Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26014 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 15/10/2019), n.26014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. – rel. Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26610/2012 R.G. proposto da:

GE.CA. Service Group S.r.l. in liquidazione, elettivamente in Roma,

Via Montesanto n. – 52, presso lo Studio dell’Avv. Antonio Baccani,

rappresentato e difeso, giusta delega a margine del ricorso,

dall’avv. Gioacchino Bifulco;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 101/45/12, depositata il 29 marzo 2012.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 10 luglio 2019

dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.

Fatto

RILEVATO E CONSIDERATO

1. che con l’impugnata sentenza la Regionale della Campania, in riforma della prima decisione, respingeva il ricorso promosso da GE.CA. Service Group S.r.l. avverso un avviso di accertamento IVA IRPEG IRAP 2004;

2. che la Regionale riteneva che il PVC della G.d.F., fonte d’innesco dell’accertamento, contenesse presunzioni gravi, precise e concordanti dell’inesistenza delle operazioni fatturate da una Società “cartiera”; a riguardo, la Regionale evidenziava gli esiti delle perquisizioni, che avevano permesso di acquisire documentazione contabile e extracontabile, i riscontri ottenuti mediante controlli incrociati, l’identità della compagine sociale delle due Società, le dichiarazioni confermative dell’amministratore di fatto della “cartiera”; elementi presuntivi, questi, che, secondo la Regionale, erano tutti nel senso della dimostrazione che le “operazioni commerciali non erano mai avvenute”;

3. che la contribuente ricorreva per tre motivi, mentre l’ufficio resisteva con controricorso;

4. che con il primo motivo di ricorso, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la contribuente addebitava alla Regionale la violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver omesso di pronunciare sul rilevato contrasto tra il PVC, che faceva riferimento a operazioni oggettivamente inesistenti; e l’appello dell’ufficio, laddove la ripresa era stata giustificata dalla soggettiva inesistenza delle operazioni;

4.1. che il motivo è infondato; difatti, quando ha confermato la legittimità della ripresa contenuta nell’avviso di accertamento, la Regionale ha reso la pronuncia indispensabile alla definizione della controversia; atteso che, in effetti, la circostanza che la Regionale non abbia preso in considerazione la contraddittorietà della difesa erariale, siccome prospettata dalla contribuente, non ha comportato alcuna omessa pronuncia su domande o eccezioni di parte (Cass. sez. I n. 7472 del 2017);

5. che con il secondo motivo, la contribuente addebitava alla Regionale la violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, del D.P.R. 22 ottobre 1986, n. 917, art. 75 e dell’art. 2729 c.c.; secondo la contribuente, difatti, la Regionale avrebbe violato le norme in esponente perchè gli elementi presuntivi dell’evasione valorizzati in sentenza, non presentavano i caratteri della precisione, gravità e concordanza, con la conseguenza che l’amministrazione sarebbe stata illegittimamente sollevata dall’onere della prova dell’inesistenza delle operazioni;

5.1. che il motivo è inammissibile perchè con lo stesso non viene censurata un’errata interpretazione di norme, bensì l’apprezzamento che la Regionale ha fatto del valore probatorio dei rammentati elementi presuntivi (Cass. sez. I n. 24155 del 2017); un apprezzamento che, come noto, non è sindacabile davanti alla Corte (Cass. sez. II n. 23278 del 2014);

6. che con il terzo motivo, la contribuente addebitava alla Regionale la violazione del D.P.R. n. 633 cit., art. 54 e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, per aver erroneamente ritenuto che le dichiarazioni dell’amministratore di fatto della “cartiera” potessero costituire un elemento presuntivo dell’evasione;

6.1. che il motivo è infondato, bastando a riguardo ribadire i costanti principi affermati da questa Corte, per la quale le dichiarazioni di terzo raccolte in PVC possono ben essere dal giudice valutate come indizio al fine di integrare la prova presuntiva (Cass. sez. trib. n. 16711 del 2016);

7. che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la contribuente a rimborsare all’ufficio le spese processuali, queste liquidate in complessivi Euro 10.000,00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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