Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26023 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. III, 05/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27954-2009 proposto da:

S.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VICENZA 17, presso lo studio dell’avvocato DI DOMENICO

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avvocati SAPORITO MARIO,

STAGLIANO’ GIOVANNI, con procura speciale del dott. Marco Ottaviano

Sciarra Notaio in Perugia, del 26 novembre 2009, rep. n. 193280,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SE.ER. (OMISSIS), SE.UM.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BERTOLONI

44-46, presso lo studio dell’avvocato MORRONE ALFREDO, che li

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

AGEA AGENZIA EROGAZIONE AGRICOLTURA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 471/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 30/06/2009; R.G.N. 1515/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/11/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’Avvocato GIOVANNI STAGLIANO’ e MARIO SAPORITO;

udito l’Avvocato ALFREDO MORRONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 26.7.2006 Se.Um. ed Er.

adivano la Sez. spec. agraria del tribunale di Crotone, assumendo che con contratto del 23.11.1998 Se.Um., nella qualità di proprietario aveva concesso in affitto ad Se.Er. alcuni terreni in (OMISSIS); che con altro contratto del 20.11.2001 entrambi avevano concesso in fitto detti fondi a S.F. per le annate agrarie 2001, 2002, 2003; che il S. non era mai entrato nella detenzione dei fondi, per cui la coltivazione degli uliveti e la raccolta dei frutti erano sempre effettuate da loro concedenti-proprietari, mentre le olive venivano poi consegnate al S.; che il contratto di affitto era relativamente dissimulato in quanto il contratto effettivamente voluto era quello di vendita dei frutti.

Si costituiva il S.F., che assumeva che egli non aveva la legittimazione passiva, essendo affittuaria dei terreni la moglie L.C.; che il contratto di affitto non era simulato poichè egli aveva effettivamente la detenzione qualificata del terreno; che aveva commissionato la coltivazione dei terreni ai Se. per suo conto; che tali coltivazione e raccolta erano da lui pagate, appunto, ai proprietari concedenti, a cui aveva corrisposto oltre al canone di affitto, un’ulteriore somma;

che l’estraneità dei concedenti alla gestione dei fondi emergeva dai verbali degli accertamenti dell’autorità in merito alla concessione dei contributi comunitari e dalla riscossione da parte sua di tali aiuti.

Il Tribunale con sentenza del 22.10.2008, dichiarava simulato il contratto di affitto.

La Corte di appello di Catanzaro, adita dal S., rigettava l’appello e riteneva che sulla base di presunzioni, doveva ritenersi che il contratto di affitto era relativamente simulato, poichè la detenzione qualificata del terreno, la sua coltivazione, la messa a dimora di nuove piante e la raccolta dei frutti erano tutte effettuate dalla proprietaria, mentre il contratto dissimulato era costituito dalla vendita dei frutti futuri.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione F. S..

Resistono con controricorso Um. ed Se.Er..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione del principio del contraddittorio per non esser stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di L.C. (sua coniuge), attesa l’esistenza di un contratto di affitto tra il S.erleti Umberto e.l.Londino ,.a.c.o.l.s.

f.

2.I.m.e.i.

I.a.i.c.d.l.o.d.p. g.(.d.q.s.a.l.s.r.e.

o.d.d.p.c.d.l.c.l.

Lo., pur attenendo allo stesso fondo, donde non sussistono l’inscindibilità del rapporto e conseguentemente il litisconsorzio necessario, che invece sarebbero sussistiti nel solo caso in cui si fosse trattato di un unico contratto di affitto, con 2 affittuari.

2.2. Inoltre, come rilevato dalla corte territoriale, il Se.

aveva disconosciuto la propria sottoscrizione in calce al preteso contratto di locazione con la L.. Contrariamente all’assunto del ricorrente, legittimato a proporre l’istanza di verificazione era esclusivamente il S., che aveva prodotto il contratto.

