Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26029 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 16/12/2016, (ud. 22/07/2016, dep.16/12/2016),  n. 26029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito n. 23,

presso l’avv. Cinzia De Micheli, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avv. Gianpaolo Alice, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Valle d’Aosta n. 7/02/09, depositata il 17 marzo 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22

luglio 2016 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

uditi l’avvocato dello Stato Paola Maria Zerman per la ricorrente e

l’avv. Claudio Macioci (per delega) per il controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SOLDI Anna Maria, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Valle d’Aosta indicata in epigrafe, con la quale, per quanto qui rileva, è stato riconosciuto il diritto di G.A., dottore commercialista, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2003 e 2004 (e non anche per il 2001 e il 2002, in relazione ai quali il contribuente si era avvalso della definizione agevolata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9).

Il giudice a quo è giunto a tale conclusione in considerazione del “supporto di non significativi beni materiali” e della “sola presenza di un dipendente”, “che tuttavia non poteva costituire un idoneo valore aggiunto riguardo alle conoscenze tecniche proprie del professionista”.

2. Il G. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Vanno preliminarmente disattese tutte le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal controricorrente, poichè l’atto, da un lato, possiede i requisiti indicati nell’art. 366 c.p.c. e, dall’altro, è dotato di sufficiente specificità e di idoneo quesito di diritto.

2. Con l’unico motivo, l’Agenzia delle entrate, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 censura la sentenza impugnata per avere il giudice ritenuto che l’essersi il contribuente avvalso della prestazione di lavoro di un dipendente non costituisse indice dell’esistenza di un’autonoma organizzazione.

Il motivo è infondato, alla stregua del principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 9451 del 2016, secondo il quale il presupposto dell'”autonoma organizzazione”, richiesto dalla norma citata, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

3. Sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la questione è stata risolta a seguito del sopravvenuto intervento delle Sezioni unite, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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