Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26023 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 26023 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 17257-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
2578

contro

MELCHIONI SPA in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15, presso lo
studio dell’avvocato CANEPA FRANCESCO,

che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati RAVERA

Data pubblicazione: 20/11/2013

LUCIO, DONATO GIUSEPPE giusta delega in calce;
– controrlcorrente –

avverso la sentenza n. 47/2011 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 24/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

GIOVANNI CONTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ALBENZIO che ha
chiesto l’accoglimento e deposita nota spese;
udito per il controricorrente l’Avvocato CANEPA che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udienza del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. L’Agenzia delle Dogane di Genova, sulla base delle risultanze della relazione OLAF che aveva
accertato il carattere cinese di alcune partite di lampade fluorescenti importate dalla Melchioni spa
in Italia e dichiarate come di origine malese, rettificava le dichiarazioni applicando il dazio
antidumping di origine cinese nella misura del 66,1 %, con contestuale richiesta di pagamento di
diritti- iva e dazi non riscossi. La società contribuente impugnava l’avviso presso la CTP di Genova

rilasciate dall’importatore che nel triennio aveva effettuato identiche operazioni in ordine alle quali
non erano mai stati mossi rilievi effettivi da parte della dogana.
2. L’Ufficio proponeva appello innanzi alla CTR della Liguria che, con sentenza n.47, pubblicata il
24 maggio 2011, rigettava l’impugnazione.
3. Osserva la CTR che l’appello era infondato, dovendosi condividere l’avviso del giudice di primo
grado, avuto riguardo al fatto che dalle modalità di svolgimento dell’importazione non era dato
desumere la provenienza cinese della merce nè la falsità della documentazione.
3.1 Peraltro, la convinzione della correttezza della pratica doganale era avvalorata dal fatto che
importazioni di merci analoghe effettuate in passato non erano state oggetto di rilievo da parte della
Dogana.
4. L’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a 4 motivi, al quale ha
resistito la società contribuente con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISONE
5. Con il primo motivo l’Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt.1-2 dpr
n.43/73, art.4 e 201-202 Reg.Cee n.2913/1992, art.904 punto c) del Reg.CEE n.2454/93 e dei
principi generali in materia di imposizione fiscale delle importazioni, in relazione all’art.360 comma
1 n.3 c.p.c. La CTR, applicando l’esimente della buona fede in modo automatico, aveva violato le
disposizioni indicate, tralasciando di considerare che era pacifica la falsità delle dichiarazioni
dell’esportatore che avevano portato al rilascio dei certificati FORM A, dalla quale non poteva che
conseguire l’applicazione del dazio antidumping relativo alla effettiva origine cinese delle lampade.
6. Con il secondo motivo l’Agenzia ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art.220 del
Reg.CEE n.2913/92 e dell’art.904 punto c) del Reg.CEE n.2454/93, in relazione all’art.360 comma 1
n.3 c.p.c. La CTR aveva erroneamente riconosciuto la buona fede dell’importatore e, dunque,
l’impossibilità di procedere alla contabilizzazione a posteriori senza considerare che il carattere
falso del certificato accertato dalla relazione OLAF impediva di applicare tale disposizione,
secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia e di questa stessa Corte, non potendo

che accoglieva il ricorso ravvisando la buona fede del contribuente in ordine alle dichiarazioni

rilevare il comportamento dell’importatore quanto l’errore non dipendeva da un comporto attivo
dell’amministrazione.
7. Con il terzo motivo l’Agenzia ha dedotto la violazione dell’art.199 Reg. CEE n.2454/93, in
relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c. La CTR non aveva considerato che era onere
dell’importatore controllare la veridicità dei certificati rilasciati dalle autorità malesi, spettando allo
stesso di assicurarsi dell’esistenza delle condizioni necessarie per il riconoscimento dell’origine

