Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26013 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 26013 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 16756 del ruolo generale dell’anno 2012, proposto
da
Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e

difeso p e legis dall’avvocatura dello Stato, presso gli uffici della quale in
Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia;

259)8,
Melchioni s.p.a.,

-ricorrente
contro

in persona del legale rappresentante

pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del controricorso, dagli
avvocati Francesco Canepa, Lucio Ravera e Giuseppe Donato, domiciliato
presso lo studio del primo, in Roma, alla via delle Quattro Fontane, n. 15
-controricorrente

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della
Liguria, sezione 4°, depositata in data 24 maggio 2011, n. 48;

RG n. 16756/2012

Angelina-

o estensore

Data pubblicazione: 20/11/2013

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udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 24 settembre
2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
uditi per l’Agenzia delle dogane l’avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio e per
la società l’avv. Francesco Canepa;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale
Immacolata Zeno, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

Fatto

La s.p.a. Melchioni importò lampade fluorescenti e fu destinataria di un
avviso di revisione del relativo accertamento doganale, scaturito da un’inchiesta
dell’OLAF, dalla quale era emerso che le lampade non erano di origine malese,
ma erano state prodotte in Cina.
Il ricorso avverso l’avviso fu accolto dalla Commissione tributaria
provinciale, con sentenza che la Commissione tributaria regionale ha
confermato, riconoscendo la buona fede dell’importatrice, che aveva compiuto
identiche operazioni, in relazione alle quali non era stato mosso rilievo alcuno
dalla Dogana.
L’Agenzia delle dogane ricorre per ottenere la cassazione della sentenza,
affidando il ricorso a quattro motivi.
La società resiste con controricorso.
Diritto

1.- Va preliminarmente respinta l’eccezione di difetto di autosufficienza del
ricorso, giacché, in diritto, i primi due motivi sono adeguatamente formulati e, in
fatto, la riproduzione delle conclusioni delle indagini OLAF dà corpo ai profili
oggetto di doglianza col quarto motivo.
2.- In dettaglio, con i quattro motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente,
perché logicamente avvinti, l’Agenzia delle dogane lamenta:
-ex articolo 360, l° comma, numero 3, c.p.c., la violazione e falsa
applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto del presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, numero 43, degli articoli 4 e 201-202 del regolamento CEE
RG n. 16756/2012

Angelin

In° estensore

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numero 2913 del 1992 del 12 ottobre 1992, dell’articolo 904, punto c), del
regolamento CEE numero 2454/93 e dei principi generali in materia
d’imposizione fiscale delle importazioni, sostenendo che l’importatore di
prodotti che godono di regime daziario preferenziale in relazione alla loro
origine deve rispondere dei dazi e delle relative sanzioni nella misura ordinaria
allorché l’origine preferenziale non trovi conferma o sia smentita dalle indagini

svolte dall’OLAF, indipendentemente dal suo stato soggettivo di buona fede—
primo motivo;
-ex articolo 360, 10 comma, numero 3, c.p.c., la violazione dell’articolo 220
del regolamento doganale comunitario e dell’articolo 904, punto c) del
regolamento CEE 2 luglio 1993, numero 2454, ritenendo che le autorità doganali
possano procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali quando è
smentita la veridicità delle dichiarazioni sulla provenienza espresse
dall’operatore nei certificati FORM-A sulla scorta di verifiche successivamente
compiute e delle indagini degli organi ispettivi comunitari —secondo motivo;
-ex artioclo 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’articolo 199 del
regolamento CEE 2 luglio 1993, numero 2454, osservando che la violazione
degli obblighi assunti dall’operatore in base a questa norma osta all’applicazione
dell’esimente della buona fede contemplata dall’articolo 220, paragrafo 2, lettera
b) ed al conseguente esonero da responsabilità per il pagamento dei dazi evasi —
terzo motivo;
-ex articolo 360, 1° comma, numero 5, c.p.c., l’insufficiente motivazione su
punti controversi decisivi della controversia, segnatamente sull’esistenza della
buona fede ai fini dell’esenzione dall’obbligo del pagamento dei dazi dovuti, al
cospetto dell’esito di indagini dell’OLAF, che hanno escluso l’origine
preferenziale —quarto motivo.

