Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2602 del 31/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.31/01/2017), n. 2602
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14989-2016 proposto da:
Z.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F CORRIDONI 14,
presso lo studio dell’avvocato ROBERTO EMANUELE DE FELICE,
rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PAPA giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS);
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 17850/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA del 09/07/2015, depositata il 09/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/12/2016 dal Consigliere Dott. PAGETTA ANTONELLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Z.V., parte controricorrente nel giudizio promosso da Poste Italiane s.p.a. con ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 6254/2012 della Corte d’appello di Roma, premesso che con ordinanza n. 17850/2015, depositata in cancelleria in data 9 settembre 2015, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Poste e condannato la società ricorrente al pagamento a controparte delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, ha chiesto la correzione dell’errore della sentenza nella parte in cui, in dispositivo, è stata disposta l’attribuzione delle spese di lite in favore dell’Avv. Rizzo Roberto, anzichè in favore dell’Avv. Francesco Papa, dal quale esso Z. era rappresentato e difeso nel giudizio dinanzi a questa Corte legittimità.
La società Poste non ha svolto attività difensiva.
Il Collegio condivide la valutazione di fondatezza dell’istanza formulata dal Consigliere relatore.
Dall’esame degli atti di causa e dalla medesima sentenza di cassazione emerge che lo Z., nel giudizio di legittimità, è stato rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Papa che si è dichiarato procuratore antistatario.
La indicazione dell’Avv. Roberto Rizzo, quale distrattario delle spese di lite liquidate in favore dello Z., risulta, pertanto, all’evidenza, frutto di mera svista nella redazione del provvedimento.
A tanto consegue che il dispositivo della sentenza di cassazione deve essere corretto, mediante sostituzione del nominativo dell’Avv. Roberto Rizzo con quello dell’Avv. Francesco Papa, quale procuratore antistatario dello Z., odierno istante. Nulla per le spese. (Cass. n. 10203 del 2009).
PQM
La Corte accoglie il ricorso e per l’effetto dispone che il dispositivo della ordinanza n. 17850/2015 di questa Corte sia corretto mediante sostituzione delle parole “Roberto Rizzo” con le parole “Francesco Papa”. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017