Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26015 del 15/10/2019
Cassazione civile sez. trib., 15/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 15/10/2019), n.26015
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA E. – rel. Presidente –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. – Consigliere –
Dott. NOCELLA Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8243/2015 R.G. proposto da:
C.A., in proprio e quale legale rappresentante della Genial
Cars S.a.s., elettivamente domiciliata in Roma, Via Adige n. 69,
presso lo Studio dell’Avv. Filippo Graziani, che con l’Avv. Sabato
Tufano, la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate;
– costituita con atto per la discussione –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania n. 11149/1/14, depositata il 19 dicembre 2014.
Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 10 luglio 2019
dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.
Fatto
RILEVATO E CONSIDERATO
1. che con l’impugnata sentenza la Regionale della Campania confermava la prima decisione che aveva respinto il ricorso promosso da C.A., in proprio e quale legale rappresentante della Genial Cars S.a.s., avverso un avviso di accertamento IRES IRAP IVA;
2. che la Regionale, precisato che l’avviso era stato notificato nel 2012, dopo la cancellazione della S.a.s., respingeva la preliminare eccezione di nullità dell’accertamento formulata dal contribuente a causa della intervenuta estinzione della Società; sul punto, la Regionale riteneva di dover condividere la soluzione adottata dalla Provinciale, a giudizio della quale la “contestazione” era stata correttamente “indirizzata” all’ex liquidatore e socio accomandatario;
2.1. che la Regionale respingeva altresì l’ulteriore eccezione di nullità dell’avviso formulata dal contribuente per violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7 – e cioè perchè l’avviso era stato emesso ante tempus – osservando in proposito che sussistevano “le condizioni di particolare urgenza”;
3. che la contribuente ricorreva per due motivi, mentre l’ufficio depositava un atto denominato di costituzione al dichiarato fine della partecipazione all’udienza di discussione;
4. che con il primo motivo, rubricato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo però la violazione delle disposizioni processuali contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1, che dettano la disciplina delle forme dell’appello, la contribuente addebitava alla Regionale di essere incorsa in errore laddove aveva ritenuto legittima la notifica dell’avviso agli “ex soci o ex liquidatori”;
4.1. che con il secondo motivo, rubricato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, il contribuente addebitava alla Regionale la violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., la violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, la violazione degli artt. 23 e 24 Cost. e il vizio di omessa pronuncia; nella sostanza, il contribuente deduceva la nullità del giudizio perchè non erano stati chiamati in causa tutti i soci, da considerarsi contraddittori necessari;
4.2. che i motivi, anche in disparte gli evidenti profili di inammissibilità derivanti dalla sovrapposizione delle censure, sono per l’essenziale infondati perchè, come pacifico in atti, il contribuente era accomandatario della S.a.s. estinta; cosicchè, serve semplicemente ricordare l’orientamento di questa Corte, secondo cui: “L’atto impositivo emesso nei confronti di una società di persone è validamente notificato, dopo l’estinzione della stessa, ad uno dei soci, poichè, analogamente a quanto previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 4, per l’ipotesi di morte del debitore, ciò si correla al fenomeno successorio che si realizza rispetto alle situazioni debitorie gravanti sull’ente e realizza, peraltro, lo scopo della predetta disciplina di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società” (Cass. sez. trib. n. 25487 del 2018; Cass. sez. trib. n. 31037 del 2017); infine, deve essere ribadito che il rammentato fenomeno successorio, consente di accertare l’imposta nei confronti del solo accomandatario illimitatamente responsabile, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’accomandante (Cass. sez. trib. n. 20024 del 2017);
5. che in mancanza di avversarie difese non deve farsi luogo al regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019