Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26026 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26003-2010 proposto da:

CIRCOLO GIUSEPPE DOZZA ATC (OMISSIS) ed inoltre CIRCOLO

DIPENDENTI COMUNALI in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.B. BENEDETTI 4, presso lo

studio dell’avvocato POLESE FABR1ZI0 rappresentati e difesi dagli

avvocati LOLLI PIETRO, MANTOVANI FRANCESCO MARIA, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO di (OMISSIS), (OMISSIS) in persona

dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MASSAROSA 3, presso lo studio dell’avvocato AMICI GIANCARLO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAIMONDI ROMANO,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3556/2009 del TRIBUNALE di BOLOGNA del

12.5.09, depositata il 17/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito per il controricorrente l’Avvocato Giancarlo Amici che si

riporta agli scritti e chiede il rigetto del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa, è stata depositata la seguente relazione:

“1 – La sentenza impugnata (Trib. Bologna 17.8.2009), confermando quella di primo grado, ha respinto la domanda risarcitoria degli odierni ricorrenti, rilevando che tempestivamente era stata eccepita la mancata prova della loro qualità di conduttori, ma affermando comunque che, tenuto conto della causa delle infiltrazioni, “il condominio potrebbe essere tenuto a risarcire gli attori ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., qualora gli stessi dimostrassero di avere sostenuto delle spese per rimediare ai danni arrecati dalle infiltrazioni suddette, indipendentemente dalla prova della loro qualità di conduttori. Tale dimostrazione, però, non è stata fornita”.

2. – Ricorrono per cassazione il Circolo e le altre parti attrici, con due motivi;

Il Condominio resiste con controricorso, 3. – Il ricorso denuncia: 1) violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., per non avere il giudice di appello considerato che la prova della locazione derivava dalla mancata specifica e tempestiva contestazione del Condominio; 2) vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, con riguardo al riportato brano della motivazione stessa, assumendo che se la prova della locazione non era necessaria, veniva a cadere “il motivo principale del rigetto dell’appello”.

4. – Le censure – da trattarsi congiuntamente data l’intima connessione – si rivelano manifestamente prive di pregio.

In primo luogo, esse non sono riferibili alla sentenza impugnata nella parte in cui censurano l’illegittima motivazione del Tribunale sull’asserita mancata documentazione della qualità di conduttori degli attori pretesi danneggiati. Si tratta di circostanza non ritenuta decisiva dalla sentenza impugnata, la quale, invece, ha ritenuto determinante la mancata prova di esborsi in relazione all’eliminazione delle infiltrazioni. Tale specifica e decisiva ratio decidendi non è stata impugnata dai ricorrenti, che hanno richiamato il brano della motivazione al riguardo solo per assumerne un preteso vizio motivazionale in ordine sempre all’altra (non decisiva) ragione della decisione. Nè in ordine ad essa i ricorrenti hanno dedotto la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio.

La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione.

4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;

le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.400,00, di cui Euro 1.200,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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