Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26028 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 16/12/2016, (ud. 22/07/2016, dep.16/12/2016),  n. 26028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in Roma, piazza della

Libertà n. 13, presso l’avv. Antonella Valentini, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avv. Rinaldo Cagnani, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 281/29/08, depositata l’1 dicembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22

luglio 2016 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SOLDI Anna Maria, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. P.S. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello del contribuente, gli è stato negato il diritto al rimborso dell’IRAP versata, quale medico specialista in oftalmologia, per gli anni 2001/2004.

Il giudice d’appello ha, in sintesi, ritenuto che il ricorrente si fosse avvalso di una “solida organizzazione”.

2. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ART. 2 istitutivo dell’IRAP.

Col secondo deduce “omessa, insufficiente e altresì contraddittoria motivazione circa fatti controversi decisivi per il giudizio”.

2. Entrambi i motivi sono inammissibili per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, detta norma richiede: a) quanto alle censure di violazione di legge, la formulazione di un quesito di diritto in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata, per cui è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si riveli inadeguata a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (per tutte, Cass., sez. un., n. 26020 del 2008 e n. 19444 del 2009); h) in ordine a censure di vizi motivazionali, la chiara e sintetica indicazione – che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo – del fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, o delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della stessa la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. nn. 2652 e 8897 del 2008, 27680 del 2009, 5858 del 2013 e numerose successive conformi).

I motivi proposti sono del tutto privi degli indicati requisiti.

3. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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