2.- L’impianto della sentenza postula e la provenienza della merce, e la
falsità della documentazione: si veda il punto della motivazione là dove la
Commissione rimarca che <<...sono stati rilevati errori ... a carico dell'autorità RG n. 16756/2012 Angelina-Maria Perri 3 Pagina 4 di 8 del Paese esportatore che non ha verificato la reale esistenza della società commerciale dichiaratasi esportatore... >>;e l’errore implica che la situazione
reale fosse diversa da quella apparente.
Ciononostante, la commissione tributaria regionale ha riconosciuto
l’operatività dell’esimente della buona fede, per il fatto che la Dogana italiana
non avesse mosso alcun rilievo al cospetto di analoghe importazioni e che «non

sono risultati elementi da cui dedurre che l’importatore potesse avere sospetti su
una eventuale origine diversa della merce>>.

3.- Ciò posto in fatto, la complessiva censura proposta dall’Agenzia è fondata
in diritto.
3.1.-Per beneficiare delle misure tariffarie preferenziali stabilite dall’articolo

20, paragrafo 3, lettera e) del codice doganale comunitario (che, appunto, si
riferisce alle «misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dalla
Comunità a favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori»), è sufficiente
che le merci rispondano alle condizioni di acquisizione dell’origine (articolo 27
del codice). In tal caso, «i prodotti originari …. possono, all’importazione nella
Comunità, beneficiare delle preferenze tariffarie di cui all’articolo 64- su
presentazione di un certificato di origine, modulo A» (articolo 81, 1° paragrafo,
del regolamento numero 2454 del 1993), che ne costituisce

«titolo

giustificativo>> (articolo 81, 2° paragrafo); certificato che è rilasciato su
richiesta scritta dell’esportatore (articolo 81, 3° comma, del regolamento
2454/1993), là dove all’autorità pubblica competente del paese beneficiario
spetta, di norma, —soltanto- accertare «che il formulario del certificato e la
domanda siano debitamente compilati» (articolo 81, 7° paragrafo).
In mancanza di idoneo titolo giustificativo, non è possibile fruire delle
preferenze tariffarie.
3.2.-A verificare l’esattezza dell’origine indicata nel suddetto certificato

modulo A interviene il controllo a posteriori (esattamente in termini, con
specifico riguardo a questa tipologia di certificati, vedi Corte di giustizia 8
RG n. 16756/2012

Angelina-Mar’a P

o estensore

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novembre 2012, C-438/11, Lagura, punto 17), con la conseguenza che
<<...allorché il controllo non consente di confermare l'origine delle merci indicate in un certificato d'origine "modulo A", si deve concludere che tali merci sono d'origine ignota e che, pertanto, il certificato d'origine e l'aliquota preferenziale sono stati concessi indebitamente» (punto 18 della medesima sentenza). 4.-Nell'ipotesi in esame, allora, in considerazione dello svolgimento e degli esiti dell'indagine di cui si è dato dinanzi conto, <> (Corte giustizia 9 marzo 2006 C-293/04, Beemsterboer

Coldstore Services BV, punto 33, espressamente richiamata, quanto ai certificati
FORM A, dalla sentenza Lagura), e ciò in quanto le prescrizioni del codice
doganale comunitario, alla luce del suo sesto considerando (<> (Corte di giustizia, 15 settembre

2011, C-138/10, DP Group EOOD, punto 39).
Di tali princìpi è espressione l’articolo 199 del regolamento Cee della
Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, il quale stabilisce che

