione del ricorso in relazione al periodo compreso tra il 29 marzo 2016 e il 6 luglio 2016.

Risulta quindi superato il termine perentorio di venti giorni fissato dall’art. 369 c.p.c., comma 1, per il deposito del ricorso. Questa Corte ha costantemente affermato che l’omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., ne comporta l’improcedibilità, la quale è rilevabile anche d’ufficio e non è esclusa dalla costituzione del resistente, atteso che il principio sancito dall’art. 156 c.p.c., – di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizioni (Cass. 1325/2015; cfr. anche Cass. 15544/2012; Cass. 12894/2013; Cass. 1635/2006; Cass. 22914/2013) e che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell’ interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione Cass. n. 21966/ 2008).

Pertanto, stante la perentorietà del predetto termine ed in virtù della specifica sanzione processuale prevista dal codice di rito – preclusiva dell’esame circa la fondatezza o meno dei motivi di ricorso quest’ultimo, in conformità della proposta formulata dal Consigliere relatore, deve essere dichiarato improcedibile.

Discende da quanto esposto anche la condanna di parte ricorrente,la quale ha attivato il procedimento con la notifica e non ha comunicato tempestivamente alla controparte la propria intenzione di non dar corso al giudizio, alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, oltre al rimborso di quanto anticipato per contributo unificato.

Ai sensi del D.P.R. n. 113 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione a Equitalia Sud s.p.a. delle spese del giudizio che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese determinate nella misura del 15%, oltre accessori di legge, oltre rimborso delle spese anticipate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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