Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26028 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26375-2010 proposto da:

S.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GOZZADINI

30, presso lo studio dell’avvocato PROSPERINI ALBERTO, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Q.C., MONTEPASCHI ASSICURAZIONI DANNI SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 16784/2009 del TRIBUNALE di ROMA del 24.4.09,

depositata il 31/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata la seguente relazione:

“1 – Con unico motivo, la ricorrente censura la sentenza Trib. Roma 31.07.2009 per violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 112 e 124 c.p.c., e art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, perchè il giudice di appello, ritenendo che in primo grado non fosse stata fornita “un’adeguata prova nè dell’effettiva verificazione del sinistro nè delle modalità di verificazione dello stesso” avrebbe violato il giudicato nascente dalla sentenza di prime cure, secondo cui nulla aveva provato l’attrice (odierna ricorrente) “in ordine alla dinamica del sinistro, pacifico soltanto nella sua storicità”, sicchè il Tribunale avrebbe frainteso e non si sarebbe pronunciato sulla parte del gravame volta a richiedere l’applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, stante la storicità del sinistro.

1.1. – Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

2. – Il ricorso è manifestamente inammissibile, avendo il giudice di appello correttamente preso in esame tutta la questione riguardante la prova dell’an debeatur, quindi anche la sussistenza, o meno, del fatto storico dello scontro tra veicoli.

In ogni caso, anche ove non si volesse considerare devoluta nella sua interezza detta questione al giudice di appello (e sempre che possa considerarsi ammissibile un giudicato parziale su una motivazione che è comunque di rigetto della domanda), non risulta impugnata in questa sede la specifica ratio decidendi secondo cui il Giudice di Pace aveva “correttamente ritenuto di non poter basare il proprio convincimento esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla convenuta in sede d’interrogatorio libero”, affermazioni, anzi di cui la stessa ricorrente condivide la correttezza giuridica nel ricorso a questa Corte.

Pertanto, in assenza di doglianze in ordine alla correttezza delle valutazioni di ammissibilità dei mezzi probatori, nessun interesse ha la ricorrente ad impugnare la statuizione relativa alla mancata prova della “storicità” dell’evento, posto che l’accoglimento del ricorso circa l’asserita violazione del giudicato sul punto non sarebbe comunque idonea a rimettere in discussione la questione delle modalità di verificazione dello stesso e la relativa responsabilità, essendo stata constatata già in sede di merito – e non adeguatamente censurata in questa sede – la non esperibilità di altri mezzi istruttori.

4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c. con dichiarazione d’inammissibilità dello stesso”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Il S. ha prodotto memoria.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione ed ha ritenuto che le argomentazioni addotte con la memoria presentata dal S. non apportano elementi che inficiano i motivi che sono alla base della relazione;

che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile;

non v’è motivo di provvedere sulle spese del presente giudizio nei confronti della parte intimata, non avendo questa svolto attività difensiva;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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