Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26024 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 17/11/2020), n.26024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6163-2019 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo

studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

D.P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

DARIO ABBATE, ALBERTO ABBATE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1098/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello di Poste Italiane s.p.a. del 9 luglio 2013, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositata il 7 gennaio 2013 e pubblicata il 9 gennaio 2013, in quanto tardivamente proposto;

di tale pronuncia Poste Italiane s.p.a. ha chiesto la cassazione con ricorso affidato a due motivi, cui ha replicato l’intimato con controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo, la società ricorrente censura la statuizione di inammissibilità dell’appello, perchè adottata in violazione e falsa applicazione dell’artt. 327 c.p.c.;

il motivo è manifestamente fondato e va accolto;

secondo il costante indirizzo di questa Corte, la modifica dell’art. 327 c.p.c., che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, ai soli giudizi di primo grado instaurati dopo la sua entrata in vigore (4.7.2009), restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (ex plurimis, Cass. n. 19979 del 2018; Cass. n.19969 del 2015; Cass. n. 6007 del 2012);

nella specie, non è in discussione che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sia stato depositato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 9.6.2009 e, quindi, anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, di talchè il termine per proporre ricorso in appello resta regolato dal regime previgente (termine lungo annuale);

il secondo motivo, che investe la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che il termine di decadenza per la proposizione del ricorso decorra dal deposito della sentenza e non dalla pubblicazione, resta logicamente assorbito dall’accoglimento del primo motivo;

la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione; al giudice del rinvio è demandata, altresì, la regolazione delle spese del presente giudizio;

in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

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