Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2603 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 24/10/2018, dep. 30/01/2019), n.2603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13037-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ARTE MAGLIA DI F.D. & C. SAS, F.D.,

F.D., EQUITALIA UMBRIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 62/2012 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 26/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/10/2018 dal Consigliere Dott. CHINDEMI DOMENICO.

Fatto

RILEVATO

Che:

La Commissione tributaria regionale dell’Umbria, con sentenza depositata in data 26.03.2012 ha accolto l’appello proposto da Arte Maglia s.a.s. di F.D., nonchè dai suoi soci, F.D. e F.D., contro la sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso dei contribuenti avverso le cartelle loro notificate a seguito dell’iscrizione a ruolo straordinaria di Irpef, Iva ed Irap per gli anni 2003/ 2005.

La CTR ha ritenuto che mancasse il presupposto legittimante detta iscrizione, ovvero il concreto e fondato “periculum in mora” per la riscossione.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi; le parti intimate non svolgono attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Va, preliminarmente rilevato che il ricorso risulta ritualmente notificato solo alla società e non ai soci che, tuttavia, erano rappresentati e difesi dal medesimo avvocato della prima ed anch’essi domiciliati presso il suo studio.

Questa Corte ha già affermato che “la notifica all’unico difensore di più parti di un unico atto di appello non è nulla e non determina l’inammissibilità del gravame, giacchè quest’ultima non può mai conseguire a vizi di natura meramente formale che non pregiudichino interessi costituzionalmente protetti, quali l’effettività del contraddittorio” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10386 del 12/05/2011)

Il diritto della parte (pubblica o privata) al processo trova fondamento nell’art. 24 Cost., che non può essere frustrato, disponendo la notifica del ricorso al medesimo avvocato cui ara stato già notificato a cura di altro ricorrente (Cass. n. 3042 del 2008). Nel caso di specie può quindi affermarsi che la notifica all’unico difensore della società e dei soci – ricorrenti in primo grado – di un unico atto di appello non è nulla e non determina l’inammissibilità del gravame, giacchè quest’ultima non può mai conseguire a vizi di natura meramente formale che non pregiudichino interessi costituzionalmente protetti, quali l’effettività del contraddittorio.

2. Con il primo motivo l’Agenzia deduce insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR ignorato, ai fini della valutazione del “periculum” la documentazione da essa prodotta, da cui emergeva che a carico sia della società che dei soci fossero stati iscritti numerosi altri ruoli e fossero pendenti procedure esecutive; con il secondo motivo deduce ulteriore vizio di motivazione, sostenendo che i giudici d’appello hanno omesso di considerare che le parti non avevano impugnato gli avvisi di accertamento sulle quali si fondavano le cartelle, con conseguente iscrizione a ruolo dei tributi a titolo definitivo; con l’ultimo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 11, 14,15 e 15-bis, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR, stante la definitività degli atti presupposti, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile per difetto di interesse l’eccezione concernente la mancanza dei presupposti per l’iscrizione nel ruolo straordinario.

2.1 I primo motivo è inammissibile: sono allegati al ricorso una serie di tabulati tratti dall’anagrafe tributaria, che la ricorrente asserisce di aver prodotto in primo grado senza però precisare – secondo quanto richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – in quale esatta sede processuale la produzione sia avvenuta e dove essi siano rintracciabili all’interno del suo fascicolo di parte, nei quali, comunque, non compaiono i nominativi dei contribuenti, ma solo dei codici fiscali.

Risulta pertanto precluso a questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti causa, di verificare se i tabulati siano stati effettivamente prodotti e se i codici fiscali siano quelli della società e dei soci.

Peraltro, non avendo l’Ufficio specificato e allegato quando i tributi sono stati iscritti nei ruoli straordinari, non sarebbe neppure possibile verificare se le iscrizioni a ruolo elencate nel documento si riferiscano a tributi diversi, iscritti in anni precedenti.

Anche il secondo motivo è inammissibile, non risultando che la questione concernente l’omessa impugnazione degli avvisi ili e la conseguente definitività dei ruoli sia mai stata dedotta nel giudizio di merito e devoluta alla cognizione del giudice d’appello. In tal caso, peraltro, l’Agenzia avrebbe dovuto denunciare sul punto il vizio di omessa pronuncia.

Il terzo motivo rimane assorbito.

Va conseguentemente dichiarata l’inammissibilità del ricorso Nessuna pronuncia va emessa sulle spese, stante la mancata attività difensiva degli intimati.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 sezione civile, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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