Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26019 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. III, 05/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33558-2006 proposto da:

C.G.A.E.E. (OMISSIS), I.

M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO

IANNOTTA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

IANNOTTA ANTONELLA giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

RAS SPA (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti dr.ssa

M.R. e dr.ssa R.M., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA

GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

AZD OSPEDALIERA MELEGNANO;

– intimato-

avverso la sentenza n. 870/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 01/04/2006; R.G.N. 2020/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/11/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’Avvocato IANNOTTA ANTONELLA;

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 9.12.2003, C.L. ed i suoi figli G.A.e.E. convenivano davanti al tribunale di Milano l’Azienda ospedaliera di Melegnano e la s.p.a. RAS, assicuratrice per la r.c.a. dell’Azienda, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni derivati dalle lesioni che al C.L. erano conseguite da intervento chirurgico effettuato nell’ospedale dell’azienda. Gli attori assumevano di agire contro la RAS con azione surrogatoria in forza di polizza assicurativa stipulata dall’Azienda.

Il tribunale con sentenza parziale respingeva la domanda contro la RAS, per mancanza di azione diretta. La Corte di appello di Milano, adita dagli attori e dall’intervenuta I.M., con sentenza depositata l’1.4.2006, rigettava l’appello.

Riteneva la corte di merito che nella fattispecie gli attori non erano titolari di un’azione diretta nei confronti dell’assicurazione;

che essi avevano agito contro la Ras con azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. e art. 1917 c.c., comma 2; che nella fattispecie, ai fini dell’azione surrogatoria, mancava sia il requisito del pericolo di insolvenza da parte della debitrice Azienda ospedaliera, sia la sua inerzia, in quanto come risultava dalla prova testimoniale, la Ras aveva assunto la gestione della lite.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione C.G.A.e.E., nonchè I.M., in proprio e nella qualità di eredi di C.L., che hanno anche presentato memoria. Resiste con controricorso la s.p.a. RAS.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico articolato motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio della mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, a norma dell’art. 360 c.p.c., sia n. 3 che n. 4; la violazione dell’art. 1917 c.c., comma 2, e dell’art. 2900 c.c., in relazione al diritto dell’assicurato di pretendere dall’assicuratore della responsabilità civile il pagamento diretto al danneggiato a norma dell’art. 1917 c.c., comma 2 e dei principi in tema di azione surrogatoria. Infine i ricorrenti lamentano il vizio motivazionale della sentenza.

Assumono i ricorrenti che erroneamente, ed in violazione dell’art. 112 c.p.c., la sentenza impugnata ha ritenuto che essi ” non hanno affatto esercitato contro la compagnia appellata azione diretta – come è pacifico a loro non spettante – basata sul contratto di assicurazione dalla medesima stipulato contro l’altra appellata.

Hanno invece proposto – ed in via esclusiva – azione surrogatoria ai sensi dell’art. 2900 c.c. …”. Assumono, invece, i ricorrenti che come emergeva dalla citazione, essi avevano proposto nei confronti dell’assicuratrice azione diretta di risarcimento del danno fondata sul combinato disposto dell’art. 2900 c.c. e art. 1917 c.c., comma 2.

Sostengono, quindi, i ricorrenti che il giudice di appello non si è pronunziato su questa domanda.

Ritengono, inoltre, i ricorrenti che la sentenza impugnata non ha valutato se l’azione diretta da essi esperita in via surrogatoria del diritto spettante all’assicurato di chiedere direttamente il pagamento dell’indennizzo al danneggiato era fondata. Secondo i ricorrenti tale surrogazione era fondata poichè l’Azienda ospedaliera non aveva chiesto che la Ras risarcisse direttamente i danneggiati e poichè l’esercizio di tale diritto in via surrogatoria ampliava la loro garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., poichè alla garanzia patrimoniale dell’azienda ospedaliera si aggiungeva quella della Assicuratrice.

Infine i ricorrenti ritengono che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che presupposto per l’azione surrogatoria sia il pericolo di insolvenza.

2.1. Tutte le suddette censure sono infondate. Anzitutto va esclusa la pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo della mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato.

Allorchè la corte di merito assume che la parte attrice non ha proposto un’azione diretta di condanna al risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratrice, ma che ha proposto solo un’azione surrogatoria, si riferisce chiaramente all’azione diretta, quale esercizio di un diritto proprio nei confronti dell’assicuratrice.

