Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26019 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/10/2017, (ud. 03/07/2017, dep.31/10/2017),  n. 26019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12628-2017 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE

TANA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 582/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 06/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/07/2017 dal Consigliere Dott. CAMPANILE PIETRO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

K.A. propone ricorso, deducendo unico motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso l’ordinanza del giudice di primo grado con la quale era stata respinta la domanda proposta per il riconoscimento della protezione internazionale;

in particolare, la corte distrettuale ha osservato che l’impugnazione non è stata proposta con ricorso, bensì con atto di citazione, il cui deposito era avvenuto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza;

la parte intimata non svolge attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;

il ricorso, con il quale si deduce l’erroneità dell’affermazione secondo cui l’impugnazione, da effettuarsi con ricorso, sarebbe inammissibile, è fondato;

deve infatti ritenersi che l’indirizzo secondo cui l’appello nel procedimento sommario di cognizione si propone con citazione (Cass., Sez. U., n. 2907 del 2014) non sia inciso dalle modifiche apportate al D.L. n. 150 del 2011, art. 19, dal D.L. n. 142 del 2015, art. 27, laddove l’improprio riferimento al termine “ricorso” è effettuato ai soli fini della disciplina della durata del procedimento, senza alcuna espressa deroga al rinvio al rito sommario di cognizione (Cass., 11 settembre 2017, n. 21030);

dall’esame del ricorso e dell’impugnata sentenza si desume che la comunicazione dell’ordinanza di primo grado era stata effettuata il 7 giugno 2016 e che l’atto di appello (in forma di citazione) era stato notificato il 6 luglio 2016;

è da reputarsi, pertanto, erronea la statuizione di inammissibilità dell’appello emessa dalla Corte territoriale, atteso che il termine di trenta giorni per il gravame – ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c., – doveva essere computato, nella specie, con riguardo alla notifica dell’atto di citazione e non al suo deposito, giacchè l’appello, come già rilevato, andava proposto con citazione e non con ricorso;

l’impugnata sentenza, pertanto, deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, che dovrà procedere all’esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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