Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26021 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 15/10/2019), n.26021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18144-2018 proposto da:

J.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FIRENZE 32,

presso lo studio dell’avvocato ELENA IEMBO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANNAMARIA TROPIANO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dall’avvocato

CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA,

LUIGI CALIULO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 445/2018 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il

12/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa

MARGHERITA MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Locri, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., pronunciava la sentenza n. 445/2018 con la quale riconosceva in capo a J.M. il diritto a percepire l’assegno ordinario di invalidità ai sensi della L. n. 222 del 1984, ex art. 1, con decorrenza dal 29.11.2017, oltre accessori sul dovuto, e compensava le spese di lite.

Avverso detta decisione la J. proponeva ricorso affidato a due motivi anche supportati da successiva memoria cui resisteva l’Inps con controricorso.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) Con il primo motivo era denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. per disapplicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per mancata valutazione delle prove nonchè insufficiente erronea motivazione, (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. Lamenta parte ricorrente l’omessa considerazione da parte del giudice d’appello di taluni referti medici nonchè delle contestazioni mosse alla ctu svolta nella fase dell’accertamento ed infine della contestazione mossa alla decorrenza della prestazione.

Il motivo presente più profili di inammissibilità:

L’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, va inteso, in applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, tenendo conto della prospettiva della novella, mirata ad evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica della Corte di cassazione. Ne consegue che: a) l'”omesso esame” non può intendersi che “omessa motivazione”, perchè l’accertamento se l’esame del fatto è avvenuto o è stato omesso non può che risultare dalla motivazione; b) i fatti decisivi e oggetto di discussione, la cui omessa valutazione è deducibile come vizio della sentenza impugnata, sono non solo quelli principali ma anche quelli secondari; c) è deducibile come vizio della sentenza soltanto l’omissione e non più l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, salvo che tali aspetti, consistendo nell’estrinsecazione di argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi”, si risolvano in una sostanziale mancanza di motivazione (Cass. n. 7983/2014).

Deve ancora soggiungersi a riguardo che il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità; tuttavia, giusta la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è consentito denunciare in Cassazione, oltre all’anomalia motivazionale, solo il vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a denunciare l’omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l’esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il “come” ed il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività (Cass. 7472/2017).

La delimitazione così disegnata della omissione cui si riferisce la disposizione richiamata impone quindi che venga espressamente indicata in ricorso la circostanza/fatto storico presente in atti ed oggetto di specifica discussione tra le parti, che abbia diretta incidenza sull’esito del giudizio, al punto da sovvertirne il contenuto. Tutto ciò deve essere espressamente indicato e argomentato nel ricorso dinanzi al giudice di legittimità e non può quindi confondersi con la mera e generalizzata critica alle risultanze della ctu, cui si oppone una diversa valutazione, come accaduto nel caso di specie in cui nessuna indicazione è inserita nel motivo del ricorso circa le contestazioni sulla decorrenza come denunciate dal ricorrente, anche con grave lesione del principio di specificità della censura.

2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Parte ricorrente deduce la erronea la compensazione delle spese.

Il tribunale per giustificare la compensazione fa riferimento “anche alla materia trattata”; quest’ultima (materia trattata), se isolatamente considerata risulterebbe formula generica non ammissibile, ma, evidentemente, preceduta dalla congiunzione “anche” deve essere intesa non quale unica ragione della compensazione. Deve infatti rilevarsi che la domanda del ricorrente non era stata interamente accolta, in quanto la decorrenza della prestazione non era quella invocata, sicchè le spese ben potevano essere compensate in ragione della soccombenza reciproca, ragione che, sebbene non espressamente enunciata, deve intendersi richiamata con la locuzione “anche”. A riguardo delle ipotesi che consentono la compensazione questa Corte ha precisato che “Ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2, (Cass. n. 4696/2019). Il ricorso deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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