Ciò emerge dall’interpretazione complessiva e corretta della sentenza.

Segnatamente la sentenza impugnata, a pag. 3 ultimo rigo, fa presente che gli appellanti assumono di agire nei confronti della s.p.a. Ras in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. e art. 1917 c.c., comma 2.

Che poi il contenuto di questa azione surrogatoria sia la richiesta di pagamento diretto, ciò da una parte denota solo quale sia l’oggetto della surrogazione e dall’altra non attribuisce alla parte attrice che agisce in surrogazione del proprio debitore un’azione diretta per l’esercizio di un proprio diritto, ma per l’esercizio del diritto del proprio debitore (l’assicurato) di richiedere il pagamento (questo si) diretto del danneggiato.

2.2.Sennonchè non va confusa l’azione diretta con il pagamento diretto, attenendo a due istituti ontologicamente molto differenti.

Correttamente la sentenza impugnata ha escluso che la parte attrice avesse potuto proporre un’azione diretta contro l’assicuratrice.

Infatti nell’assicurazione per la responsabilità civile, l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero nell’ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata all’epoca dalla L. n. 990 del 1969 (ed attualmente dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e nell’ipotesi disciplinata dalla L. n. 968 del 1977 in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l’assicuratore è obbligato solo nei confronti dell’assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicchè, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l’assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell’assicuratore, e non anche il terzo, nel confronti del quale l’assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale nè ex lege (Cass. 20/04/2007, n. 9516Cass. 18/04/2007, n. 9225).

2.3. Un rapporto diretto tra assicuratore e danneggiato può avere ad oggetto non l’obbligazione di garanzia, ma soltanto l’esecuzione dell’obbligazione, e può sussistere o quando l’assicuratore assuma l’iniziativa di adempiere direttamente nelle mani del danneggiato, oppure quando l’assicurato richieda all’assicuratore il pagamento diretto al danneggiato, ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma 3. Più precisamente va osservato che l’art. 1917 c.c., comma 2, allorquando prevede la facoltà dell’assicuratore (previa comunicazione all’assicurato) di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta e l’obbligo del medesimo assicuratore di provvedere al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede, non muta in alcun modo i soggetti del rapporto assicurativo in questione che restano sempre e solo l’assicurato e l’assicuratore; senza che sorga comunque in capo al danneggiato un qualsivoglia diritto dei confronti dell’assicuratore; e senza quindi che sorga per lui la possibilità di agire direttamente contro l’assicuratore medesimo.

La facoltà e l’obbligo predetti concernono solo i soggetti del rapporto assicurativo (assicuratore ed assicurato) e le loro situazioni soggettive attive e passive (diritti, facoltà, ecc.), nel senso che la suddetta facoltà dell’assicuratore si concreta in una possibilità di scelta dell’assicuratore in ordine ad una modalità di adempimento della sua obbligazione, che ha e continua ad avere (qualunque sia detta modalità) solo nei confronti dell’assicurato.

Lo stesso rilevo vale per la facoltà dell’assicurato di richiedere il pagamento diretto. Per cui se l’assicuratore paga direttamente al danneggiato (sia nell’ipotesi che eserciti la sua facoltà di scelta in tal senso, sia nell’ipotesi che esegua il suo obbligo di rispettare la scelta dell’assicurato) adempie sempre e comunque nei confronti dell’assicurato, soddisfacendo un diritto dell’assicurato a questi derivante dal contratto. Se al contrario non esegue detto pagamento al danneggiato, nonostante gli sia stato chiesto dall’assicurato, è nei confronti di quest’ultimo (e solo di quest’ultimo) che è inadempiente.

2.4. Il danneggiato, che è estraneo al rapporto assicurativo ed è soggetto di un (ben diverso ed autonomo) rapporto giuridico con il danneggiante (in quanto tale ed a prescindere dalla circostanze che quest’ultimo sia assicurato o meno per la responsabilità civile) deve ritenersi obbligato ad accettare il pagamento dall’assicuratore invece che dal danneggiante in base alla norma contenuta nell’art. 1180 c.c. (adempimento del terzo).

Va, quindi, escluso che la sentenza impugnata, ritenendo che la parte attrice non avesse proposto un’azione diretta di risarcimento, ma un’azione surrogatoria, abbia violato nella fattispecie l’art. 112 c.p.c., sotto il duplice profilo prospettato.

