Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26021 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 17/11/2020), n.26021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3001-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– ricorrente –

contro

C.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI

55, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CARTA, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO BONO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 762/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 11/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

con sentenza n. 762 dell’11.7.2018, la Corte d’appello di Palermo ha rigettato il gravame dell’INPS avverso la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva accolto la domanda di C.M.A. (libero professionista iscritto all’Albo degli avvocati di Palermo ma non anche alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza Forense, per il mancato conseguimento del reddito nella misura utile all’insorgenza di tale obbligo e di quello contributivo conseguente) volta ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata INPS, in relazione agli anni 2009 e 2010, e l’insussistenza del debito contributivo;

ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un unico motivo di censura;

ha resistito, con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, C.M.A., cui ha opposto difese l’INPS con controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo di censura del ricorso principale – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 26-31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv. con modific. nella L. n. 111 del 2011, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53 modificato dal D.Lgs n. 344 del 2003, della L. n. 576 del 1980, artt. 10,11 e 22 della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 10;

secondo l’Istituto ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere insussistente l’obbligo di iscrizione presso la Gestione separata INPS per il reddito prodotto nell’esercizio della professione, seppure inferiore alla soglia reddituale prevista dai regolamenti della Cassa Forense, ratione temporis vigenti, e per i quali aveva versato unicamente il contributo integrativo e non anche quello soggettivo;

il motivo è fondato;

la questione principale, oggetto del presente ricorso, concernente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS degli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo, in quanto iscritti agli albi, è stata decisa da questa Corte, con pronuncia n. 32608 del 2018 (seguita da Cass., n. 32167 del 2018, Cass. n. 519 del 2019 e Cass. n. 3799 del 2019 e numerose ordinanze di questa sesta sezione);

in coerenza con quanto già era stato espresso da Cass. n. 30344 del 2017 (e numerose altre) in relazione alla categoria professionale degli ingegneri ed architetti, è stato affermato che “sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata presso l’Inps per gli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non consegue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio”;

l’obbligo di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, di iscrizione alla Gestione Separata è, infatti, rivolto “a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale (anche se non esclusivo) ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività, per cui risulta già iscritto ad altra gestione. Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento” (Cass. n. 3799 cit.);

a tali principi non si è conformata la pronuncia impugnata che è, dunque, incorsa nel denunciato errore di diritto;

è, invece, inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato perchè investe una questione non affrontata nella sentenza (e relativa alle sanzioni applicate), implicitamente, giudicata assorbita (v. in ordine alla inammissibilità del ricorso incidentale condizionato su questioni assorbite, Cass. n. 22095 del 2017; conforme Cass. 11270 del 2020); in conclusione, va accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione;

sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo a carico del ricorrente incidentale (Cass., sez. un., n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

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