Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26025 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24490-2010 proposto da:

P.C. (OMISSIS), S.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE

PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato MUSUMARRA LINA, che li

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ SPA (OMISSIS) (già Riunione Adriatica di Sicurtà) in

persona del suo procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la

rappresenta e difende, giusta mandato speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

UGF ASSICURAZIONI SPA (già Aurora Assicurazioni SpA) in persona del

suo procuratore ad negotia, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avv. FEDERICO HERNANDEZ,

rappresentata e difesa dall’avv. MAURO BRIGHI, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.M., CET DI CARMELLINI SILVANO & C. SNC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 198/2009 del TRIBUNALE di RAVENNA – Sezione

Distaccata di FAENZA dell’8.7.09, depositata il 10/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Massimo Ludovisi (per delega avv.

Lina Musumarra) che si riporta ai motivi del ricorso;

udito per la controricorrente (Allianz SpA) l’Avvocato Antonio

Manganiello (per delega avv. Giorgio Spadafora) che si riporta agli

scritti;

udito per la controricorrente (Ugf Assicurazioni SpA – già Aurora

Assicurazioni SpA) l’Avvocato Federico Hernandez (per delega avv.

Mauro Brighi) che si riporta ai motivi del controricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa, è stata depositata la seguente relazione:

“1 – La sentenza impugnata, depositata il 10 agosto 2009, confermando quella di primo grado, ha, per quanto qui rileva, rigettato l’appello degli odierni ricorrenti, affermando :

a. il difetto di legittimazione della RAS, assicuratrice del veicolo condotto dal S. che non poteva quindi ritenersi destinatario di pretese risarcitorie da parte del predetto, nè nel caso di specie era stata destinataria di pretese da parte della trasportata dallo stesso P.C.;

b. che l’esito degli accertamenti compiuti dalla Polizia municipale nell’immediatezza del fatto, con peculiare riferimento alle informazioni rese dalla testimone presente all’accaduto, induceva, in difetto di elementi di segno contrario, a ritenere ragionevole che il B., conducente del veicolo antagonista, avesse effettivamente perso il controllo del proprio veicolo per essere improvvisamente stato colto da un malore che ne aveva provocato del tutto imprevedibilmente la perdita di coscienza e, quindi, la perdita del controllo di guida; mentre il S. non aveva adeguatamente dimostrato di avere comunque posto in essere ogni manovra utile ad evitare l’impatto.

2 – Ricorrono per cassazione il predetto con cinque motivi;

resistono la UGF, assicuratrice del veicolo condotto dal B. e la RAS; gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

3. – I motivi denunciano:

1) violazione dell’art. 2729 c.c. per mancata gravità, precisione e concordanza della prova presuntiva del malore improvviso e imprevedibile che avrebbe colpito il B.;

2) insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivo dell’improvviso malore che avrebbe colpito il B.; omesso esame di punti e di documenti decisivi consistenti nelle sommarie informazioni rese dal S. e dalla P.;

3) Falsa applicazione dell’art. 2046 c.c. per non avere il giudice di appello condannato la società proprietaria del veicolo, nè l’assicurazione RCA della stessa, non operando nei confronti di entrambi detta esimente;

4) omessa motivazione sul fatto controverso e decisivo della mancata prova da parte del S. di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro, omettendo una qualsiasi disamina delle risultanze istruttorie in merito alla dinamica del sinistro e rendendo in tal modo impossibile il controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento;

5) Erronea interpretazione della domanda; omessa motivazione sul punto decisivo (esistenza o meno di una domanda risarcitoria di S. e P. nei confronti della RAS) e conseguente illegittima condanna dei predetti alle spese del giudizio di appello sostenute dalla RAS. Il ricorso di rivela manifestamente privo di pregio quanto ai primi quattro motivi; mentre il quinto è manifestamente fondato.

La censura di cui al primo motivo, infatti, è inammissibile. Pur (impropriamente) rubricata e sviluppata sotto il profilo della violazione di legge, (dell’art. 2729 c.c.) ripropone, in realtà, un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze di causa, senza tenere presente il consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui il vizio di violazione di legge deve consistere nella deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, pone necessariamente un problema interpretativo della stessa; mentre l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa riguarda la tipica valutazione del giudice del merito e, in tema di presunzioni, spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di farvi ricorso, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (Cass. n. 17546/07).

Il terzo motivo è manifestamente inammissibile perchè formulato in violazione del canone di autosufficienza del ricorso per cassazione:

propone la questione della responsabilità del proprietario del veicolo e del suo assicuratore in caso di applicazione al conducente dell’esimente di cui all’art. 2046 c.c.; ma, in mancanza di trattazione di tale tema nella sentenza impugnata, non specifica in ricorso se, come e quando essa sia stata sottoposta ai giudici di merito nei precedenti gradi, nè peraltro la questione stessa è stata formulata sotto il profilo dell’omessa pronuncia a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4: si richiamano genericamente le pagine 16- 18 dell’atto di appello, ma non si specifica il tenore del motivo di gravame che si assume pretermesso.

Le censure di cui al secondo e quarto motivo – che possono trattarsi congiuntamente data l’intima connessione – implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Esse propongono, in realtà, un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, senza tenere presente il consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità quando sia – come nella specie – adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (Cass. n. 15434/04; 11007/03; v. anche Cass. n. 13085/07; 4009 e 4660/06).

Senza contare, quanto al secondo motivo, che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (Cass. n. 17146/07; 15737/03). La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione, proprio esaminando gli elementi la cui valutazione il ricorrente assume che sia stata pretermessa. Invece, la censura relativa alle spese del giudizio di appello nei confronti della RAS è manifestamente fondata, in quanto detta compagnia assicuratrice era stata convenuta in appello dal S. e dalla P. “solo per quanto occorrer possa”, quindi solo per ragioni di litisconsorzio processuale, avendo detta società preso parte al giudizio di primo grado e senza, quindi che potesse essere considerata tra i “convenuti” destinatari della domanda risarcitoria di cui alle conclusioni formulate in appello dai predetti.

4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c. e l’accoglimento del quinto motivo, respinti gli altri”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Il ricorrente ha presentato memoria.

Le argomentazioni addotte con la memoria non apportano elementi che inficiano i motivi che sono alla base della relazione.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

deve perciò essere accolto, essendo manifestamente fondato il quinto motivo del ricorso, respinti tutti gli altri; la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito – attesa la peculiarità della fattispecie e non essendovi stato dibattito processuale su una determinata pretesa tra le menzionate parti pur presenti in giudizio – vanno dichiarate interamente compensate tra il ricorrente e la RAS le spese del giudizio di appello e del presente giudizio. Le spese del presente giudizio tra il ricorrente e la UGF seguono la soccomebenza e si liquidano in dispositivo.

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Accoglie il quinto motivo del ricorso, respinti gli altri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, compensa interamente tra il ricorrente e la RAS le spese del presente giudizio e di quello d’appello; condanna il primo al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti della UGF, che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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