Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26014 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 17/11/2020), n.26014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15247-2019 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO 146, presso lo studio dell’avvocato FABIO GIUSEPPE

LUCCHESI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE LOVAGLIO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SPINAZZOLA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2067/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 13/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 2067 pubblicata il 13.11.2018 la Corte d’appello di Bari ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da C.C. avverso la decisione di primo grado con cui era stata rigettata la domanda della predetta nei confronti del Comune di Spinazzola;

2. la Corte territoriale, richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., S.U., n. 20604 del 2008), ha dichiarato improcedibile l’impugnazione rilevando che l’appellante, a cui era stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell’udienza di discussione per il giorno 3.7.2017, era comparsa a tale udienza senza depositare il ricorso notificato ed aveva richiesto termine “per deposito del gravame notificato”; tale termine era stato concesso con rinvio al 22.3.2018 ma all’udienza successiva l’appellante aveva richiesto la concessione di un ulteriore termine per notificare il ricorso alla controparte;

3. avverso tale sentenza C.C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; il Comune di Spinazzola non ha svolto difese;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con l’unico motivo di ricorso C.C. ha censurato la sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione e falsa applicazione degli artt. 421,291,162 c.p.c.;

6. ha affermato di non aver ricevuto comunicazione, nè tramite PEC nè tramite fax, del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione e che anche a causa del notevole intervallo di tempo tra il deposito del ricorso in appello (2015) e la data dell’udienza fissata col decreto presidenziale (2017), aveva omesso di eseguire la notifica del ricorso in appello;

7. ha richiamato giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1483 del 2015; S.U. n. 5700 del 2014) secondo cui nel rito del lavoro, in caso di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, è ammessa la concessione di un termine per rinnovare la notifica, termine che nella specie l’appellante aveva chiesto e che la Corte d’appello non aveva concesso;

8. il ricorso è infondato poichè la Corte d’appello si è uniformata all’orientamento assolutamente unanime di legittimità, che si condivide e a cui si intende dare continuità;

9. sulla questione dell’omessa notifica dell’atto di appello e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di discussione, regolarmente comunicato all’appellante, sono intervenute le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 20604 del 2008, enunciando, tra l’altro, il seguente principio: “Nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo “ex” art. 111 Cost., comma 2 – al giudice di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c.”.

10. tale principio è stato ribadito da successive pronunce di questa Corte, non solo in materia di lavoro, ma anche in materia di locazioni e perfino nell’ambito dei procedimenti camerali (cfr. Cass. n. 29870 del 2008; n. 1721 del 2009; n. 11600 2010; n. 9597 del 2011; n. 27086 del 2011; n. 20613 del 2013; n. 6159 del 2018);

11. si è in particolare precisato (Cass. n. 20613 del 2013) che nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell’attività processuale cui l’atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l’improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all’appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, senza che sull’inerzia della parte possa avere influenza (ai fini di una possibilità di sanatoria) l’avvenuta precedente regolare notifica del provvedimento di fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell’ambito della diversa fase cautelare;

12. quindi non solo non è consentito, nel silenzio normativo, allungare – con condotte omissive prive di valida giustificazione, come nel caso in esame – i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua “ragionevole durata”, ma l’improcedibilità dell’impugnazione, nelle controversie di lavoro, conseguente alla mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, trova giustificazione anche nell’esigenza di tutelare la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso; ciò a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio (Cass. n. 6159 del 2018; n. 17368 del 2018);

13. nel caso di specie, è pacifico che la notifica del ricorso in appello non fosse mai stata eseguita e fosse quindi inesistente e difatti non risulta prodotta nel giudizio di appello e neanche in questa sede di legittimità; è poi rimasto solo enunciato che il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione non sarebbe stato comunicato all’appellante, a fronte della specifica affermazione contraria della Corte, non adeguatamente censurata sul punto.

14. non è pertinente il riferimento a Cass. n. 1483 del 2015 che ha sì affermato il principio secondo cui “Nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell’udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica”, ma in relazione al ricorso introduttivo di primo grado che, come già puntualizzato, assolve unicamente alla funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio senza dover contemperare anche l’esigenza di tutelare la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (Cass. n. 6159 del 2018; n. 17368 del 2018);

15. per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto;

16. non luogo a provvedere sulle spese in mancanza di regolare costituzione della parte intimata;

17. si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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