8. Con il quarto motivo di ricorso l’Agenzia ha dedotto l’insufficiente motivazione della sentenza
circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art.360 comma 1 n.5 c.p.c.
8.1 La CTR aveva totalmente tralasciato di considerare quanto dedotto in fase di appello dalla
stessa Agenzia circa gli esiti delle indagini dell’OLAF e l’assenza dell’origine malese, fondando la
decisione su petizioni di principio.
9. La società contribuente, nel controricorso, ha dedotto l’infondatezza dello stesso e segnatamente
l’inammissibilità del primo motivo per mancanza del momento di sintesi, censurando in effetti vizi
di motivazione, l’inammissibilità del secondo motivo e, comunque, l’infondatezza della doglianza,
avendo il giudice tributario di primo grado ritenuto esistente il comportamento attivo
dell’amministrazione ed in ogni caso contenendo profili di merito in ordine agli accertamenti
compiuti dal giudice, insindacabili dal giudice di legittimità.
9.1 Aggiunge che anche il terzo motivo era inammissibile o infondato, involgendo profili di
erronea motivazione e sostiene l’inammissibilità o infondatezza del quarto motivo, contenente
censure non chiare, nè risultando la motivazione carente o contraddittoria, non potendo in ogni
caso la Corte compiere una rivalutazione degli apprezzamenti di fatto svolti dal giudice di merito.
10. I motivi proposti, stante la loro stretta connessione, vanno esaminati congiuntamente ed
appaiono, per quanto di ragione, fondati, risultando tutti specifici e ritualmente proposti – non
facendosi applicazione dell’art.366 bis c.p.c, non operante ratione temporis in relazione alla ti
sentenza appellata, resa in data 24 maggio 2011- in relazione alle singole doglianze prospettate.
10.1 Orbene, giova premettere come questa Corte ha, ormai, in più occasioni- v., tra le altre
Cass.n.13484/12- , riconosciuto la piena efficacia probatoria dei verbali redatti dall’OLAF
all’interno dei compiti attribuiti a tale Ufficio nell’attività di repressione delle frodi comunitarie in
materia doganale, ritenendole equipollenti alle relazioni redatte dagli ispettori amministrativi dello
Stato membro, tanto ai fini delle “regole di valutazione” applicabili quanto ai fini del “valore”
riconoscibile secondo la disciplina legislativa dello Stato membro —cfr.Cass.
03/08/2012-.

n. 14036 del

preferenziale di una merce.

10.2 Nella stessa circostanza si è, ancora, rammentato che la prova della inesattezza dei certificati di
esportazione può ritenersi raggiunta anche nel caso in cui, all’esito delle indagini compiute dalle
autorità preposte, non sia possibile disporre di elementi sufficienti per confermare l’origine della
merce indicata nel certificato.
10.3 Se è vero, infatti, che spetta all’Amministrazione finanziaria fornire la prova che il rilascio di
certificati inesatti sull’origine preferenziale di una merce da parte delle autorità del paese terzo sia

ove tale dimostrazione non sia possibile per fatto dell’esportatore stesso, è il debitore a dover
provare che i certificati rilasciati dalle autorità dei paesi terzi sono fondati su un’esatta
rappresentazione di quei fatti, realizzandosi un’ inversione dell’onere della prova a carico del
debitore per evitare la contabilizzazione “a posteriori” dei dazi dovuti, dovendosi anche in
quest’ultimo caso ritenere, alla stregua della giurisprudenza comunitaria(Corte giustizia 7.12.1993
causa C-12/92 Huygen) che gli stessi sono privi di efficacia probatoria e che, pertanto, il beneficio
dell’esenzione doganale non può riconoscersi ai prodotti di “origine ignota” -cfr.Cass. n. 13496 del
27/07/2012-.
10.4 Rispetto al requisito della buona fede dell’importatore, il quale abbia confidato nella genuinità
dei certificati di circolazione di merci importate in regime preferenziale rilasciati dall’esportatore si
è, poi, ritenuto che tale stato soggettivo non lo esime dal pagamento del dazio effettivamente
dovuto -Corte giust. 14.11.2002, causa C-251/00, Ilumitronica, p.43; Corte Giust., 14 maggio 1996,
cause riunite C-153/94 e C-204/94, Faroe Seafood e a, p.92- ma, quando si faccia questione
dell’affidamento su un certificato attestante l’origine preferenziale della merce rilasciato dall’autorità
di un paese terzo e che si accerti successivamente essere inesatto, rileva solo se il rilascio irregolare
di questo sia dovuto ad un errore di detta autorità, che, oltre a non essere ragionevolmente rilevabile
dal debitore -il quale abbia comunque osservato tutte le prescrizioni della normativa in vigore- non
sia determinato da una situazione inesatta riferita dall’esportatore. Ciò in quanto la giurisprudenza
della Corte di Giustizia (Corte giust., 9/03/2006, causa C-293/04, Beemsterboer, p.43) ha
costantemente affermato che la Comunità non è tenuta a sopportare le conseguenze di
comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini rientranti nel rischio dell’attività
commerciale, contro il quale gli operatori economici possono premunirsi solo nell’ambito dei loro
rapporti negoziali-cfr.Cass.n.19195/2006; Cass. n. 15758/2012-.
10.5 D’altra parte, l’accertamento a posteriori della falsità delle dichiarazioni o della
documentazione provenienti dall’esportatore, compiuti alla stregua dell’art.94 Reg.CE n.2454/93,
delle quali nessuna autorità debba preliminarmente verificare o valutare la validità, e che si rivelino
mendaci in occasione di un successivo controllo, non impedisce la contabilizzazione successiva dei