A mente dell’art. 216 c.p.c., comma 1, soltanto la parte a cui è opposto il disconoscimento e che intende avvalersi come mezzo di prova della scrittura privata disconosciuta è onerata dalla proposizione dell’istanza di verificazione della scrittura stessa, con la conseguenza che dalla mancata proposizione di detta istanza non può derivare, a carico della parte che lo ha effettuato, l’inefficacia del detto disconoscimento ed il conseguente tacito riconoscimento della scrittura prodotta. (Cass. n. 14475 del 19/06/2009).

3.1. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’insufficiente ed erronea motivazione sull’esistenza della pretesa simulazione e sulla qualificazione del contratto che si afferma dissimulato.

Il ricorrente lamenta che non sia stata fornita alcuna prova della simulazione relativa, mentre il ricorso alla presunzione semplice può avvenire solo in presenza di un contrasto tra le prove delle parti, ma non sostituirsi all’onere probatorio.

Assume il ricorrente che il giudice di appello, in violazione dell’art. 112 c.p.c. ha pronunziato su eccezioni che potevano esser mosse solo dai Se.; che, ritenendo che il prezzo per la vendita dei frutti fosse fissato solo per il primo anno mentre doveva essere integrato negli anni successivi a seconda della produzione, aveva individuato il contratto dissimulato come vendita di frutti futuri e non come emptio spei, a cui sarebbe conseguita l’impossibilità di utilizzare la presunzione come mezzo di prova di tale contratto.

3.2. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che non è compatibile con il contratto di vendita della produzione olearia di un fondo la clausola che consenta all’acquirente di ricevere l’integrazione del prezzo, spettante esclusivamente al produttore;

che erroneamente è stata esclusa la credibilità della prova testimoniale del S., perchè si riferiva a fondo rustico diverso, senza che ciò fosse stato eccepito dalla controparte, in violazione dell’art. 112 c.p.c.; che era contraddittoria la sentenza, quanto alla valutazione della teste B.; che sussisteva l’omessa motivazione in ordine alla documentazione prodotta dal S. attinente alle ispezioni della P.A..

4.1. I due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente. Essi sono infondati.

Preliminarmente va osservato che ai fini della prova della simulazione inter partes nelle controversie agrarie (e quindi soggette al rito del lavoro), è in facoltà del giudice ammettere ogni mezzo di prova anche al di fuori dello specifico limite della prova testimoniale e, correlativamente, di quella presuntiva ex art. 1417 cod. civ., in quanto l’art. 421 c.p.c. nel consentire al giudice, nell’ambito del rito suindicato, di ammettere mezzi di prova senza i limiti fissati dal codice civile – si riferisce ai limiti stabiliti per la prova testimoniale dalle relative disposizioni generali degli artt. 2721, 2722 e 2723, alle quali si ricollega l’art. 1417 citato (Cass. n. 7197 del 01/12/1983; Cass. n. 117 del 12/01/1988). Inconferente , ai fini di questa causa, è la sentenza di questa Corte 16,4,2009, n. 9012, invocata da parte ricorrente.

4.2. Nella fattispecie il giudice di appello ha ritenuto che sussistesse una simulazione relativa del contratto di affitto, che dissimulava un contratto di vendita di cosa futura (e non di emptio spei) con prezzo indicato solo per il primo anno, mentre era da indicarsi successivamente per gli altri anni in funzione della produzione. Ha ritenuto ciò il giudice di appello sulla base di presunzioni semplici costituite dall’accertata coltivazione dei fondi da parte dei Se., che provvedevano anche all’attività connessa alla coltivazione e gestione dei fondi,alla manodopera ed alle attrezzatura anche per la raccolta dei frutti; che la detenzione qualificata del fondo non risultava trasferita all’apparente affittuario e che era rimasta non provata sulla base dei testi addotti la tesi della concessione della coltivazione del fondo al proprietario verso il pagamento del corrispettivo. Ulteriore elemento presuntivo lo traeva la corte di merito dalla circostanza che il preteso canone del contratto di affitto triennale era stabilito solo per il primo anno in Euro 9.296,00, e non per gli anni successivi 2002 e 2003; che le somme pagate per tali anni risultavano più cospicue, avendo il S. assunto di aver pagato Euro 46.000,00 in 3 anni, senza riuscire a dimostrare che tali somme fossero per i lavori eseguiti dai Se., mentre se si fosse trattato di un contratto di affitto il canone non avrebbe subito variazioni così consistenti. Ciò dimostrava, secondo la corte territoriale che il contratto di affitto era simulato; che il contratto dissimulato era di vendita dei frutti futuri (e non di emptio spei), per cui il prezzo veniva stimato al momento della produzione.

