Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26014 del 31/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/10/2017, (ud. 03/07/2017, dep.31/10/2017), n. 26014
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11647/2017 proposto da:
O.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN
BASILIO N. 61, presso lo studio dell’avvocato ANNALISA DI GIOVANNI,
rappresentato e difeso dall’avvocato GAIA BITETTI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 411/2016 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,
depositata il 04/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 03/07/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.
Fatto
RILEVATO
che:
O.C. propone ricorso, deducendo due articolati motivi, illustrati da memoria, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso l’ordinanza del giudice di primo grado con la quale era stata respinta la domanda proposta per il riconoscimento della protezione internazionale;
in particolare, la corte distrettuale ha osservato che l’impugnazione non è stata proposta con citazione, bensì con ricorso citazione, la cui notifica era avvenuto oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza;
la parte intimata resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il Collegio ha disposto, in conformità al Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;
il ricorso, con il quale si deduce l’erroneità dell’affermazione secondo cui l’impugnazione, da effettuarsi con citazione, sarebbe inammissibile, è infondato;
deve infatti ritenersi che l’indirizzo secondo cui l’appello nel procedimento sommario di cognizione si propone con citazione (Cass., Sez. U., n. 2907 del 2014) non sia inciso dalle modifiche apportate del D.L. n. 150 del 2011, art. 19, D.L. n. 142 del 2015, art. 27, laddove l’improprio riferimento al termine “ricorso” è effettuato ai soli fini della disciplina della durata del procedimento, senza alcuna espressa deroga al rinvio al rito sommario di cognizione (Cass., 11 settembre 2017, n. 21030);
dall’esame del ricorso e dell’impugnata sentenza si desume che la comunicazione dell’ordinanza di primo grado era stata effettuata in data 3 novembre 2015, che l’atto di appello (in forma di ricorso) era stato depositato in data 3 dicembre 2015, e che la relativa notificazione era avvenuta il 18 gennaio 2016;
è da reputarsi, pertanto, corretta la statuizione di inammissibilità dell’appello emessa dalla Corte territoriale, atteso che il termine di trenta giorni per il gravame – ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c. – doveva essere computato, nella specie, con riguardo alla notifica dell’atto e non al suo deposito, giacchè l’appello, come già rilevato, andava proposto con citazione e non con ricorso;
Il secondo motivo, attinente al merito, rimane assoribito;
al rigetto del ricorso, per le indicate ragioni, non consegue la condanna al pagamento delle spese, non avendo la parte intimato svolto attività difensiva, dovendosi per altro dare atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, essendo egli ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
PQM
Rigetta il ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017