avvenuto per fatto imputabile all’inesatta presentazione della situazione da parte dell’esportatore,

dazi dovuti dall’importatore che abbia fatto affidamento su tali mendaci dichiarazioni giacché tale
vicenda esclude la configurabilità di un errore sull’interpretazione o applicazione dei testi doganali,
conseguenza del comportamento attivo delle autorità competenti per il recupero o dello Stato
membro di esportazione che abbia indotto il debitore a rendere una dichiarazione inesatta e, quindi,
la sussistenza di uno dei presupposti richiesti dall’art. 5, n. 2, del Regolamento CEE 24 luglio 1979,
n. 1697, così come interpretato dalla Corte di Giustizia CEE nelle sentenze 27 giugno 1991 in causa

10.6 Orbene, nel caso qui all’esame della Corte il giudice di appello non si è attenuto al quadro dei
principi giurisprudenziali sopra richiamati una volta che lo stesso, nella parte relativa allo
svolgimento del processo, ha dato atto che le indagini dell’OLAF avevano accertato l’origine cinese
delle lampade dichiarate come di provenienza malese. Ciò si evince dalla motivazione impugnata,
ove il giudice di appello ritenne di condividere «l’avviso del Giudice di 1° grado, atteso che, dalle
modalità di svolgimento dell’importazione non era dato desumere la provenienza cinese della
merce né la falsità della documentazione>>, in tal modo dando per scontato che la provenienza
fosse cinese e la documentazione falsa-.
Ora, muovendo da tale presupposto, erronea è risultata la decisione impugnata laddove il giudice ha
affermato che “…dalle modalità di svolgimento dell’importazione non era dato desumere la
provenienza cinese della merce nè la falsità della documentazione”, al contempo ritenendo
sussistente, in linea con quanto affermato dalla ctp, la buona fede dell’importatore sul presupposto
che tale elemento potesse giustificarsi per effetto del comportamento delle autorità doganali
italiane, le quali non avevano contestato alcuna violazione in caso di pregresse importazioni aventi
il medesimo oggetto.
10.7 Ed invero, la Corte di Giustizia, in merito alla ripartizione dell’onere della prova fra Ufficio
doganale ed esportatore rispetto alle cause che hanno determinato l’inesattezza della certificazione
sull’origine, individua nel debitore dei dazi il soggetto tenuto a provare che il certificato di
circolazione delle merci rilasciato dalle autorità dello Stato terzo si basa su una situazione fattuale
riferita in maniera esatta dall’esportatore, nel caso in cui, a seguito di una negligenza imputabile
esclusivamente all’esportatore, le autorità doganali si trovino nell’impossibilità di fornire esse
stesse la prova necessaria del fatto che il certificato è stato rilasciato sulla base della presentazione
esatta o inesatta dei fatti da parte dell’esportatore stesso (v., in tal senso, sentenza Beemsterboer
Coldstore Services, cit., punti 40 e 46 e, più recentemente, Corte Giust.8 novembre 2012, causa C438/11, Lagura Verm6gensverwaltung GmbH, p.21). Ed è proprio in tale ultima occasione che la
Corte europea, pur riconoscendo che il fatto di accollare tale onere della prova al debitore può
essere per lui fonte di inconvenienti, in particolare quando egli, in buona fede, abbia importato

348/89 e 14 novembre 2002, in causa C-251/00 -cfr.Cass. n. 14032 /2012-.

