Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2603 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. I, 04/02/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 04/02/2010), n.2603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 235, presso l’avvocato DI GIOIA

GIULIO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

19/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

10/11/2009 dal Presidente Dott. VITTORIA Paolo;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIULIO DI GIOIA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – P.A.M., con ricorso notificato l’11.12.2008, ha impugnato il decreto 19.5.2008 pronunciato dalla corte d’appello di Roma, che, accolta in sede di giudizio di rinvio una domanda di equa riparazione in Euro 2.000,00, ha liquidato le spese del giudizio di merito in complessivi 507,00 Euro e quelle del giudizio di cassazione in 560,00 Euro, oltre, per i due gradi, al rimborso forfetario delle spese generali ed agli accessori di legge.

Il Ministero della giustizia non ha resistito al ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – E’ chiesta la cassazione del capo del decreto che riguarda la liquidazione delle spese del processo.

Motivi del ricorso sono il vizio di violazione di norme sul procedimento e di norme di diritto, oltre che quello di difetto di motivazione, in cui si sostiene che la corte d’appello e’ incorsa nel liquidare in misura inferiore ai minimi tabellari e senza indicare le prestazioni incluse nelle note delle spese ed escluse dal computo, oltre ad avere provveduto a liquidare le spese per una sola fase del giudizio di merito e non sia per il giudizio di primo grado sia per quello di rinvio.

I motivi sono corredati da quesito.

2. – Liquidazione delle spese processuali v’e’ stata per il giudizio di cassazione.

E’ stata fatta in Euro 560,00 per onorari.

Tale liquidazione e’ superiore ai minimi tariffari, che comportano una liquidazione di Euro 495,00 in base alla tariffa approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127 ed alla annessa tabella A, quadro 5^, in base allo scaglione da 1.600,01 Euro a 2.600,00 essendo stata l’equa riparazione liquidata in Euro 2.000,00.

La ricorrente lamenta pero’ che non siano stati liquidati i diritti di avvocato previsti nella Tabella B. Il motivo non e’ fondato.

La Corte – con la sentenza 18 dicembre 2008 n. 29577 – ha gia’ affermato che la disposizione richiamata non e’ applicabile nel giudizio di cassazione.

Non sono stati prospettati argomenti che inducano a tornare sul punto.

I motivi di ricorso sono per questa parte infondati.

3. – Sono invece fondati sotto gli altri aspetti.

Va considerato che il decreto impugnato, quanto alle spese processuali diverse da quelle del giudizio di cassazione, ne contiene la liquidazione in complessivi Euro 497,00 per onorari e diritti e la riferisce al presente giudizio.

Tale liquidazione e’ anche inferiore ai minimi tariffari per le sole prestazioni necessarie di un giudizio di cognizione su diritti, che si svolga davanti alla corte d’appello e si concluda con la condanna del convenuto al pagamento della somma di 2.000,00 Euro: cio’ in rapporto alle tabella A, quadro 4^, e B, quadro 1, rispettivamente per gli scaglioni fino a Euro 5.200,00 e da Euro 1.600,01 a 2.600,00.

Al contrario la liquidazione avrebbe dovuto riguardare sia il giudizio di primo grado sia il giudizio di rinvio.

4. – Il ricorso e’ in parte accolto ed il corrispondente capo del decreto e’ cassato.

5. – La Corte ha il potere di pronunciarsi sul punto nel merito.

Gli onorari di avvocato sono liquidati, per ciascuna della due fasi del giudizio, in Euro 500,00 in conformita’ della richiesta; i diritti, in conformita’ della richiesta, ma con abbattimento da Euro 408,00 ad Euro 397,00: considera infatti la Corte che, rispetto all’attore, con la voce “iscrizione a ruolo” (9) non si presti ad essere cumulata quella costituzione in giudizio (10); le spese vive in Euro 10,00 in conformita’ di quanto gia’ stabilito dalla corte d’appello e percio’ complessivamente, per ciascuna delle due fasi di merito, in complessivi Euro 907,00, aumentati del rimborso forfetario delle spese generali e degli accessori di legge.

6. – Le spese di questo giudizio di cassazione sono liquidate in Euro 425,00 per onorari e 100,00 per spese, anch’esse con aumento del rimborso forfetario delle spese generali e degli accessori di legge.

Ne e’ ordinata la distrazione a favore dell’avvocato Giulio di Gioia, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non percepito gli onorari.

PQM

LA CORTE Accoglie in parte il ricorso e, pronunciando nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 907,00 a titolo di spese del giudizio di primo grado e del giudizio di rinvio e per ciascuno di essi; lo condanna inoltre al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 525,00, di cui Euro 425,00 per onorari di avvocato, e per tutte al correlativo rimborso forfetario delle spese generali e degli accessori di legge, ordinando la distrazione delle spese di questo giudizio di cassazione in favore dell’avvocato Giulio di Gioia, fermo restando per il resto il decreto impugnato.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte suprema di cassazione, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010.

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