Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26029 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26399-2010 proposto da:

D.M.C. (OMISSIS), S.M.L.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avv. RAGONE

PASQUALE, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ASSICURAZIONE RAS ora ALLIANZ RAS SPA, SOCIETA’ ORTOFRUTTICOLA

FRATELLI TAGLIAFERRI DOMENICO E MICHELE SNC;

– intimate –

avverso la sentenza n. 485/2009 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositata il 03/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa, è stata depositata la seguente relazione:

“1 – La sentenza impugnata, depositata il 3 agosto 2009, confermando quella di primo grado, ha, per quanto qui rileva, rigettato l’appello degli odierni ricorrenti, affermando:

a. quanto all’ampiezza della carreggiata, il verbale dei pubblici ufficiali intervenuti ha efficacia privilegiata circa i fatti accertati da essi visivamente, relativi alla fase statica dell’incidente, sicchè rispetto a tale fase, comprendente la misura della carreggiata ed altri elementi oggettivi, detta efficacia privilegiata non poteva ritenersi smentita da altri elementi di senso contrario emersi nel corso del processo; b. non poteva considerarsi superata la presunzione di corresponsabilità prevista dall’art. 2054 c.c., comma 2, distribuita dal giudice di primo grado nella misura del 50%, perchè il veicolo condotto dal ricorrente S. all’atto dell’impatto viaggiava posizionato quasi al centro della carreggiata e tale elemento non avrebbe potuto essere vanificato da valutazioni soggettive dei testi che non hanno avuto riscontro nelle verifiche compiute nei luoghi e sui veicoli incidentati.

2 – Ricorrono per cassazione i predetti con sei motivi; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

3. – I motivi denunciano:

1) violazione dell’art. 112 c.p.c. in rel. art. 360, nn. 3, 4 e 5, per mancata pronuncia sulla conclusione subordinata in appello in ordine alla modifica della quantificazione della quota di corresponsabilità della controparte.

2). violazione dell’art. 115 c.p.c. per non aver valutato, in ordine alla misura della carreggiata, il rilievo fotografico di parte attrice;

3), 4) e 5) violazioni dell’art. 2054 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c,. nn. 3 e 5, per non avere i giudici di appello, rispettivamente, tenuto conto del diverso grado di corresponsabilità ricorrente nella fattispecie come risultante dalle deposizioni dei testi; del carattere solo sussidiario del criterio di cui all’art. 2054 c.c., nonchè del mancato superamento della presunzione di corresponsabilità da parte del conducente del veicolo contrapposto.

6) Violazione dell’art. 92 c.p.c. per non avere i giudici di merito condannato la controparte alle spese di primo e secondo grado in virtù della percentuale di responsabilità (50%) alla medesima attribuita.

Il ricorso di rivela manifestamente privo di pregio. Il primo motivo è manifestamente inammissibile perchè formulato in violazione del canone di autosufficienza del ricorso per cassazione: si limita a specificare la conclusione subordinata contenuta nell’atto di appello, ma non indica se sia stato formulato uno specifico motivo di appello sul punto; senza contare che la motivazione della sentenza impugnata lascia chiaramente intendere che il rigetto dell’appello si riferisce, nella parte relativa al secondo motivo di gravame sia alla presunzione di corresponsabilità, sia alla quantificazione rispettiva della stessa. Per le stesse ragioni deve ritenersi manifestamente infondato il terzo motivo, che ripropone analoga questione e non tiene conto che la sentenza impugnata ha chiaramente indicato che le deposizioni dei testi non possono inficiare gli elementi obiettivi desumibili dai rilievi effettuati sui luoghi e sui mezzi incidentati.

Manifestamente privo di pregio anche il secondo motivo, che manca di riferibilità alla sentenza impugnata, in quanto non “centra” e non censura la ratio decisiva in ordine alla questione della misura della carreggiata: la fede privilegiata da riconoscersi agli elementi obiettivi rilevati dagli agenti intervenuti e non impugnati nei modi dovuti. In forza di tale ragione della decisione non sussiste il lamentato vizio di omessa considerazione del rilievo fotografico di parte, per il semplice motivo che il giudice non era tenuto a valutare detto rilievo, stante la fede privilegiata del verbale e la mancata querela di falso in ordine allo stesso.

Le censure di cui al quarto e quinto motivo – che possono trattarsi congiuntamente data l’intima connessione implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Pur (impropriamente) rubricate e sviluppate sotto il profilo della violazione di legge, ripropongono, in realtà, un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, senza tenere presente il consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità quando sia – come nella specie – adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (Cass. n. 15434/04; 11007/03; v. anche Cass. n. 13085/07;

4009 e 4660/06).

La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione, proprio esaminando gli elementi la cui valutazione il ricorrente assume che sia stata pretermessa.

Anche la censura relativa alle spese è priva di pregio avendo il giudice di primo grado legittimamente esercitato la facoltà di compensazione e quello d’appello avendole attribuite sulla base del principio della soccombenza in detta fase.

4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite. Le parti non hanno presentato memorie.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere rigettato, perchè manifestamente infondato; non v’è motivo di provvedere sulle spese del presente giudizio nei confronti degli intimati, non avendo questi svolto attività difensiva;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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