Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26023 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 17/11/2020), n.26023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4371-2019 proposto da:

L.B., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

SILVIO SAVARESE;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS)-, in

persona del Direttore pro tempore, anche nella qualità di

mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti INPS

-S.c.c.I-, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA

29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,

rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO

MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA VITA SCIPLINO,

GIUSEPPE MATANO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4472/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

con sentenza n. 4472 del 30.7.2018, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato il gravame di L.B. avverso la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva respinto la domanda volta a dichiarare l’illegittimità dell’iscrizione nella Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, con conseguente accertamento negativo del debito contributivo (quest’ultimo preteso dall’INPS

la Corte di appello ha ritenuto sussistente l’obbligo di iscrizione presso la Gestione separata INPS per il reddito prodotto nell’anno 2009, in relazione all’attività libero-professionale di praticante Avvocato, seppure inferiore alla soglia reddituale prevista dai regolamenti della Cassa Forense, ratione temporis vigenti; ha, poi, giudicato infondata l’eccezione di prescrizione; per la Corte territoriale, il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione andava fissato al 30 settembre 2010 e l’iscrizione, con efficacia interruttiva, era avvenuta il 13 luglio 2015 con il ricevimento della lettera raccomandata dell’INPS; infine, ha ritenuto che le sanzioni applicate fossero conformi alla misura di legge;

ha proposto ricorso per cassazione L.B., articolato in tre motivi;

l’INPS, anche nella qualità di mandatario della SCCI, ha depositato procura speciale in calce alla copia del ricorso notificato;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

parte ricorrente ha depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c., con cui ha rinunciato al primo e al terzo motivo di ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo, è dedotta la violazione e la falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25 e art. 26, dell’art. 3, comma 12, della medesima legge, del D.Lgs. n. 509 del 1994, del D.Lgs. n. 103 del 1996, della L. n. 576 del 1980, artt. 11 e 22 nonchè del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 11 e 12;

è censurata la statuizione principale di sussistenza dell’obbligo di contribuzione presso la Gestione Separata INPS, nonostante l’iscrizione della professionista al relativo albo;

con il secondo motivo, è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 30, del decreto 24 novembre 1995, del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17 nonchè della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 12;

il motivo investe la statuizione di rigetto dell’eccezione di prescrizione; la Corte di appello avrebbe fissato il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione della domanda di pagamento dei contributi, dovuti per l’anno 2009 alla gestione separata, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e non, come avrebbe dovuto, al momento di scadenza del versamento, fissato al 16 giugno 2010, in base al combinato disposto della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 30, del D.M. 24 novembre 1995 (art. 3) e del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17 ratione temporis applicabili;

con il terzo motivo, è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, con riferimento alle sanzioni applicate, pur in assenza di dolo o colpa, il primo ed il terzo motivo vanno congiuntamente esaminati;

in relazione ad essi, è intervenuta rinuncia, con memorie difensive, rispettivamente del 12.3.2020 e del 20.9.2020;

secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure, è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d’impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all’art. 390 c.p.c. per la rinuncia al ricorso (ex plurimis, Cass. n. 29779 del 2018; Cass. n. 22269 del 2016; Cass. n. 12638 del 2011);

il sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia sul primo e sul terzo motivo comporta, pertanto, la declaratoria di inammissibilità degli stessi;

è invece fondato il secondo motivo alla luce dei principi affermati da questa Corte, e che qui vengono ribaditi, secondo cui: “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (Cass. nr 27950 del 2018; ex plurimis, sez. 6, n. 19403 del 2019 e n. 13049 del 2020);

nello specifico, il versamento del saldo della contribuzione relativa ai redditi prodotti nell’anno 2009 era fissato al 16 giugno 2010 (ai sensi del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17 ratione temporis applicabile) e differito, con D.P.C.M. del 10.6.2010, pubblicato in G.U. n. 141 del 19.6.2010, al 6.7.2010 senza maggiorazione;

la Corte di appello ha fatto decorrere il termine di prescrizione della richiesta di pagamento dei contributi dal 30.9.2010 ed è, pertanto, incorsa nel denunciato errore di diritto;

va, dunque, accolto il secondo motivo, dichiarati inammissibili gli altri;

la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata per il riesame, da svolgersi secondo l’enunciato principio, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità;

in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibili gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA