Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26027 del 20/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 26027 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

. SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –

Z_Sg3
contro

DE TOMA Giuseppe, elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione
Clodia n. 29, presso Giulia Casamassima, rappresentato e difeso dall’avv.
Donato Armenio, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n.
93/02/07, depositata il 10 luglio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 settembre

Data pubblicazione: 20/11/2013

2013 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio
Attilio Sepe, il quale ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine,
l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia indicata in

accogliendo quello incidentale di Giuseppe De Torna, è stato confermato
l’annullamento dell’avviso di recupero del credito d’imposta per
investimenti in aree svantaggiate, previsto dall’art. 8 della legge n. 388 del
2000, emesso nei confronti del De Torna per indebita utilizzazione nel 2002.
Il giudice d’appello ha ritenuto che l’avviso impugnato non era un atto
previsto dalla normativa vigente all’epoca della sua emanazione; ha
aggiunto che risultavano assorbite le ulteriori eccezioni sollevate dal
contribuente, “che peraltro risultano fondate”.
2. Il contribuente resiste con controricorso, illustrato con memoria.
Considerato in diritto
1. Con l’unico motivo proposto, la ricorrente denuncia la violazione
dell’art. 8 della legge n. 388 del 2000 e formula il quesito se le agevolazioni
di cui alla norma citata “sono concesse a quanti effettuavano investimenti in
beni strumentali dei crediti d’imposta, in ragione delle somme investite,
recuperabili mediante compensazione con il pagamento di tributi diversi, nel
rispetto dei requisiti previsti dalla norma”; e chiede inoltre “se per tali
ragioni l’Ufficio, nell’emettere l’atto di recupero contestato, non abbia
commesso alcun arbitrio, uniformandosi ad una norma dello Stato e se la
violazione commessa dal contribuente in oggetto non sia giustificata da
obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione
della stessa, per cui è legittima l’applicazione della sanzione, difformemente
quindi da quanto deciso dalla CTR con l’impugnata sentenza”.
Il motivo è inammissibile per inidoneità del quesito di diritto.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il quesito di
diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logicogiuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di
enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi
2

epigrafe, con la quale, rigettando l’appello principale dell’Ufficio ed

ESENTE nAs ?,EGIS1′ „4 7,20NE
Al SENs; 1)1- 1, ;’ i
N
N. 131 TA5,ALL. ,4 , = N
SATF.414 TUBUTARA
ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata, al fine, quindi,
del miglior esercizio della funzione nomofilattica: ne consegue che è
inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si
rivela a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in
riferimento alla concreta fattispecie (tra le tante, Cass., Sez. un., nn. 26020
del 2008, 19444 del 2009).
Nella fattispecie, il riportato quesito da un lato non risponde ai detti

merito ha ritenuto l’avviso di recupero in esame un atto non previsto dalla
normativa vigente ratione temporis, e, dall’altro, non investe con adeguata
censura la seconda, autonoma, parte della sentenza, là dove il giudice
d’appello ha ritenuto assorbite, e comunque “fondate”, le altre doglianze
proposte dal contribuente con l’appello incidentale.
2. Pertanto, il ricorso va rigettato.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida
in €. 1100,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi ed oltre agli
accessori di legge.
Così deciso in Roma il 25 settembre 2013.

requisiti in relazione al capo della sentenza impugnata in cui il giudice di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA