Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2602 del 28/01/2022

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2022, (ud. 07/07/2021, dep. 28/01/2022), n.2602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2280/2015 R.G. proposto da:

S.A., elettivamente domiciliata in Taranto, lungomare

via Vittorio Emanuele n. 15, presso lo studio dell’avv. Michele

Imperio, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia – Sezione staccata di Taranto n. 967/28/14, depositata il 28

aprile 2014.

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 7 luglio 2021

dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 967/28/14 del 28/04/2014 la Commissione tributaria regionale della Puglia – Sezione staccata di Taranto (di seguito CTR) ha dichiarato la nullità della sentenza pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto (di seguito CTP) n. 312/02/13, che, previo accertamento della insussistenza della società di fatto (di seguito sdf) tra S.A. e S.G., aveva dichiarato la nullità degli accertamenti relativi a imposte dirette, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2007 e 2008 notificati alla sdf e a S.G., confermando integralmente le riprese nei soli confronti di S.A., ritenuto l’unico titolare dell’impresa individuale;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, gli avvisi di accertamento impugnati riguardavano la sdf e il socio S.A. e il ricorso era stato proposto unicamente da quest’ultimo;

1.2. la CTR dichiarava la nullità della sentenza di primo grado in ragione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società e dell’altro socio S.G.;

2. avverso la sentenza della CTR S.A. proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva in giudizio depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso S.A. deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR errato nel ritenere la sussistenza, in ipotesi, di un litisconsorzio necessario tra la sdf e i soci, anche in ragione della inesistenza della società, accertata con tre sentenze della CTP passate in giudicato;

1.1. con il secondo motivo di ricorso si contesta la sussistenza di un error in procedendo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la CTR rilevato l’inesistenza della notifica degli avvisi di accertamento alla società;

1.2. con il terzo motivo di ricorso si deduce omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avendo la CTR preso atto della inesistenza della notificazione degli avvisi di accertamento alla sdf;

1.3. in buona sostanza, con i tre motivi si contesta, sotto i diversi profili della violazione di legge, del vizio procedimentale e del vizio di motivazione, la inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento alla sdf, che, ove rilevata dalla CTR, avrebbe impedito il rinvio al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio, nonché la non configurabilità di quest’ultima;

2. i motivi, che possono essere unitariamente considerati in ragione della loro stretta connessione, vanno complessivamente disattesi;

2.1. come si evince dalla sentenza della CTR, S.A. ha impugnato quattro avvisi di accertamento, due concernenti la determinazione del reddito della sdf per gli anni d’imposta 2007 e 2008, altri due concernenti la propria posizione quale socio della menzionata sdf, con conseguente imputazione del maggior reddito da partecipazione a fini IRPEF;

2.2. ciò premesso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “il giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento promosso dal socio di fatto di una società di persone, che pure contesti tale qualità, deve svolgersi nel contraddittorio tra la società ed i soci della stessa, perché la relativa decisione non può conseguire il suo scopo, ove non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti” (così, da ultimo, Cass. n. 24025 del 03/10/2018);

2.2.1. inoltre, “la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti” (Cass. n. 23261 del 27/09/2018; Cass. n. 14387 del 25/06/2014);

2.3. la decisione della CTR si è puntualmente uniformata ai principi di diritto più sopra enunciati, sicché non merita alcuna censura;

2.4. in particolare, le circostanze concernenti la contestata inesistenza della notificazione degli avvisi di accertamento alla sdf e della sussistenza di un giudicato esterno concernente la stessa configurabilità di una sdf tra i fratelli S.A. e S.G., devono essere vagliate dalla CTP nella pienezza del contraddittorio tra tutte le parti coinvolte, essendo la questione dell’integrità del contraddittorio sicuramente pregiudiziale;

3. in conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese relative al presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della presente controversia di Euro 25.000,00;

3.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 2.500,00, oltre alle spese di prenotazione a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2022

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