Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26019 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 17/11/2020), n.26019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29560-2018 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (OMISSIS),

in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.A.; F.B.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 334/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato il diritto di R.A. e di F.B. alla progressione stipendiale prevista per il personale assunto a tempo indeterminato dalla contrattazione di comparto, tempo per tempo vigente, con la precisazione – rispetto alla sentenza del Tribunale – di dover applicare “le disposizioni di salvaguardia previste per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dall’art. 2 CCNL 4.8.2011 (…)”;

per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale ha, invece, giudicato inammissibile il motivo dell’appello incidentale con cui il MIUR denunciava la mancata applicazione della normativa speciale relativa alla valutazione del pre-ruolo, ai fini contributivi e giuridici, di cui al DL n. 370 del 1970 e al D.Lgs. n. 297 del 1997, artt. 485-490; per i giudici, la censura introduceva un tema di indagine nuovo, precluso nel giudizio di appello;

avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il MIUR articolato in due motivi;

sono rimaste intimate R.A. e F.B.;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale- ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – il Ministero deduce la violazione dell’art. 2, commi 2 e 3, del CCNL 4.8.2011 nella parte in cui la sentenza impugnata disapplica lo stesso (id est: il citato art. 2) ed afferma che la previsione di salvaguardia delle posizioni dei dipendenti, in servizio al 1.9.2010, dagli effetti della rimodulazione delle fasce stipendiali, debba garantirsi anche ai dipendenti assunti a tempo determinato, in assenza di ragioni oggettive che possano giustificare una disparità di regime;

il motivo è infondato;

l’unico profilo qui controverso riguarda l’applicazione o meno della disciplina di cui all’art. 2, comma 2 e 3, del CCNL 4.8.2011 al personale assunto a tempo determinato e successivamente stabilizzato;

deve premettersi che la norma, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del medesimo contratto collettivo, riguarda il personale appartenente al comparto di cui all’art. 2, lett. l, del c.c.n.l. Quadro sottoscritto l’11 giugno 2007 e cioè, ex art. 11, dello stesso c.c.n.l. Quadro, tutto il personale della Scuola;

tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell’1.9.2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente c.c.n.l. Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, inserito o che abbia maturato il diritto all’inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni” ed il comma 3, che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, ‘ad personam’, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”;

per espressa volontà delle parti contrattuali, il discrimine temporale è stato, dunque, fissato all’1.9.2010 e fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato;

il mantenimento della più favorevole progressione stipendiale anche agli assunti a tempo determinato, già in servizio all’1.9.2010, e successivamente stabilizzati, è questione di recente scrutinata e decisa da questa Corte (Cass. n. 2924 del 2020: v. in motivazione p.16) con l’affermazione del seguente principio di diritto: “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l’art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento “ad personam”, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione “;

all’esposto orientamento occorre assicurare continuità in questa sede e la sentenza impugnata – che ha deciso la controversia in modo conforme allo stesso – è, dunque, immune dalle esposte censure;

con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360, n. 3 – è dedotta violazione dell’art. 437 c.p.c. e dell’art. 485 del TU Scuola;

le censure investono la statuizione di inammissibilità del secondo motivo di appello incidentale; il Ministero deduce che, invariati i fatti, le “nuove” argomentazioni riguardavano esclusivamente la disciplina applicabile sicchè era da escludere che operasse la preclusione di cui all’art. 437 c.p.c., relativa solo alle eccezioni in senso proprio, concernenti questioni riservate al potere dispositivo delle parti, e non anche alle deduzioni difensive dirette soltanto a contestare la fondatezza della pretesa avversaria;

il motivo è inammissibile per difetto di specificità;

corrette le argomentazioni sul piano teorico, non è, tuttavia, descritta, in ricorso, la precisa realtà fattuale, nè risultano trascritti (e ritualmente prodotti) gli atti processuali (ricorso introduttivo del giudizio, sentenza del Tribunale, atti di appello) necessari, invece, per apprezzare compiutamente i rilievi mossi dall’Amministrazione e l’interesse ad agire;

sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va rigettato;

nulla va disposto per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater; la norma non trova applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938 del 2014; Cass. n. 1778 del 2016; Cass. n. 28250 del 2017).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA