Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26029 del 20/11/2013


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Civile Ord. Sez. U Num. 26029 Anno 2013
Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA

sul ricorso 26101-2012 proposto da:
COMUNE DI MARANO LAGUNARE, in persona del Sindaco protempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FRANCESCO SIACCI 38, presso lo studio dell’avvocato
2013

GIUSSANI ALESSANDRO, rappresentato e difeso

482

dall’avvocato ALESSANDRO TUDOR, per delega a margine
del ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 20/11/2013

CACITTI LUIGI;
– intimato –

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 239/2011 del GIUDICE DI PACE di
PALMANOVA;
udito l’Avvocato Alessandro TUDOR;

consiglio del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Pasquale FIMIANI, il quale chiede alla
Corte di Cassazione affermarsi: la giurisdizione del
giudice adito in relazione alla domanda tendente a far
dichiarare che l’ordinanza-ingiunzione opposta è
affetta da illegittimità derivata da quella
dell’ordinanza presupposta n. 45/2001; la giurisdizione
del Commissario Regionale per la Liquidazione degli Usi
Civici, prevista dall’art. 29 L. 16 giugno 1927, n.
1766, in relazione alla domanda negatoria del diritto
di uso civico nella laguna di Marano affermato e
disciplinato dal Comune di Marano Lagunare nella
predetta ordinanza n. 45/2001; con le pronuncie
conseguenziali.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

Svolgimento del processo
1) Il Sindaco di Marano Lagunare, a regolamentazione del diritto di godimento
degli usi civici, ha disposto, con l’ordinanza sindacale n. 45 del 2001, il divieto
della pesca nella laguna di Marano ai non residenti nel comune, stabilendo
sanzioni commisurate al quantitativo pescato.
Raggiunto da ordinanza ingiunzione n. 31/2011 n. prot. 4995, con la quale gli

é stato intimato il pagamento di euro 25,82, oltre spese, per aver esercitato la
pesca in violazione dell’ordinanza, Luigi Cacitti, residente in Tolmezzo, ha
proposto nel settembre 2011 opposizione ex art. 22 L. n. 689/81 avanti al
giudice di pace di Palnnanova.
Il Comune ha resistito vantando l’esistenza del diritto di uso civico, compatibile
con la demanialità del bene.
Ha affermato la potestà del sindaco di regolamentare con ordinanze l’uso
civico, come già stabilito, in altra controversia, nel 2004, dal giudice di pace
adito.
1.1) In data 12 novembre 2012 il comune di Marano ha proposto davanti a
questa Corte ricorso per regolamento di giurisdizione, deducendo che la
domanda del Cacitti sarebbe soggetta alla giurisdizione del Commissario
Regionale agli usi civici.
Il giudice di pace ha sospeso il procedimento.
Cacitti non ha svolto in questa sede attività difensiva.
Il Procuratore Generale, investito degli atti ex art. 375 c.p.c., ha formulato
• richieste scritte.

E’

stata depositata memoria.
Motivi della decisione

2) Il Comune espone un unico motivo di ricorso.
Ricorda che la giurisdizione si determina sulla base della domanda e
precisamente del petitum sostanziale, identificabile in funzione della causa
petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.
Afferma che il Commissario per gli usi civici conosce di tutte le controversie
circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto di uso civico di pesca.
n.26101 -2012 D’Ascola rei