3.1. Egualmente infondate sono le censure avverso le ritenute violazioni dell’art. 2900 c.c. e art. 1917 c.c., comma 2. Anzitutto va ribadito che la circostanza che l’azione surrogatoria avesse ad oggetto la richiesta di pagamento diretto al danneggiato ex art. 1917, comma 2, non snatura l’azione, che rimane pur sempre esclusivamente surrogatoria, ma individua solo il diritto del debitore assicurato, in cui il danneggiato creditore si surroga.

Allorchè l’attività surrogatoria si esplica, come nella fattispecie in via giudiziale, si verifica un’attribuzione in via straordinaria al creditore di un potere processuale di mera azione, che continua a far capo al debitore surrogato.

Ciò comporta che se non sussistono i presupposti per l’esercizio dell’azione surrogatoria fissati dall’art. 2900 c.c., la domanda va rigettata, essendo irrilevante che nella fattispecie l’oggetto dell’azione surrogatoria sia costituito dal diritto dell’assicurato debitore di richiedere all’assicuratore il pagamento diretto al creditore danneggiato ex art. 1917 c.c., comma 2.

3.2. Data la sussistenza del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (cfr. tra le altre Cass. n. 8829 del 13/04/2007 e Cass. n. 10551 del 03/07/2003) e considerato che l’azione surrogatoria (art. 2900 c.c.) costituisce appunto una di dette eccezioni previste dalla legge, è palese che quest’ultimo istituto giuridico può trovare applicazione solo ed esclusivamente negli specifici casi previsti dalla legge.

Infatti l’azione surrogatoria è lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall’inerzia del creditore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori. La detta azione, conferendo al creditore la legittimazione all’esercizio di un diritto altrui, realizza un’interferenza di natura eccezionale nella sfera giuridica del debitore onde, pur essendo nel campo patrimoniale un’azione di carattere generale, esclusa solo per i diritti che non consentono sostituzioni nel loro esercizio, può tuttavia essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge. Ne discende che, qualora il debitore non sia più inerte, per essersi attivato dopo esserlo stato, o tale non possa essere comunque considerato, per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto perchè a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può pretendere di sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di gestire la propria situazione giuridica nell’ambito del rapporto nè contestare le scelte e l’idoneità delle manifestazioni di volontà da questi poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall’ordinamento, soccorrendo all’uopo altri strumenti di tutela, e, cioè, nel concorso dei relativi requisiti, l’azione revocatoria ovvero l’opposizione di terzo.

4.1.La sentenza impugnata ha individuato come presupposti per l’esercizio dell’azione surrogatoria tre condizioni: a) la sussistenza di un credito dell’attore verso un soggetto i cui diritti od azioni intende esercitare contro il terzo; b) l’inerzia di tale soggetto nell’esercizio di diritti o azioni; c) la funzione conservativa dell’azione, tesa a tutelare la realizzazione del diritto del creditore contro il pericolo dell’insolvenza.

Il giudice di appello ha ritenuto sussistente il primo requisito ed inesistenti gli altri due.

I ricorrenti, assumono, quanto alla funzione conservativa che essa si concretizzerebbe nell’ampliamento della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., in quanto alla garanzia patrimoniale dell’Azienda Ospedaliera si aggiungerebbe quella dell’assicuratore.

Sennonchè, così impostata la questione, essa si risolve in una petizione di principio, poichè anche nei confronti del debitore massimamente solvibile, l’aggiunta di un altro debitore amplierebbe la garanzia patrimoniale in favore del creditore surrogante.

4.2. Seguendo la dottrina tradizionale, che riconosce all’azione surrogatoria una finalità meramente conservativa, la ratio dell’istituto è da ravvisare solo nella protezione dell’interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale generica rappresentata dal patrimonio del proprio debitore, allorchè l’inerzia di questi ponga in pericolo la possibilità di un concreto soddisfacimento del credito. Se, invece, il patrimonio del debitore non è in pericolo di insolvenza, come ha ritenuto nella fattispecie la sentenza impugnata, non sussiste alcuna necessità conservativa ed ancora di meno la necessità di ampliare la garanzia patrimoniale generica con il patrimonio di altro debitore. Va, però, osservato che, accanto alla dottrina e giurisprudenza tradizionale che individua nell’azione in questione solo una finalità conservativa ed esclude la possibilità per il creditore di entrare in rapporto immediato con il terzo debitor debitoria, si è venuto affermando, soprattutto nella più recente giurisprudenza ed in parte della dottrina, un orientamento che assegna a questa azione, accanto alla funzione naturale di conservazione del patrimonio del debitore surrogato, quella di adempiere anche funzioni esecutive satisfattive, consentendo al creditore di esigere la somma di denaro o la eadem res dovuta al proprio debitore nelle ipotesi in cui quest’ultimo potrebbe sottrarre all’esecuzione quanto conseguito con l’azione surrogatoria.

