Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26017 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 17/11/2020), n.26017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO CARLA – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24334-2019 proposto da:

I.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOR,

presso la CORT DI CASSAZONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MAURIZIO GERMANA’;

– ricorrente –

contro

D’EASS ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in

persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA POGGIO MOIANO 34/C, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA

NAPOLITANO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE FORTINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 399/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 19/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 399 pubblicata il 19.4.2019 emessa in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato I.R. al pagamento in favore della D’Eass Assicurazioni spa della minor somma di Euro 831.112,26, oltre accessori;

2. avverso tale sentenza I.R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso D’Eass Assicurazioni spa in liquidazione coatta amministrativa, depositando memoria tardiva;

3. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. deve preliminarmente rilevarsi che la sentenza d’appello è stata notificata a I.R. in data 24.5.2019; il ricorso per cassazione, secondo quanto risulta dal controricorso, è stato notificato alla società D’Eass Assicurazioni spa in liquidazione coatta amministrativa, a mezzo p.e.c. in data (OMISSIS); il ricorso per cassazione è stato inviato a mezzo posta alla Cancelleria della Corte con spedizione del (OMISSIS) ed è giunto in cancelleria il 20.8.2019;

5. secondo la costante giurisprudenza, ai fini della verifica del tempestivo deposito del ricorso per cassazione, quando il ricorrente si sia avvalso del servizio postale, assume rilievo la data di consegna all’ufficio postale del plico da recapitare alla cancelleria della Corte di cassazione, dovendo in tal caso ritenersi che l’iscrizione a ruolo sia avvenuta in tale data, non assumendo rilievo che il plico pervenga a destinazione dopo il decorso del termine di venti giorni di cui all’art. 369 c.p.c. (cfr. Cass. n. 684 del 2016; n. 9681 del 2014);

6. nel caso di specie, il deposito del ricorso deve considerarsi avvenuto dopo il decorso del termine perentorio di venti giorni dall’ultima notifica, previsto dall’art. 369 c.p.c.; l’intervallo tra la notifica del ricorso in data (OMISSIS) e la spedizione dello stesso per il deposito in Cancelleria in data (OMISSIS) è superiore a venti giorni;

7. attesa la perentorietà del termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., “il deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso: detta improcedibilità è rilevabile anche d’ufficio e non è esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme” (Cass. n. 24686 del 2014; cfr. anche Cass. n. 22092 del 2019; n. 25453 del 2017; n. 15544 del 2012; n. 4919 del 2009).

8. va pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso, con la condanna della ricorrente, secondo il principio di soccombenza, alla rifusione delle spese di lite liquidate in dispositivo;

9. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna al ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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