Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26027 del 17/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 17/11/2020), n.26027
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12387-2019 proposto da:
M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI TRINCI
63, presso lo studio dell’avvocato CHIARA IZZO, rappresentato e
difeso dall’avvocato RAFFAELE DI TELLA;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4883/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 12/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA
MARCHESE.
Fatto
RILEVATO
CHE:
la Corte di Appello di Napoli ha accolto l’appello avverso la decisione di primo grado che non aveva riconosciuto il diritto di M.R. all’assegno mensile di invalidità ex lege n. 118 del 1971, revocato a seguito di visita di revisione dell’1.12.2010, essendo stata accertata una soglia invalidante pari al 67%;
la Corte di appello ha osservato come, nella fattispecie, continuasse a trovare applicazione la normativa antecedente alla modifica concernente l’elevazione della riduzione al 74%, trattandosi di prestazione riconosciuta, ab origine, dall’1.12.1979; a sostegno della decisione ha richiamato precedenti di questa Corte (Cass. n. 26091 del 2010);
quanto alle spese, la Corte territoriale ha “condanna(to) l’INPS al pagamento delle spese del giudizio”, liquidate in complessivi Euro 1280 oltre accessori come per legge, con distrazione;
ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, M.R.;
l’INPS è rimasto intimato;
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
parte ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
con un unico motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 – è dedotta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, art. 92 c.p.c., comma 2, e art. 112 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di liquidare le spese del primo grado di giudizio;
il motivo è fondato;
questa Corte è ferma nel ritenere che in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (ex plurimis, Cass. n. 1775 del 2017; Cass. n. 28718 del 2013; Cass. n. 26985 del 2009);
a tale principio non si è attenuta la Corte distrettuale che, riformando la decisione impugnata in accoglimento dell’appello proposto da M.R., ha omesso di rimodulare le spese processuali in relazione al giudizio di primo grado;
la sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, perchè proceda ad una nuova liquidazione delle spese del complessivo giudizio di merito; al giudice di rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020