4.3. Va qui osservato che le presunzioni non sono relegate dall’ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove, per cui il giudice può farvi ricorso anche in via esclusiva (tra le tante, Cass. S.U., 24/03/2006, n. 6572 ; Cass. n. 9834 del 6 luglio 2002) per la formazione del suo convincimento, purchè, secondo le regole di cui all’art. 2727 c.c..

In particolare allorchè la prova addotta sia costituita da presunzioni, come nella fattispecie, rientra nei compiti del giudice di merito il giudizio circa l’idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici ed, in particolare ispirato al principio secondo il quale i requisiti della gravità della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato, al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale (Cass. 13.12.1982, n. 6850).

5.1. E’ infondata (a parte possibili profili di inammissibilità per carenza di interesse) la censura del ricorrente, secondo cui nella fattispecie il giudice di merito avrebbe erroneamente individuato la natura del contratto dissimulato, come vendita di cosa futura, in luogo di emptio spei di cui all’art. 1472 c.c., comma 2. Secondo il ricorrente, ove fosse stata correttamente individuata tale natura del preteso contratto dissimulato, il giudice non avrebbe potuto sulla base di presunzioni ritenere sussistente lo stesso, e quindi la simulazione relativa del contratto di affitto, poichè si versava in tema di contratto aleatorio, non provabile appunto con presunzioni.

5.2. Le ragioni dell’infondatezza sono le seguenti. Nell’emptio spei, o vendita di speranza, il compratore, ai sensi dell’art. 1472 c.c., comma 2, si impegna incondizionatamente a pagare un prezzo determinato al venditore, anche se la cosa od il diritto venduto non vengano mai ad esistenza o siano, comunque, quantitativamente o qualitativamente diversi da quelli sperati o supposti dal compratore al momento dell’acquisto. La vendita di cosa sperata è, invece, una vera e propria vendita di cosa futura, come tale a carattere meramente obbligatorio ed a consenso anticipato che diviene completa e produce i suoi effetti definitivi, tra i quali il trasferimento del diritto venduto, solo quando sia nato il diritto o sia venuta ad esistenza la cosa venduta, con la conseguenza che se il diritto non nasce più o la cosa venduta non viene ad esistenza, il contratto manca di oggetto e la vendita diviene nulla.

La vendita di frutti naturali futuri, siano essi già pendenti o germoglianti, è vendita di cosa futura, così che la proprietà degli alberi o dei frutti del fondo è acquistata dal compratore solo quando gli alberi sono tagliati ed i frutti sono separati. Tale vendita si trasforma in emptio spei se il compratore si sia accollato per patto espresso l’ulteriore e distinto rischio dell’esistenza della cosa venduta, impegnandosi a pagare il prezzo in ogni evento.

Stabilire se si abbia emptio spei o emptio rei speratae o in genere vendita di cosa futura è questione di fatto che attiene all’interpretazione della volontà, perchè incensurabile in Cassazione.

5.3. Non ignora questa Corte che una molto risalente giurisprudenza di questa Corte (Sentenze n. 3088 del 08/11/1962; n. 4622 del 09/12/1957), ritiene che, poichè l’emptio spei integra un contratto aleatorio, non può essere mai presunta, attesa la sua eccezionalità, ma deve risultare da una espressa volizione delle parti e da clausole appositamente stabilite o accettate.

