Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26027 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 26027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12639/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

LILA SRL, IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10618/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 05/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 3 dicembre 2014 la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 627/9/13 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso della Lila srl in liquidazione contro il diniego di rimborso IVA 2010. In particolare rilevava la CTR che il liquidatore aveva la legittimazione processuale attiva, poichè anche se trattavasi di società estinta per avvenuta cancellazione dal registro delle imprese, nell’assemblea per l’approvazione del bilancio finale di liquidazione i soci avevano dato mandato al liquidatore medesimo ad incassare il credito de giro, essendo il medesimo esposto nel bilancio finale di liquidazione stesso.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un motivo unico.

L’intimato non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, art. 2945 c.c.(recrius art. 2495), articolando la censura in due distinti profili.

Il primo, basato sul fatto che la società Lila srl non sia nemmeno tuttora cancellata dal registro imprese di Napoli e che quindi non sia ancora estinta e che comunque non lo fosse al tempo della domanda di rimborso IVA in oggetto, da cui è affermata la contrarietà della sentenza impugnata alla “lettera” del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, che appunto richiede espressamente come condizione del rimborso che la società abbia “cessato l’attività”.

Il secondo, basato sul fatto – contrario – affermato dalle due sentenze di merito che appunto detta fattispecie estintiva si sia verificata, che porrebbe la sentenza di appello in contrasto con le statuizioni della sentenza di questa Corte a Sezioni Unite n. 6070/2013 con riguardo al “fenomeno successorio” correlativo.

Il primo profilo della censura è inammissibile.

Va infatti ricordato che è consolidata giurisprudenza di questa Corte che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis, da ultimo v. Sez. 5, n. 26610 del 2015).

Non può dunque mettersi discussione in questa sede la circostanza, pur all’evidenza dirimente, che non siasi nemmeno verificata la “cessazione dell’attività” della Lila srl, negata in fatto nei due gradi di merito.

Quanto al secondo profilo la censura si palesa invece fondata.

Va rilevato infatti che il contenzioso è stato avviato e proseguito in appello dal liquidatore della Lila srl in quanto tale e non, come ritenuto dal giudice tributario di appello, quale mandatario dei soci.

In questo modo di argomentare vi è dunque una “falsa applicazione” dell’art. 2495 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità citata dall’agenzia fiscale ricorrente (ma v. anche Sez. 5, n. 5736 del 2016).

Sarebbe infatti corretto il ragionamento della CTR se il liquidatore della Lila avesse speso la diversa qualità rappresentativa ritenuta in sentenza, ma così non è stato. Risulta quindi evidente che, come diversamente qualificatosi ossia quale legale rappresentante della società Lila srl, egli non può avere legittimazione attiva, poichè tale persona giuridica è appunto estinta, sicchè dei suoi crediti sono titolari i soci, nei termini, sostanziali e processuali, chiariti dalle S.U. civili di questa Corte con la sentenza n. 6070/2013.

Peraltro dagli atti, cui è consentito l’accesso trattandosi di questione processuale ed essendo quindi pacificamente questa Corte “giudice del fatto, ed in particolare dal bilancio finale di liquidazione della Lila srl non risulta affatto che i soci che lo hanno approvato abbiano contestualmente dato al liquidatore, così cessante, il mandato ad esercitare la tutela giurisdizionale dei crediti residui ed in particolare di quello de quo.

Il ricorso va dunque accolto in relazione al secondo profilo del motivo dedotto, la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, si deve dichiarare inammissibile il ricorso originario della società contribuente.

Stante il consolidamento giurisprudenziale recente sulle questioni oggetto della lite, equo risulta compensarne le spese dei gradi di merito.

Le spese del presente giudizio seguono invece la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario della società contribuente;

compensa le spese dei gradi di merito; condanna la Lila srl al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600 oltre spese prenotate a debito.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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