<<...la presentazione in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante è impegnativa, conformemente alle disposizioni vigenti, per quanto riguarda: -l'esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione, RG n. 16756/2012 Angelina-Maria erri ensore 5 Pagina 6 di 8 -l'autenticità dei documenti acclusi e -l'osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci in causa al regime considerato». 5. Tanto comporta ineludibilmente l'inoperatività dell'esimente della buona fede. 5.1.- A fronte dell'accertata falsità del certificato di origine della merce, la Comunità Europea non può essere tenuta a sopportare le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini rientranti nel rischio dell'attività commerciale, e contro i quali gli operatori economici ben possono premunirsi nell'ambito dei loro rapporti negoziali (Corte giustizia 17 luglio 1997, causa C-97/95; Cass. 6 settembre 2006, n. 19195; Cass. 3 febbraio 2012, n. 1583; Cass. 19 settembre 2012, n. 15758). 5.2.- A tanto va aggiunto che in relazione alla società contribuente, che ha assunto la qualità di dichiarante in sede d'importazione, è irrilevante lo stato soggettivo di consapevolezza delle inesattezze e delle irregolarità che hanno accompagnato l'introduzione della merce, in considerazione dell'obbligo che grava sull'importatore di vigilare <>
(Cass. 23 novembre 2011, n. 24675). L’affermazione dell’obbligo in questione si
rispecchia nel punto 57 della sentenza della Corte di giustizia 17 luglio 1997, C97/95, Pascoal Filhos, richiamata da Cass. 24675/11, la quale espressamente
paventa che, se la buona fede dell’importatore fosse capace di esentarlo
comunque da responsabilità, <<...l'importatore sarebbe indotto a non verificare più l'esattezza dell'informazione fornita alle autorità dello Stato di esportazione da parte dell'esportatore, né la buona fede di quest'ultimo, il che darebbe luogo ad abusi > >.
La sentenza della Corte di giustizia si riferisce al regolamento numero
1697/79; ma l’attualità sia del pericolo paventato dalla Corte di giustizia, sia
dell’obbligo affermato da questa Corte trovano riscontro nel quarto comma del
RG n. 16756/2012

Ange1ina-Mariì Perrino estensore

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paragrafo b) dell’articolo 220 del codice doganale comunitario, secondo cui «la
buona fede del debitore può essere invocata qualora questi possa dimostrare
che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con
diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il
trattamento preferenziale>>. Si tratta, in questo caso, di una diligenza

qualificata, da ragguagliare, giusta l’articolo 1176, 2° comma, del codice civile,

alla «natura dell’attività esercitata>>,in particolare, l’esercizio professionale
dell’attività d’importatore da parte della società contribuente comporta
ineludibilmente che lo sforzo diligente ad essa richiesto si estenda al controllo
esigibile dell’esattezza delle informazioni fornite dall’esportatore allo Stato di
esportazione. D’altronde, anche con riguardo alla posizione dell’intermediario, la
Corte di giustizia ha ammonito che il codice doganale comunitario ha pur sempre
riguardo ad un «operatore diligente e accorto>> (Corte giust. 17 novembre
2011, C-454/10, Jestel, punto 22; in termini, nella giurisprudenza interna, Cass.
15 marzo 2013, n. 6637).
6.- Il ricorso va in conseguenza accolto, la sentenza va cassata e, non

occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio va deciso nel merito, col
rigetto dell’originaria impugnazione proposta dalla società contribuente.
Le peculiarità della controversia comportano la compensazione delle spese
inerenti alle fasi di merito.
Le spese concernenti questa fase seguono, invece, la soccombenza, giusta la
liquidazione in dispositivo.
per questi motivi
La Corte
-accoglie il ricorso principale;
-cassa la sentenza impugnata;
-decidendo nel merito, respinge l’impugnazione originariamente proposta dalla
società contribuente;
-compensa le spese inerenti alle fasi di merito;
RG n. 16756/2012

Angelina-

o estensore

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-condanna la società alle spese concernenti questa fase, liquidate in Euro
2000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2013.

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