4.3. In genere in giurisprudenza, previo ricorso a strumenti concettuali di diritto sostanziale (quali l’adiectus solutionis causa o la compensazione) si è aderito alla cd. surrogatoria satisfattiva, quale estensione della potenzialità dell’azione, in omaggio ad una volontà di semplificazione della tutela del creditore surrogante, coerente con la valorizzazione dell’interesse creditorio, quale elemento caratterizzante l’istituto (Cass. n. 1867/2000).

In quest’ottica recentemente è stato ritenuto ammissibile l’esercizio in via surrogatoria dell’azione di cui all’art. 2932 cod. civ., da parte del promissario acquirente nei confronti non solo del promissario alienante inadempiente ma anche del suo dante causa che abbia promesso l’alienazione dello stesso immobile in virtù di precedente preliminare (cd. preliminari a catena; con trasferimento diretto dal primo promissario alienante all’ultimo promissario acquirente, Cass. 14/10/2008, n. 25136).

4.4. Qualunque possa essere la soluzione della questione se nell’azione surrogatoria in generale, accanto alla funzione conservativa , possa sussistere anche una funzione satisfattiva della stessa, va rilevato che in relazione all’ipotesi particolare in cui la surrogazione attiene alla richiesta di pagamento diretto di cui all’art. 1917 c.c., comma 2. tale funzione satisfattiva è insita nel diritto in cui ci si surroga, che è quello di richiedere appunto il pagamento diretto del danneggiato da parte dell’assicuratore. In questo caso il creditore surrogante entra in rapporto diretto necessariamente con il debitor debitoris e tale contatto si risolve nella richiesta di pagamento diretto e, quindi, nell’ottenere lo stesso.

Ne consegue che nella fattispecie, data la natura del diritto oggetto di surrogatoria (e cioè la richiesta di pagamento diretto ex art. 1917 c.c., comma 2), la funzione dell’azione surrogatoria proposta è essenzialmente satisfattiva e solo latamente conservativa, poichè con il pagamento richiesto ed ottenuto si è verificata l’estinzione (satisfattiva) del diritto del creditore.

4.5. Sennonchè, come sopra rilevato, anche in questa ipotesi il presupposto essenziale per il legittimo esercizio dell’azione surrogatoria è l’inerzia del debitore, vertendosi pur sempre in ipotesi di azione surrogatoria.

La giurisprudenza di questa Corte ha rilevato che nel mancato esercizio da parte dell’assicurato della facoltà di chiedere all’assicuratore di pagare direttamente ai terzi danneggiati l’indennizzo, ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma 2, non può ravvisarsi quell’inerzia del debitore che costituisce un presupposto della azione surrogatoria da parte dei detti danneggiati, quando l’assicurato ha posto in essere iniziative ed accorgimenti diretti a mantenere integra la garanzia del proprio diritto allo indennizzo verso l’assicuratore (Cass. civ., Sez. 3, 08/06/2007, n. 13391Cass. civ., Sez. 3, 09/01/1991, n. 155).

Non si ravvisano ragioni per discostarsi da questo orientamento.

4.6. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha rilevato, con motivazione immune da vizi rilevabili in questa sede, che non vi è stata inerzia dell’azienda Ospedaliera nel far valere nei confronti della RAS l’eventuale credito derivante dall’accoglimento delle domande di parte attrice, poichè “come dichiarato dall’avv. Sandro Zucchero, la s.p.a. RAS, in forza di clausola del contratto di assicurazione predetto, ha assunto la gestione della lite tra gli appellanti e la propria assicurata”.

Come sopra si è detto il creditore non può pretendere di sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di gestire la propria situazione giuridica nell’ambito del rapporto nè contestare le scelte e l’idoneità delle manifestazioni di volontà da questi poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall’ordinamento, soccorrendo all’uopo altri strumenti di tutela (Cass. 28/05/1988, n. 3665).

5. Il ricorso va, pertanto rigettato. La novità di alcune questioni trattate e la peculiarità della vicenda comporta la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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