Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26029 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 17/11/2020), n.26029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15243-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;

– ricorrente –

contro

G.M.D.;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositato

i119/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Tribunale di Vibo Valentia, in sede di accertamento tecnico preventivo, omologava la sussistenza del requisito sanitario “secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione redatta dal CTU nominato” e poneva le spese della procedura a carico dell’INPS;

ha proposto ricorso straordinario, ex art. 111 Cost., per la cassazione della statuizione sulle spese, l’INPS sulla base di un unico motivo;

è rimasta intimata G.M.D.;

è stata depositata la proposta del relatore, ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo di ricorso, l’INPS deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 91,92 e 113 c.p.c. nonchè dell’art. 445 bis c.p.c., per avere il giudice condannato la parte totalmente vittoriosa alla rifusione delle spese del procedimento;

l’Istituto spiega che la ricorrente, già riconosciuta, dalla Commissione medica dell’ASL, invalida all’80%, aveva agito per il riconoscimento del requisito sanitario utile per la pensione di inabilità e per l’indennità di accompagnamento che, tuttavia, non veniva accertato in sede di ATPO;

il motivo è fondato;

in plurimi arresti si è chiarito che: “In tema di accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale ed assistenziale, la previsione della pronuncia sulle spese, di cui all’art. 445 bis c.p.c., comma 5, deve essere coordinata con il principio generale sulla soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., sicchè la parte totalmente vittoriosa non può essere in alcun caso condannata al pagamento delle spese in favore della controparte” (Cass. n. 12028 del 2016; Cass. n. 11781 del 2015; in motivaz., ex plurimis, Cass., sez VI, ord. n. 408 e n. 3328 del 2020);

nel caso di specie, il Tribunale ha omologato il requisito sanitario richiamando espressamente le risultanze probatorie indicate nella relazione redatta dal CTU nominato e quindi ha accertato, sulla base della trascritta relazione, una invalidità con “(…) riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (…) percentuale 80%, decorrenza 27.5.2016”;

la valutazione del CTU risulta, dunque, confermativa del giudizio reso dalla Commissione medica nella fase amministrativa, e tanto è ragione del rigetto della originaria domanda proposta;

nessuna soccombenza è quindi riscontrabile a carico dell’Inps, tale da determinare la condanna alle spese;

il ricorso deve quindi essere accolto e cassato sul punto il decreto di omologa impugnato, con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia, in persona di un diverso Giudice, perchè provveda alla statuizione delle spese, conformandosi ai principi sopra esposti; al giudice del rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Vibo Valentia, in persona di un diverso Giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA