Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26029 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 26029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18195/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.C. IMMOBILIARE SRL,, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo

studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE LAI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 154/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAGLIARI, depositata il 09/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 15 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale della Sardegna accoglieva l’appello proposto dalla A.C. Immobiliare srl avverso la sentenza n. 17/5/12 della Commissione tributaria provinciale di Cagliari che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRAP, IRES, IVA 2005. La CTR osservava in particolare che doveva considerarsi dirimente/assorbente il primo motivo di gravame concernente il difetto di contraddittorio endoprocedimentale quale vizio dell’atto impositivo impugnato. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente, che successivamente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative, poichè la CTR ha affermato l’illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato in quanto non preceduto dal contraddittorio endoprocedimentale.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che:

– “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito” (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637604-01);

– “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. a tavolino” (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637605-01).

La sentenza impugnata contrasta radicalmente con i principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali, cui si intende dare seguito, pacificamente trattandosi di accertamento c.d. “a tavolino” ossia senza alcun accesso presso la società contribuente e non avendo comunque valutato in relazione all’IVA se l’opposizione della medesima società contribuente non fosse da ritenersi “meramente pretestuosa” (c.d. prova di resistenza).

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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