Orbene, anche condividendo tale limitazione della prova presuntiva solo quale effetto della “struttura” del contratto aleatorio, va, in ogni caso considerato, che, come chiaramente emerge dalla lettera dell’art. 1472 c.c., comma 2 l’impossibilità di utilizzare la prova presuntiva comporta che non si può, per effetto della sola presunzione, ritenere che la vendita integri non una emptio rei speratae (di cui all’art. 1472 c.c., comma 1 con conseguente nullità del contratto se la cosa non viene ad esistenza), ma una emptio spei, di cui appunto all’art. 1472 c.c., comma 2.

In altri termini, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, l’impossibilità di utilizzare le presunzioni per i contratti aleatori esclude solo la possibilità di affermare che in luogo di vendita di cosa sperata (l’art. 1472 c.c., comma 1) sussista una ipotesi di “vendita di speranza” (l’art. 1472 c.c., comma 2), ma non impedisce di affermare sulla base delle presunzioni esistenti che un contratto di vendita di cosa futura ex art. 1472 c.c. sia stato in ogni caso concluso.

5.4. Tanto è stato sufficiente nella fattispecie per far affermare da parte del giudice di appello che a fronte del simulato contratto di affitto agrario vi era il sottostante contratto dissimulato di vendita di cosa futura e non “vendita di speranza”.

Peraltro ciò che rilevava – ai fini del decidere – era solo l’accertamento che il contratto di affitto agrario era simulato e dissimulava un’ipotesi di vendita di frutti. Se poi si trattava di empio spei o emptio rei sperata era indifferente, non influenzando l’accertamento della simulazione del contratto di affitto agrario.

5.5. Quanto alla censura relativa al mancato esame dei motivi di gravame sulla prova testimoniale del S., la stessa è inammissibile per mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, non risultando trascritta nel ricorso detta prova testimoniale. Egualmente è a dirsi in relazione alla censura per omessa motivazione in ordine alla documentazione prodotta dal S., attinente alle ispezioni della P.A..

6. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omessa motivazione dell’impugnata sentenza per non essersi la stessa pronunziata sulle censure avverso la decisione del primo giudice di ritenere tardiva la documentazione relativa ai pagamenti del S..

7. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che la censura di omessa pronuncia integra una violazione dell’art. 112 c.p.c. e quindi una violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (nullità della sentenza e del procedimento) e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ed a maggior ragione come vizio motivazionale a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (attenendo quest’ultimo esclusivamente all’accertamento e valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia Cass. 17/10/2003, n. 15555; Cass. 14/07/2003, n. 11007; Cass. 18/06/2003, n. 9707; Cass. n. 10558/2002;

Cass. n. 9159/2002; Cass. n. 317/2002;).

Infatti il vizio di omessa pronunzia, in quanto pretesamente incidente sulla sentenza pronunziata dal giudice del gravame, è passibile di denunzia esclusivamente con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass. S.U. 14.1.1992, n. 369; Cass. 25.9.1996, n. 8468).

Nella fattispecie, invece, il ricorrente ha proposto il ricorso esclusivamente sotto il profilo dell’omessa motivazione e, quindi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

8. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omessa motivazione in ordine alla valenza giuridica della clausola contrattuale che conferiva al S. le integrazioni del prezzo dell’olio e la mancata applicazione ex officio dell’art. 1418 c.c. con declaratoria di nullità del contratto di vendita dei frutti per illiceità della causa.

9. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.

Infatti, una volta che la sentenza impugnata ha accertato che il contratto di affitto agrario è simulato relativamente, poichè per tale ragione già sussiste l’inefficacia del contratto simulato (Cass. 16.1.1997, n. 382), il ricorrente che contesta tale simulazione del contratto di affitto, non ha nessun interesse a che sia dichiarata la nullità del contratto dissimulato per illiceità della causa, poichè, ove anche tale tesi fosse accolta, ciò non eliminerebbe nè “sanerebbe” la simulazione relativa, conferendo efficacia al contratto simulato.

10. Il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dai resistenti, liquidate in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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