3

Deduce che il Cacitti ha svolto contestazioni che non investirebbero
“direttamente l’ingiunzione di pagamento”, ma l’ordinanza presupposta, con la
quale è stato regolato l’uso civico di pesca e quindi l’esistenza del diritto di uso
civico su cui deve pronunciarsi il Commissario ai sensi dell’art. 29 della legge
1766/27.
3) Il ricorso è infondato.
motivi.
Con il primo motivo è denunciata la illegittimità dell’ordinanza sindacale n.
45/01 per difetto di competenza e violazione dell’art. 1 della legge 689 che
esprime il principio di legalità, in forza del quale nessuno può essere
assoggettato a sanzione se non in forza di una legge vigente al momento della
violazione.
Il ricorrente rileva che l’ordinanza è stata emessa in una materia, quella della
pesca, sulla quale i sindaci sono sprovvisti di competenza regolamentare, come
si evincerebbe dalla stessa ordinanza, che evoca il potere attribuito alla
Regione.
Secondo la difesa del Cacitti, non esiste nell’ordinamento una disposizione di
legge – intesa nel senso fatto proprio dall’art. 7 bis del d.lgs 267/2000 – che
stabilisca il divieto posto nell’ordinanza e comunque non potrebbe esservi
potere alcuno nella regolamentazione dell’esercizio della pesca, riservata ad
altra autorità.
3.2)11 secondo motivo attiene al difetto di colpa (art. 3 della legge 689).
Con esso si deduce che il preteso trasgressore non è tenuto ad informarsi
sull’esistenza di eventuali disposizioni emanate da organi che non hanno
competenza in materia di pesca, in considerazione anche del fatto che il divieto
non era stato “esternato con una qualche indicazione in loco”.
Dalla formulazione di questa deduzione difensiva, che si fonda su profili
soggettivi ancorati a decisive circostanze di fatto (la omessa divulgazione del
divieto), si comprende come essa non miri a contestare, chiedendo una
declaratoria con effetto di giudicato, la esistenza dell’uso civico, ma invochi
l’effetto combinato: a) della non configurabilità di un potere sanzionatorio
n.26101 -2012 D’Ascola rei

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3.1)Nel ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/81 il Cacitti ha svolto due

dell’ente in materia di pesca, che è astrattamente enunciata, ed è dedotta
indipendentemente dalla esistenza dell’uso civico; b) della non conoscibilità del
divieto.
3.1) Il secondo motivo è quindi da ritenere infondato con immediata evidenza,
giacchè ogni passaggio argomentativo esclude che sia decisiva una questione
relativa all’esistenza dell’uso civico.

Sebbene nella trattazione di esso vi sia un inciso che fa riferimento ai decreti
prefettizi o comunali del XVIII secolo, decreti cui si riferisce il Comune nel
vantare l’uso civico, tuttavia appare chiaro che il motivo di opposizione non
contesta l’esistenza dell’uso civico, ma solo il potere normativo regolamentare
dell’ente.
4.1) Va a questo punto ricordato che la giurisdizione dei Commissari regionali
per la liquidazione degli usi civici sussiste quando l’oggetto della controversia è
costituito da una delle questioni indicate nel secondo comma del citato art. 29,
vale a dire dalle “controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei
diritti suddetti [di uso civico: n.d.r.], comprese quelle nelle quali sia contestata
la qualità demaniale del suolo o l’appartenenza a titolo particolare dei beni
delle associazioni, nonché tutte le operazioni a cui dia luogo lo svolgimento
delle operazioni loro affidate”.
Inoltre relativamente alle ricordate controversie, concernenti l’accertamento
dell’esistenza, della natura e dell’estensione dei diritti di uso civico,

della

qualità demaniale del suolo, nonché la rivendicazione dei terreni, la
giurisdizione del Commissario sussiste quando la questione sia sollevata dal
preteso titolare o dal preteso utente del diritto nei confronti dell’ente
titolare del demanio civico e debba essere risolta con efficacia di giudicato
(S.U.: 27181/07).
Ciò non accade nella specie, in cui, allo scopo di negare il fondamento della
legittimita’ del provvedimento, non è neppure negata la demanialita’ civica
di un bene, ma solo è dedotta l’assenza del potere amministrativo, da
accertare peraltro solo

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incidenter tantum

(S.U. n. 836/05); con la

4) Neanche il primo motivo può essere accolto.

conseguenza la giurisdizione in materia resta affidata al giudice ordinario,
chiamato a decidere sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio.
Al rigetto del ricorso non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite,
in mancanza di attività difensiva dell’opponente.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice

termini di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili tenuta il
24 settembre 2013

ordinario, dinanzi al quale rimette le parti per la riassunzione nei

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