merci dallo Stato beneficiario di preferenze tariffarie, la cui origine è stata successivamente messa
in discussione, in occasione di un controllo a posteriori, per le asserite dichiarazioni false
dell’esportatore, non ha mancato di precisare che “nel calcolare i vantaggi realizzabili mediante il
commercio di prodotti che possono fruire di preferenze tariffarie, l’operatore economico accorto e
al corrente della normativa vigente deve valutare i rischi inerenti al mercato che gli interessa ed
accettarli come facenti parte della categoria dei normali inconvenienti dell’attività commercialecosì, testualmente Corte.Giust. 8 novembre 2012, causa C-438/11 cit., p.39-.

riconosciuto la buona fede dell’importatore riconoscendogli il diritto alla non contabilizzazione a
posteriori dei dazi.
10.9 Ed infatti, è noto che l’importatore può utilmente invocare il legittimo affidamento ai sensi
dell’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale e così beneficiare della deroga al recupero a
posteriori prevista da detta disposizione solo qualora ricorrano tre condizioni cumulative e cioè:a)
che il rilascio irregolare dei certificati EUR.1 sia dovuto ad un errore delle autorità competenti
stesse;b) che l’errore commesso dalle medesime sia di natura tale da non poter essere
ragionevolmente rilevato dal debitore di buona fede;c) che quest’ultimo abbia osservato tutte le
prescrizioni della normativa in vigore (v., segnatamente, sentenze Faroe Seafood e a., cit., punto 83;
3 marzo 2005, causa CE499103 P, Biegi Nahrungsmittel e Commonfood/Commissione, punto 46,
nonché 18 ottobre 2007, causa CE173/06, Agrover, punto 30). E tuttavia, pur dovendo ammettersi
che le autorità dello Stato d’esportazione abbiano rilasciato, nel caso concreto, certificati inesatti e
che tale rilascio deve essere considerato, in forza di detto art. 220, n. 2, lett. b), secondo e terzo
comma, un errore commesso da dette autorità, qualora le autorità dello Stato di esportazione siano
state indotte in errore dagli esportatori, il rilascio di certificati EUR.1 inesatti non può essere
considerato un errore commesso dalle stesse autorità, sicchè l’importatore non può opporsi al
recupero a posteriori dei dazi all’importazione facendo valere che non si può escludere che, in
realtà, talune di dette merci abbiano l’origine preferenziale suddetta-cfr. Corte Giust. 15 dicembre
2011, causa C-C11409/10, H auptzoll amt H amburg E H afen p.55.
10.10 Ora, erronea è risultata l’affermazione del giudice di appello in ordine alla rilevanza del
comportamento dell’autorità doganale italiana, proprio evidenziandosi che gli accertamenti svolti
dall’OLAF in ordine alla reale provenienza cinese della merce ed all’inesistenza della società
esportatrice non consentivano in alcun modo di dare rilevanza al contegno di detta autorità, non
potendosi questo configurare come errore attivo, non risultando un obbligo della stessa di verificare
la reale esistenza della società che gli accertamenti OLAF avevano successivamente esclusa.
Ed è appena il caso di evidenziare che la stessa Ctr non si è nemmeno richiamata alla motivazione

10.8 E giudice di appello ha pertanto errato nel confermare la decisione di primo grado che aveva

espressa sul punto dal giudice di primo grado, limitandosi soltanto a ritenere sussistente i
presupposti dell’art.220 C.D.C., epperò facendo scorretta applicazione dei principi giurisprudenziali
più volte affermati da questa Corte. Tanto è sufficiente per confutare gli argomenti difensivi esposti
dalla controricorrente.
Sulla base di tali argomenti, i motivi di ricorso meritano di essere accolti e la sentenza impugnata
cassata.

decisa nel merito, ex art.384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla società
contribuente.
Le spese vanno compensate quanto ai gradi di merito e poste a carico della società contribuente
quanto al giudizio di legittimità
P.Q.M.
la Corte
Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso della parte contribuente.
Compensa le spese dei due gradi di giudizio di merito e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate in euro
2000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso il 24 settembre 2013 nella camera di consiglio della V sezione civile in Roma.

Non ricorrendo la necessità di svolgere ulteriori accertamenti in punto di fatto, la causa può essere

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