Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26013 del 16/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.16/12/2016), n. 26013
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27672-2014 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DI
PIETRA PAPA 21, presso lo studio dell’avvocato MAURO LONGO che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 11021/2014 del TRIBUNALE di ROMA, emessa il
13/05/2014 e depositata il 19/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRICA.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da C.M. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva accolto nel merito l’opposizione all’esecuzione promossa dalla Banca Monte dei Paschi di Siena.
Il ricorso è proposto con un motivo, articolato in più censure. L’intimata non si difende.
2.- Con l’unico motivo del ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 553, 474, 479, 615 e 617 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
2.1.- La seconda delle due censure, così come proposta, è inammissibile.
Essa è, infatti, formulata facendo riferimento alla norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo non applicabile al caso di specie.
Dal momento che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 19 maggio 2014 si applica l’art. 360 c.p.c., n. 5, come sostituito dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito nella L. n. 134 del 2012, che consente esclusivamente la censura di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; censura, quest’ultima, diversa da quella avanzata con il motivo in esame.
3.- Quanto alla dedotta violazione di legge, il motivo è manifestamente infondato.
Il ricorrente sostiene che l’ordinanza di assegnazione, avendo natura di titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato, ben avrebbe potuto essere notificata a quest’ultimo unitamente all’atto di precetto, ai sensi degli artt. 479 e 480 c.p.c.. Perciò, avrebbe errato il giudice a quo nell’escludere il diritto del creditore, qui ricorrente, ad ottenere dalla parte intimata il rimborso delle spese auto – liquidate con l’atto di precetto, malgrado l’istituto di credito debitore già terzo pignorato – avesse adempiuto l’obbligazione nascente dall’ordinanza di assegnazione soltanto dopo la notificazione di quest’ultima, fatta insieme all’atto di precetto.
3.1.- Il Tribunale ha ritenuto che – poichè l’ordinanza di assegnazione conteneva il termine di venti giorni per l’adempimento, con decorrenza fissata dalla data della sua notificazione – prima di questa notificazione il credito non fosse esigibile e perciò il creditore non avrebbe potuto notificare il precetto contestualmente all’ordinanza di assegnazione, costituendo quest’ultima un titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato soltanto dopo la scadenza di detto termine.
3.2.- La sentenza è conforme al principio di diritto, recentemente affermato da questa Corte, secondo cui Iii tenia di esecuzione mobiliare presso terzi, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario, ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell’ordinanza di assegnazione.” (Cass. n. 9390/2016).
Si propone perciò il rigetto del ricorso.
La relazione è stata notificata come per legge.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.
La memoria non offre argomenti per superare questi motivi. In particolare, non tiene conto della motivazione di cui alla sentenza n. 9390/16, (della quale va qui ribadito il principio di diritto nei seguenti termini: “In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario, ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell’ordinanza di assegnazione.”), poichè argomenta come se questa non fosse stata pronunciata. Quanto all’argomento – che dovrebbe valere invece nel solo caso di specie – secondo cui, comunque, la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. non avrebbe rispettato il termine di venti giorni dalla notificazione dell’ordinanza di assegnazione per effettuare il pagamento (avendo emesso l’assegno con un asserito ritardo di quattro giorni), esso prova troppo, poichè la scadenza del termine rileva ai fini dell’utilizzabilità dell’ordinanza come titolo esecutivo, in quanto consente l’intimazione a pagare, di cui all’atto di precetto, dopo tale scadenza, non prima, come illegittimamente fatto dall’odierno ricorrente notificando il precetto insieme all’ordinanza di assegnazione.
Il ricorso va perciò rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese poichè l’intimata non si è difesa.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 3 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016