Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26025 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 26025 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –

iSg 1

contro

LDT (o LTD) s.r.I.;
– intimato —
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania
n. 67/03/07, depositata il 12 luglio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 settembre
2013 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avvocato dello Stato Maria Pia Camassa per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio

i.

Data pubblicazione: 20/11/2013

Attilio Sepe, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in
epigrafe, con la quale, accogliendo l’appello della LDT (o LTD) s.r.1., è
stato annullato l’avviso di recupero del credito d’imposta per investimenti in
aree svantaggiate, previsto dall’art. 8 della legge n. 388 del 2000, notificato

disposta dall’art. 1 del d.l. n. 253 del 2002.
Il giudice d’appello ha ritenuto che il provvedimento di recupero fosse
illegittimo: a) perché escluso dalla previsione di sospensione; b) perché,
trattandosi di una operazione a formazione progressiva, la normativa citata è
evidentemente irragionevole; c) perché la stessa viola l’art. 4 dello Statuto
del contribuente, secondo il quale non si può disporre con decreto legge
l’istituzione di nuovi tributi; d) perché è violato anche l’art. 3 dello Statuto,
che prevede il principio di irretroattività delle norme tributarie.
2. La contribuente non si è costituita.
Considerato in diritto
1. Con l’unico motivo proposto, la ricorrente denuncia la violazione degli
artt. 1 del d.l. n. 253 del 2002, 69 della legge n. 289 del 2002, 8 della legge
n. 388 del 2000 e 3 della legge n. 212 del 2000.
Formula il seguente quesito di diritto: “Precisato che il d.l. 253/2002 è
stato emanato il 12/11/2002 e che esso decorre dal 13/11/2002, dica la
Suprema Corte che se, come nel caso di specie, l’utilizzazione del credito
d’imposta è avvenuta durante un momento di vigenza di tale normativa,
precisamente in data 14/11/2002 (….), sussiste — ai sensi dell’art. 1 e ss. del
d.l. 253/2002 e successivamente in applicazione dell’art. 62 1. 289/2002 l’obbligo per il contribuente di restituzione dell’importo indebitamente
trattenuto, in riferimento al sospeso diritto, con i relativi interessi maturati e
le sanzioni calcolate ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 471/1997, e che pertanto
appare legittimo l’operato dell’amministrazione che abbia proceduto (…) al
recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato nel periodo di
sospensione legale, con applicazione degli interessi legali e delle sanzioni
previste”.
Il ricorso è inammissibile perché non investe tutte le, plurime ed
2

alla contribuente per indebita utilizzazione nel periodo di sospensione,

autonome,

rationes decidendi

leSrlkITE, DA REGISTRA7.1014
Al SENSI DEL D.? R It.0 410 9,k+
N. 131 TAI-3. ALI_ – N. 5
MATERIA TRIBUARIA
della sentenza impugnata, sopra

sinteticamente riportate.
2. Non v’è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di svolgimento di
attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 25 settembre 2013.

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